Studio Lambelet
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Nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 4E del 18/02/2022 si chiariscono alcuni aspetti derivanti dalla Legge di Bilancio 2022. In particolare, la circolare riguarda l'articolo 1, commi da 2 a 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Soffermiamoci sul punto 1.3.2. e cioè il trattamento integrativo dal 2022, ex "Bonus Renzi".
L’articolo 1, comma 3, della legge di bilancio 2022 ha ridotto da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia di reddito complessivo ma è comunque riconosciuto se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma entro i 28.000 euro, a condizione che la somma di determinate detrazioni (per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente e assimilati, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021, per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché a detrazioni previste da altre disposizioni normative) «sia di ammontare superiore all’imposta lorda».
In questo ultimo caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare non superiore a 1.200 euro e determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni precedentemente elencate e l’imposta lorda.
In sintesi se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro, ci sia “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per intero, 1.200 euro;
Se il reddito complessivo è maggiore di 15.000 euro ma entro i 28.000 euro, in questo caso bisogna verificare la "capienza" dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente rispetto alle detrazioni previste dall’articolo 13, comma 1, del TUIR. Successivamente occorre verificare la sussistenza dell' “incapienza” dell’imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie, rispetto alle detrazioni di cui alle precedenti lettere da a) a g).
A questo punto si può procedere al calcolo dell'importo del trattamento integrativo spettante, tenendo conto che il predetto trattamento va rapportato al periodo di lavoro nell’anno e deve essere pari alla differenza tra la somma delle predette detrazioni d’imposta e l’imposta lorda. Ultimo controllo è il limite del trattamento, pari a 1.200 euro annui.