La sicurezza nell'ambito residenziale ha come finalità la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori che operano all'interno degli stabili.
È necessario sottolineare che nel caso in cui il condominio abbia del personale dipendente che svolga attività lavorativa (giardiniere, portiere, personale addetto alle pulizie) sarà equiparato ad un’azienda: in tale circostanza l’amministratore di condominio assumerà il ruolo di datore di lavoro.
In quest’ottica l’amministratore è quindi tenuto alla redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 17, 28, 29 del D.lgs. 81/2008.
Gli obblighi specifici in materia di sicurezza nei condomini riguardano ad esempio:
Formazione per il personale dipendente
Individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità delle parti comuni dello stabile
Individuazione di tutti gli interventi che devono essere eseguiti per eliminare, ridurre o controllare rischi e pericoli presenti per i lavoratori e nelle parti comuni dello stabile
Ricerca ed eventuale valutazione del rischio di esposizione a fibre di amianto e a fibre di vetro
Valutazione ed eventuale adeguamenti degli impianti tecnici condominiali
Prevenzione incendi per specifiche attività rientranti nel DPR 151/2011
Tali rischi vengono individuati da tecnici debitamente formati, seguendo le linee guida dettate dal Testo Unico, il D.Lgs 81/08.
Siamo a disposizione per tutti i servizi necessari per una corretta valutazione del rischio:
Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro
Predisposizione Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)
Predisposizione Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.)
Predisposizione del Piano di Emergenza Evacuazione (P.E.E.)
Assunzione incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ai sensi del D.Lgs. 81/08
Informazione e Formazione del personale
Sorveglianza sanitaria ad opera del Medico Competente
Valutazione dell’idoneità statica di immobili esistenti
Valutazione del rischio chimico, biologico e cancerogeno
Valutazione di campi elettromagnetici
Valutazione del rischio vibrazioni emesse da attrezzature da lavoro
Valutazione del rischio fulminazione ai sensi delle norme CEI EN 62305-1/4
Valutazione del rischio rumore sui luoghi di lavoro e fonometrie delle attrezzature da lavoro
Assunzione incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione R.S.P.P. ai sensi del D.Lgs. 81/08
Nel caso in cui un condominio sia gestito da un amministratore su quest’ultimo ricadono responsabilità e attribuzioni proprie del datore di lavoro come da art 18 del D.Lgs 81/08, nei confronti dei soggetti sopracitati che prestano la loro attività nello stabile in oggetto; nel comune caso in cui un amministratore segua più realtà condominiali è possibile inoltre che si avvalga dell’aiuto di un coordinatore, sul quale ricadono le competenze di un dirigente per la sicurezza.
Conviene ricordare a questo proposito, che il D.Lgs 81/08 prevede esplicita nomina del dirigente da parte del lavoro, nomina in cui siano delegate le funzioni e le responsabilità in materia di sicurezza come da art 16 del Testo Unico.
Nel caso inoltre in cui l’amministratore sia tenuto a coordinare il lavoro di più aziende che prestino la loro opera contestualmente all’interno del condominio, anche non necessariamente contemporaneamente, sarà sua responsabilità la verifica dei requisiti professionali come da art 26, e l’elaborazione del DUVRI in collaborazione e coordinamento con i Datori di Lavoro ed il Servizio di Prevenzione e Protezione delle singole imprese coinvolte.
Come previsto dalla normativa, infatti, ogni azienda o lavoratore autonomo, che presta la propria opera all’interno di un ambito di lavoro, deve poter produrre un documento in cui illustri la natura dei rischi introdotti dalla propria attività che possano causare interferenza con i rischi introdotti dalle altre aziende presenti.
Nel caso in cui non vi sia un amministratore di condominio, ma siano quindi i condomini stessi a gestire gli aspetti logistici per quanto riguarda le attività ordinarie e straordinarie delle parti comuni, questi ultimi dovranno comunque attenersi e rispettare le disposizioni in materia di luoghi di lavoro come definito nell’art 3 del Testo Unico, e coordinare le attività delle eventuali imprese e dei lavoratori autonomi, che prestano il loro servizio, come se fossero un datore di lavoro a tutti gli effetti.