DL Rilancio - Indennità a sostegno del reddito
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Decreto Rilancio, Decreto-legge del 19_05_2020 n. 34
L'artico 84 prevede in sintesi:
Per il mese di aprile si evidenzia la riconferma dell'indennità di 600 euro per:
Liberi professionisti, collaboratori coordinati continuativi (co.co.co);
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO);
Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni;
Lavoratori del settore agricolo, ma con indennità ridotta a 500 euro
Professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, 600 euro
E' riconosciuta un’indennità pari a 600 euro, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione;
Ai lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma.
Per il mese di maggio le condizioni sino le seguenti:
Ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito la riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità di 1000 euro;
Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un’indennità di1000 euro;
Professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, 600 euro
E' riconosciuta un’indennità pari a 600 euro, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione;
Ai lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma.
Tutte le indennità non concorrono alla formazione del reddito.
È stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza.
Viene previsto un tempo di decadenza, di 15 giorni, sulla possibilità di richiedere l’indennità per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.