Dal 29 Ottobre 2022 il vecchio e “glorioso” DM 10 Marzo 1998 è andato in pensione: la Valutazione del Rischio Incendio, obbligatoria per tutte le Aziende, deve essere effettuata secondo i principi definiti dal DM 3 Settembre 2021, entrato in vigore, appunto, il 29 Ottobre 2022.
Le nuove norme permettono alle Aziende di scegliere tra modalità di valutazione, di diversa complessità:
a) Le aziende classificabili a rischio basso secondo i parametri definiti dal DM 3/9/2021 potranno effettuare la valutazione col metodo semplificato contenuto nell’allegato I del DM; per questa ragione il DM 3/9/2021 è noto come “Decreto Minicodice”;
b) Le Azende non classificabili a rischio basso dovranno invece effettuare la valutazione secondo i parametri definiti dal “Codice Prevenzione Incendi” definito dal DM 3 Agosto 2015.
Oltre al “Decreto Minicodice”, sempre nell’Ottobre 2022 è entrato in vigore il “Decreto GSA” (Gestione Sicurezza Antincendio. DM 2 Settembre 2021) che introduce le nuove modalità per:
a) la Gestione della Sicurezza Antincendio in esercizio e in emergenza;
b) La durata e i contenuti dei corsi di formazione e aggiornamento degli addetti al servizio antincendio aziendale.
Nell’ambito della Gestione Sicurezza Antincendio il “Decreto GSA” definisce le modalità con le quali predisporre il PEI (Piano di Emergenza Interno) che ‘prevede l’integrazione tra le situazioni di emergenza incendio e le altre possibili emergenze (interne ed esterne all’azienda quali terremoti, inondazioni, ecc.) e le misure di primo soccorso.
Euronorma supporta le Aziende nella puntuale applicazione delle nuove norme (Valutazione Rischio Incendio e Piani di Emergenza).
Cos’è il documento di valutazione rischio incendio?
La prevenzione incendi indica il complesso delle attività finalizzate alla prevenzione del rischio e/o finalizzate ad evitare il sorgere di incendi.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di redigere una valutazione dei rischi, come stabilito dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08, che comprende la valutazione e la prevenzione incendi.
RIFERIMENTI NORATIVI: l DPR 1º agosto 2011 n. 151, D.LGS. 81/08, DM 10 marzo 1998
Il DM 10 marzo 1998 cosa prevede?
Ogni datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi presenti all’interno della sua azienda tra cui i rischi derivanti da possibili incendi. Il decreto ministeriale 10/03/1998 ci viene in aiuto stabilendo i requisiti e le regole per:
una corretta valutazione del rischio,
redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
designazione e formazione degli addetti antincendio
definizione delle attività soggette a rischio di incendio basso, medio e alto
controlli e manutenzioni dei presidi antincendio, impianti di spegnimento etc.
Quali sono le attività a rischio d’incendio elevato, medio e basso?
elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:
– industrie e depositi di cui gli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
– fabbriche e depositi di esplosivi;
– centrali termoelettriche;
– impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
– impianti e laboratori nucleari;
– depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
– attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a
10.000 m2;
– scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
– alberghi con oltre 200 posti letto;
– ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
– scuole di ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
– uffici con oltre 1000 dipendenti;
– cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50m;
– cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
RISCHIO MEDIO:
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e/o le condizioni locali e/o esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare a medio rischio di incendio:
– i luoghi di lavoro compresi nell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
– i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
RISCHIO BASSO:
Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parti di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di
Come posso scegliere l’estinguente più adatto?
Per scegliere il tipo di estinguente biosgna conoscere lo stato fisico dei materiali combustibili presenti all’interno dell’azienda, la normativa li divide in 5 classi:
classe A: incendi di materiali solidi
classe B: incendi di liquidi infiammabili o di solidi liquefatti
classe C: incendi di gas infiammabili
classe D: incendi di metalli combustibili
classe E: incendi di apparecchiature elettriche in tensione
Quali sono gli estinguenti per spegnere un incendio?
ACQUA: abbassa la temperatura del combustibile, sostituzione dell’ossigeno con vapore acqueo (soffocamento), diluizione delle sostanze infiammabili solubili in acqua.
POLVERI: particelle a base di potassio, fosfati, bicarbonato di sodio e sali organici; (separazione di combustibile e comburente e raffreddano il combustibile incendiato).
SCHIUMA: raffreddamento e divisione di combustibile da comburente.
GAS INERTI: anidride carbonica e azoto, riducono la percentuale di comburente impedendo la combustione.
Per spegnere un incendio ci sono fondamentalmente tre metodi:
ESAURIMENTO DEL COMBUSTIBILE;
SOFFOCAMENTO;
RAFFREDDAMENTO.
Ci sono delle sanzioni?
Sì, per omessa formazione da parte del datore di lavoro dei propri lavoratori sui rischi specifici dell’attività lavorativa: Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 €.
Omessa adozione di misure di prevenzione incendi e per la tutela dell’incolumità dei lavoratori, per la mancata effettuazione annuale della prova di evacuazione nelle aziende soggette a certifi cato di prevenzione incendi o con più di 10 addetti: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 €.