Industria 4.0

ASSISTENZA E PERIZIA GIURATA PER INDUSTRIA 4.0

Per la fruizione dei benefìci di cui ai commi 9 e 10, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La Legge di Bilancio 2020 non proroga il cd. super-ammortamento e l’iper-ammortamento che sono stati sostituiti da un credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi.

È stata difatti ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo ed in innovazione tecnologica, anche nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l’accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica (art. 1 – comma 184).

Le imprese possono pertanto beneficiare della nuova agevolazione per gli investimenti in beni strumentali nuovi – ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 – destinati a strutture produttive ubicate in Italia a condizione che siano effettuati nel periodo compreso tra il 1.01.2020 ed il 31.12.2020 ovvero entro il 30.06.2021 sempre che entro la data del 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (art. 1 – comma 185).

Da un punto di vista oggettivo l’agevolazione riguarda gli investimenti in:

Il credito d’imposta è utilizzabile solamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 9.07.1997, in 5 quote annuali di pari importo ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali.

L’agevolazione può essere usufruita:

Se l’interconnessione dei beni materiali avviene in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è possibile iniziare ad usufruire del credito d’imposta per la parte spettante.

 

Si segnala che al credito d’imposta non si applicano i limiti generali (pari ad € 700.000) ex art. 34 della Legge 23.12.2000, n. 388 ed art. 31 del D.L. 31.05.2010, n. 78, nonché i limiti speciali

 

 

Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale (art. 1 – comma 191).

 

Le imprese che accedono alla misura agevolativa sono inoltre tenute inviare una apposita comunicazione al Ministero dello sviluppo economico secondo il modello le modalità ed termini che saranno definiti attraverso un apposito decreto direttoriale di futura emanazione (art. 1 – comma 191).

 

Il credito d’imposta non concorre inoltre alla formazione del reddito, né alla base imponibile dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (art. 61 e 109, comma 5, del TUIR).

 

Il legislatore ha altresì precisato che il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

 

È tuttavia necessario che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP

(art. 1 – comma 192).

 

Affinché un bene possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio è necessario e sufficiente che:

 

1.    Scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.).

 

1.    Sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

 

La perizia tecnica giurata per Industria 4.0 che proponiamo ai nostri clienti è composta da:

 

committente e quindi di essere esente da eventuali condizionamenti.

 

 

Da un punto di vista operativo tendiamo a scomporre in due fasi distinti le attività di perizia come da concessione dell’Agenzia delle Entrate contenuta all’interno del paragrafo 6.3 della Circolare n.4E del 30/03/2017:

è ammessa la possibilità di produrre l’eventuale perizia/attestazione di conformità in due fasi separate e successive: la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e una seconda a buon esito della verifica dell’avvenuta interconnessione.”

 

La fase 1 della perizia tecnica giurata comprende

 

 

La fase 2 della perizia tecnica giurata per Industria 4.0 deve preliminarmente veder completate le seguenti attività

 

 

e consiste in

 

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