Il comma 5 dell'art. 29 esclude dall'autocertificazione della valutazione dei rischi, in attesa delle procedure standardizzate, le aziende di cui all'art. 31 comma 6. Il comma 6 consente per le aziende fino a 50 dipendenti l'adozione delle procedure standardizzate. Il comma 7 esclude il ricorso a tale procedure alle aziende di cui art. 31 comma 6 (viene inutilmente inserita la lettera f) e alle aziende con rischi specifici (chimico, biologico, cancerogeni, ecc.). Il riferimento contenuto nel comma 7 non andava fatto anche al comma 5 oltre che al comma 6?
Stando così le cose la domanda è: le aziende con un numero inferiore di 10 lavoratori, ma con la presenza per esempio di un rischio chimico o biologico, cancerogeno, mutageno citati nel comma 7 possono effettuare la autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi?
RISPOSTA
L’art. 29 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 sulle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi contiene un altro rompicapo del Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ed è uno di quegli articoli che risentono di una non proprio felice articolazione da parte del legislatore delle disposizioni ed in tal caso di quelle sulle procedure standardizzate e sulla autocertificazione della valutazione dei rischi contenute nei commi 5, 6 e 7 dell’articolo stesso ai quali il decreto correttivo di cui al D. Lgs. 3/8/2009 n. 106 ha poi aggiunto il comma 6-bis.
Secondo il comma 5 dell’art. 29 che fa riferimento alle procedure standardizzate sulla valutazione dei rischi di cui all’art. 6 comma 8 lettera f) dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e che introduce l’autocertificazione dei rischi:
“5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)”.
ed in merito è da precisare che l’art. 6 comma 8 lettera f) è quello che ha assegnato alla Commissione permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro il compito, fra gli altri, di elaborare, entro e non oltre il 31/12/2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art. 29 comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore, procedure che dovranno essere recepite con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Interno, una volta acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Con il terzo periodo il citato comma 5 ha esclusa la facoltà di autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi per quelle attività indicate nell'art. 31 comma 6 lettera a), b), c), d) e g) che possiamo nel seguito definire più semplicemente “a particolare rischio” e per le quali il legislatore ha imposto la presenza di un servizio di prevenzione e protezione interno all'azienda e sono precisamente:
a) le aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) le centrali termoelettriche;
c) gli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
g) le strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori
avendo ovviamente escluse le aziende di cui ai punti e) e f)riguardanti gli stessi le aziende industriali con oltre 200 lavoratori e le aziende estrattive con oltre 50 lavoratori per il fatto che nei punti stessi viene fatto riferimento ad aziende con più di 10 lavoratori che è l’ipotesi presa in considerazione nel comma 5 medesimo.
Il successivo comma 7, invece, ha esclusa la possibilità di ricorrere alle procedure standardizzate per le aziende di cui al comma 6 dell’art. 31 indicate nelle lettere a), b), c), d) f) e g) aggiungendo alla esclusione di tale facoltà, rispetto a quanto riportato nel comma 5, anche le aziende di cui alla lettera f) che riguardano le ditte estrattive con oltre 50 lavoratori e ciò ovviamente perché l’ipotesi presa in considerazione nel comma 5 per la esclusione riguarda le aziende che occupano fino a 50 lavoratori. Lo stesso comma 7 ha introdotto in più con la lettera b) l’esclusione del ricorso alle procedure standardizzate per le “aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto” ed ha consentito nuovamente, con la modifica apportata con il decreto correttivo, di poterlo fare anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV dello stesso decreto legislativo e cioè alle aziende che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Una lettura coordinata dei citati commi 5, 6 e 7, porta, per quanto riguarda la possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi e per quanto riguarda il ricorso alle procedure standardizzate, ad individuare sinteticamente tre fasce di aziende e precisamente:
1^ fascia, comprendenti le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, le quali possono ricorrere alle procedure standardizzate, quando saranno fissate, e possono ricorrere alla autocertificazione della valutazione dei rischi;
2^ fascia, comprendenti le aziende che occupano da 11 a 50 lavoratori, le quali possono ricorrere alle procedure standardizzate, quando saranno fissate, e non possono ricorrere all’autocertificazione della valutazione dei rischi;
3^ fascia, comprendenti le aziende che occupano più di 50 lavoratori, le quali non possono ricorrere né alle procedure standardizzate né all’autocertificazione della valutazione dei rischi.
Le tre fasce sopra indicate non riguardano comunque le aziende di cui all’art. 31 comma 6 definite “a particolare rischio” in quanto esse non potranno comunque ricorrere alle procedure standardizzate né alla autocertificazione della valutazione dei rischi qualunque sia l’entità del loro organico.
Il rompicapo, invece, sorge per quanto riguarda le “aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto” citate nella lettera b) del comma 7 dell’art. 29 in quanto, per come è stato scritto tale comma 7 il quale fa riferimento alle disposizioni del comma 6, relative alle procedure standardizzate e non anche a quelle del comma 5 comprendenti le disposizioni relative all'autocertificazione della valutazione dei rischi, sembrerebbe sia impedito a quelle aziende nelle quali si svolgono attività che possono esporre i lavoratori a rischi specifici aggressivi, quali i rischi chimici, biologici, ecc, il ricorso alle procedure standardizzate ma sia consentito invece il ricorso all’autocertificazione della valutazione dei rischi e ciò contro ogni logica in quanto si è in presenza di rischi di natura particolare.
In risposta al quesito formulato, quindi, si è del parere che il legislatore nell’andare ad affiancare nel comma 7 alle attività di cui all’art. 31, citate sia nel comma 6 che nel comma 5, le attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, ecc. di cui alla lettera b) abbia voluto escludere anche esse dalla facoltà di ricorrere alla autocertificazione dei rischi. E’ chiaro che l’arcano potrà essere risolto, in assenza di una preventiva ed auspicabile interpretazione autentica da parte del legislatore, solo in sede di Conferenza Stato-Regioni che come già indicato dovrà fissare le modalità per le procedure standardizzate e potrà esprimersi sull’argomento.
In merito alla opportunità ed a sostegno della tesi che anche le aziende fino a 10 lavoratori elaborino un documento completo di valutazione dei rischi se nell’ambito delle stesse i lavoratori vengono esposti a rischi aggressivi si fa presente che lo stesso D. Lgs. n. 81/2008 in alcuni Titoli del proprio testo e per alcuni tipi di rischio specifico dispone esplicitamente la elaborazione di un apposito documento di valutazione dei rischi e si rammenta ancora quanto già aveva indicato in merito con l’art. 4 comma 11 il D. Lgs. n. 626/1994, ora sostituito con il D. Lgs. n. 81/2008, secondo il quale “il datore di lavoro delle aziende familiari nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3(elaborazione del documento di valutazione dei rischi), ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 (elaborazione del documento di valutazione dei rischi) le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza” decreti che non sono stati poi mai emanati benché si fosse avvertita la necessità di imporre a quelle aziende la redazione del documento di valutazione dei rischi e di impedire il ricorso all’autocertificazione. (1/3/2010)
Sul S.O. della G.U. il D. Lgs. n. 17/2010 che recepisce la nuova Direttiva Macchine e abroga il D.P.R. n. 459/1996. In vigore dal 6/3/2010.