Studio Lambelet
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Nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 4E del 18/02/2022 si chiariscono alcuni aspetti derivanti dalla Legge di Bilancio 2022. In particolare, la circolare riguarda l'articolo 1, commi da 2 a 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Soffermiamoci sul punto 3 della circolare e cioè l'esclusione dall'IRAP per alcune tipologie di imprese e professioni.
L’articolo 1, comma 8, della legge di bilancio 2022 prevede che per i redditi prodotti nel 2022 non sarà dovuta l'IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.
I soggetti esclusi saranno solo le persone fisiche, residenti in Italia, esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del TUIR e esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR.
La circolare precisa che, l'impresa commerciale, considerata la natura di impresa individuale, non è soggette ad Irap se costituita come impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Rimarranno soggette ad IRAP le società.
I soggetti esclusi dall'IRAP non dovranno più presentare la dichiarazione IRAP e le relative imposte a saldo e in acconto.
Nel corso del 2022 rimangono gli obblighi previsti per il versamento dell'IRAP per i redditi prodotti nel 2021, naturalmente l'acconto non sarà versato dai soggetti che nel 2022 risulteranno esclusi dall'IRAP.