DL Rilancio - Credito d'imposta affitti operatività
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Decreto Rilancio, Decreto-legge del 19_05_2020 n. 34
Art. 28 - Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
Il giorno 6 giugno 2020, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa, una risoluzione e una circolare, per chiarire alcuni aspetti di carattere generale dell'articolo 28.
I punti salienti:
Il credito è utilizzabile dal 6 giugno 2020
Va utilizzato tramite il modello F24 ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
Si deve utilizzare il codice tributo “6920” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda - articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Il credito è utilizzabile solo se i canoni di locazione sono pagati, e lo sono entro il 2020.
Se i canoni non sono stati ancora versati, si possono pagare compensandoli con il credito, che viene contestualmente ceduto al locatore.
Il locatore "cessionario" che ha ricevuto la cessione del credito, perde il credito non utilizzato nell'anno. Il credito non utilizzato può essere ceduto ulteriormente ma solo nell'anno stesso.
Si attendono ulteriori provvedimenti per definire le modalità attuative.
Approfondiamo
La Risoluzione n. 32 del 6 giugno istituisce il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta.
La Circolare n. 14 fornisce i primi chiarimenti di carattere generale.
In aggiunta a quanto scritto nell'articolo DL RILANCIO - CREDITO D'IMPOSTA AFFITTI COMMERCIALI E D'AZIENDA, elenchiamo le informazioni di maggiore interesse:
Ambito soggettivo di applicazione: soggetti ammessi
Si ritengono inclusi i forfetari e le imprese agricole.
Sono inclusi anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale; in tal caso, i mesi da prendere a riferimento ai fini del credito d’imposta sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno.
Non possono fruire dell'agevolazione tutte le attività non esercitata abitualmente o le attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente.
Ambito oggettivo di applicazione:
non rientrano nell'ambito di applicazione del credito, i canoni relativi a contratti di leasing finanziario (traslativo).
In relazione agli immobili destinati all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, si precisa che rientrano nell'ambito di applicazione del credito, anche gli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell’arte o professione e alluso personale. Ne consegue che il credito di imposta è riconosciuto sul 50 per cento del canone di locazione. Ciò a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell’arte o professione.
La circolare inoltre chiarisce che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, rilevando l’effettivo utilizzo dello stesso.
Requisiti per ottenere il beneficio:
Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei tre mesi.
Misura del credito:
60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo
30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d’azienda
ai fini della determinazione del credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda è necessario considerare le somme effettivamente versate.
Nelle ipotesi in cui il pagamento non è ancora avvenuto vi è la possibilità di cedere il credito d’ imposta al locatore a titolo di pagamento del canone.
In questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all'importo della cessione pattuita.
Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto per le altre misure emanate per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.
Utilizzo del credito
Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.
Può essere ceduto:
al locatore o al concedente;
ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Nei casi di utilizzo diretto da parte del locatario, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite modello F24. L’eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d’imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso.
La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo “6920”.
Il credito d’imposta può essere ceduto e la cessione è esercitabile «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021».
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 comprese quelle relative al credito d’imposta in esame.
In relazione al cessionario, la quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell'anno stesso.
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