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Indice degli Argomenti
2 Le Novità nella Designazione del Preposto
3 I Nuovi Diritti e Doveri del Preposto
4 La Formazione e l’Aggiornamento del Preposto
Chi è il Preposto?
Il preposto alla sicurezza è la persona che si occupa di:
· sorvegliare l’attività svolta dai lavoratori;
· assicurare l’attuazione e l’esecuzione delle direttive impartite dal dirigente o dal datore di lavoro.
A seconda dei casi, il ruolo del preposto può essere svolto dal capo cantiere, dal capo squadra, dal capo reparto, dal capo produzione, dal capo officina, ecc.
Si tratta, in buona sostanza, di una sorta di “sentinella” che, come vedremo a breve, gode anche di un potere di iniziativa, nel senso che deve attivarsi al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Ad esempio, in caso di pericolo oppure se viene riscontrata una carenza di mezzi e attrezzature, il preposto deve interrompere temporaneamente l’attività e informare subito il datore di lavoro e il dirigente.
Le Novità nella Designazione del Preposto
Come già anticipato nell’introduzione, recentemente sono state introdotte delle modifiche al D.lgs. n. 81/08.
In particolare, è stato previsto l’obbligo, sia per il datore di lavoro sia per il dirigente, di individuare il preposto alla sicurezza.
Sebbene le modifiche introdotte non chiariscano le modalità di individuazione di tale figura, tuttavia è comunque necessaria un’investitura formale per consentire al preposto di venire a conoscenza dell’incarico.
Pertanto, la nomina deve contenere:
· le generalità della persona che assume l’incarico;
· l’indicazione dei compiti e dei poteri;
· la data in cui avviene l’investitura;
· la firma.
La mancata individuazione del preposto oppure la mancata indicazione al datore di lavoro committente del personale che riveste il ruolo di preposto comportano le seguenti sanzioni:
· l’arresto da 2 a 4 mesi;
· l’ammenda da 1500 euro a 6000 euro.
I Nuovi Diritti e Doveri del Preposto
Tra le novità introdotte dalla normativa è previsto altresì che:
· i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possano stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza;
· il preposto alla sicurezza non deve subire alcun pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività.
Infine, come già anticipato, un ulteriore novità riguarda l’obbligo del preposto di interrompere l’attività lavorativa:
· se il lavoratore non segue le indicazioni impartite in materia di salute e sicurezza così come individuate dal datore di lavoro e dai dirigenti;
· se rileva carenze o non conformità tali da creare situazioni di pericolo.
La Formazione e l’Aggiornamento del Preposto
Il preposto alla sicurezza, in virtù della rilevanza del ruolo rivestito, deve seguire un percorso formativo specifico e un corso di aggiornamento.
Nel dettaglio, durante la formazione del preposto alla sicurezza devono essere trattati i seguenti argomenti:
· i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
· i fattori di rischio;
· gli incidenti e gli infortuni;
· la valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
· l’attività di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare dei neoassunti;
· le misure di prevenzione e protezione;
· le modalità di controllo dei lavoratori circa il rispetto delle direttive impartite in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In base alla nuova Legge 215/2021, la formazione e l’aggiornamento del preposto devono essere svolti in presenza ogni 2 anni e ogni volta si rendano necessari a causa dell’insorgenza di nuovi rischi. Tuttavia, i nuovi obblighi relativi alla Formazione e all’Aggiornamento del Preposto, diventeranno effettivi solo dopo la pubblicazione del nuovo Accordo Stato Regioni, che verrà introdotto entro il 30 Giugno 2022.
Inoltre, è stato chiarito che l’addestramento:
· deve consistere in una prova pratica, allo scopo di verificare l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi di protezione, ecc.;
· deve essere tracciato in un apposito registro, anche informatizzato.
15 Febbraio 2022
La Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, convertendo il D.l. n. 146/2021, è intervenuta sugli artt. 18 e 19 del D.lgs. n. 81/2008, attribuendo al preposto un ruolo sempre più rilevante nel sistema di gestione aziendale della sicurezza sul lavoro.
La Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, convertendo il D.l. n. 146/2021, è intervenuta sugli artt. 18 e 19 del D.lgs. n. 81/2008, attribuendo al preposto un ruolo sempre più rilevante nel sistema di gestione aziendale della sicurezza sul lavoro.
All'interno dell'art. 18 del D.lgs. n. 81/2008, in tema di "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente", è stata inserita, al comma 1, la lettera b-bis), che impone, proprio al datore di lavoro e ai dirigenti, l'obbligo di "individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività".
È stato altresì modificato l'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 il quale, al comma 8-bis), prevede, anche per le attività svolte in regime di appalto o di subappalto, l'obbligo in capo ai datori di lavoro appaltatori e subappaltatori di individuare ed indicare espressamente al committente il personale da questi individuato al fine di svolgere le funzioni di preposto.
L'importanza di tali obblighi di designazione sono sottolineati dalla previsione del'art. 55, comma 5, lettera d), del D.lgs. n. 81/2008, che prevede l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per le violazioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. b-bis), ovvero nei casi in cui il datore di lavoro o il dirigente non abbiano individuato la figura del preposto.
La stessa sanzione è prevista anche in caso di violazione dell'art. 26, comma 8-bis), del D.lgs. n. 81/2008, ossia qualora i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori non abbiano indicato al datore di lavoro committente il personale svolgente il ruolo di preposto.
La Legge n. 215/2021 ha introdotto alcune importanti novità anche in relazione ai doveri posti in capo al preposto.
L'art. 19, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 81/2008 è stato infatti modificato prevedendo che il preposto debba "sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione".
Inoltre, qualora il preposto rilevasse comportamenti non conformi alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, lo stesso ha il dovere di intervenire per "modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza". Nel caso in cui le indicazioni fornite dal preposto non fossero attuate, così persistendo l'inosservanza rilevata, il preposto ha l'obbligo di interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
Infine, la lettera f-bis) introdotta al comma 1 dell'art. 19 del D.lgs. n. 81/2008 prevede l'obbligo per il preposto di far interrompere temporaneamente l'attività e, in ogni caso, di segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate qualora individui delle "deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza".