Studio Lambelet
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La Circolare Inps n. 83/2025 ha finalmente fornito le istruzioni operative per l'applicazione della riduzione contributiva del 50% prevista dalla legge di Bilancio 2025. Questa misura è stata introdotta per sostenere i lavoratori autonomi che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nel corso dell'anno 2025. La riduzione contributiva è valida per un periodo di 36 mesi a partire dalla data di avvio dell'attività o di ingresso nella società, purché entrambe le date ricadano tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.
I beneficiari di questa agevolazione includono i titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario, i soci di società, sia di persone che di capitali (S.r.l.), e i coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari. Per poter accedere al beneficio, i soggetti interessati devono avviare un'attività lavorativa in forma di impresa individuale o societaria nel corso del 2025 e iscriversi per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nello stesso periodo.
La riduzione contributiva del 50% si applica esclusivamente sull'aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) e non include altre contribuzioni, come il contributo di maternità e l'aliquota contributiva aggiuntiva per il finanziamento dell'indennizzo in occasione della cessazione definitiva dell'attività commerciale senza avere raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia. Questo significa che i contributi di maternità, pari a 7,44 euro annui, e l'aliquota aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione commercianti rimangono invariati.
Per quanto riguarda la misura dell'esonero, la riduzione contributiva è concessa su domanda e si applica per un periodo di 36 mesi a partire dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società. La decorrenza della riduzione coincide con la data di effettiva prima iscrizione alla gestione previdenziale. Nel caso in cui la data di avvio dell'attività economica e la data di iscrizione alla gestione previdenziale non coincidano, purché entrambe ricadano nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, i 36 mesi di riduzione contributiva decorrono comunque dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale.
La Circolare specifica anche le modalità di accredito contributivo. Se un soggetto versa contributi pari o superiori a quelli calcolati sul reddito minimale, ha diritto all'accredito di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento. Al contrario, se il versamento dei contributi è inferiore all'importo del contributo calcolato sul minimale di reddito a tariffazione ordinaria, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti. Ad esempio, se un soggetto versa il 50% del contributo minimo, ottiene l'accredito di soli 6 mesi di contribuzione.
È importante notare che la riduzione contributiva del 50% non è cumulabile con altre agevolazioni contributive già in vigore. In particolare, non può essere riconosciuta ai lavoratori che già fruiscono della riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto, o del regime forfettario previdenziale. Tuttavia, se il contribuente ha richiesto l'applicazione del regime forfettario prima del 24 aprile 2025, potrà presentare la domanda di riduzione contributiva del 50% prevista dalla legge di Bilancio 2025. Questo determinerà la disapplicazione del regime previdenziale forfettario dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale e l'applicazione della riduzione contributiva in oggetto.
In via eccezionale e per il solo anno 2025, l'opzione per la riduzione contributiva non precluderà la possibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato al termine della fruizione della riduzione contributiva per i nuovi iscritti nell'anno 2025. Sarà possibile, al termine della fruizione della riduzione contributiva, chiedere l'applicazione del regime forfettario previdenziale, ma non sarà più possibile richiedere nuovamente l'applicazione della riduzione contributiva in oggetto.
Per quanto riguarda la presentazione della domanda, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda all'Inps, dichiarando il possesso dei requisiti previsti sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La domanda deve essere presentata dal titolare del nucleo aziendale, accedendo al "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" e compilando il relativo modulo, che verrà rilasciato con apposito Messaggio da parte dell'Inps. I contribuenti che hanno versato la contribuzione in misura piena potranno utilizzare gli importi eccedenti versati in compensazione sulle rate successive o a rimborso.