Acustica Ambientale

IL TECNICO COMPETENTE Per. Ind. Silvio Salvadori iscritto nell’Elenco Provinciale dei Tecnici Competenti in Acustica della Provincia di  Pisa al n. 86  con Determinazione n. 2823 del 26/06/2008

Verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici

Una verifica dei requisiti acustici passivi consiste nel determinare se un edificio di nuova costruzione rispetta o meno i valori limite di isolamento ai rumori definiti nel DPCM 5-12-1997. 

Il Decreto, attuativo della L. 447 del 1995, definisce le prestazioni che devono possedere gli edifici in merito a:

 I limiti da rispettare sono:

requisiti_passivi

Con:

 R’w          --> è il valore minimo di isolamento al rumore tra alloggi

 D2mnTw   --> è il valore minimo di isolamento dai rumori provenienti dall’esterno

 L’nw        --> è il livello massimo di rumore di calpestio

 LASmax   --> è il livello massimo di rumore per gli impianti a funzionamento discontinuo

 LAeq        --> è il livello massimo di rumore per gli impianti a funzionamento continuo

I requisiti acustici passivi possono essere calcolati analiticamente e misurati in opera come definito nelle norme tecniche di riferimento.

Si evidenzia però che i limiti indicati nel DPCM sono riferiti alle strutture in opera e all’edificio ultimato pertanto la sola relazione di calcolo previsionale non può di fatto garantire il rispetto dei limiti definiti dal Decreto.

Secondo quanto indicato in un documento emanato  dal Ministero dell’Ambiente il 28 maggio 1998 qualsiasi “progettista edile” può redigere le relazioni di calcolo  dei requisiti acustici passivi.

Le misure in opera devono invece essere eseguite da un tecnici competenti in acustica ambientale.

Responsabilità

Nel caso che un edificio di nuova costruzione non rispetti i valori definiti nel DPCM 5/12/1997 la responsabilità può ricadere su diversi soggetti.

Il Comune

Il Comune è il primo soggetto che deve preoccuparsi dell’avvenuta applicazione del DPCM 5/12/1997. Per evitare inadempienze ingiustificate è quindi necessario che i tecnici comunali siano a conoscenza dell’esistenza della Legge e dei parametri in essa definiti.

Il DPCM 5/12/1997 non obbliga a redigere relazioni previsionali e nemmeno ad effettuare prove acustiche. L’unica prescrizione sostanziale è che i requisiti acustici vengano rispettati in opera.

È quindi facoltà del Comune definire le modalità con cui il costruttore debba certificare l’avvenuto rispetto della normativa, ricordando però che la sola relazione di calcolo previsionale non è garanzia del raggiungimento della prestazione in opera.

Considerata l’oggettiva difficoltà di eseguire misurazioni fonometriche in opera per tutti gli ambienti abitativi di un edificio, sarà facoltà del Comune definire eventuali indicazioni in merito a quali e quante misurazioni effettuare.

Il Progettista

Durante la fase di progettazione è necessario realizzare un progetto acustico preventivo seguendo le indicazioni riportate nelle norme tecniche di riferimento (UNI EN 12354, UNI TR 11175).

Per garantire una adeguata protezione dai rumori da impianti, dovrà essere progettata anche l’integrazione impiantistica (appositi cavedi per gli scarichi ecc.). Ogni edificio ha caratteristiche proprie e quindi è necessario realizzare relazioni particolareggiate all’interno delle quali inserire tutte le necessarie indicazioni di corretta posa in opera.

Una relazione tecnica basata su indicazioni generiche quali l’adozione di pacchetti tipo (“soluzioni conformi”), difficilmente potrà garantire il rispetto dei requisiti acustici passivi in opera.

Il costruttore

Durante la realizzazione dell’opera è necessario seguire scrupolosamente tutte le indicazioni riportate nel progetto acustico.

Eventuali difformità dalle prescrizioni (variazioni di materiali in corso d’opera) o dubbi in merito alla posa dei sistemi edilizi, dovranno essere valutate con il progettista acustico.

È inoltre opportuno realizzare delle misurazioni acustiche in corso d’opera. Tali misure, anche se piuttosto complicate da eseguire in quanto in genere richiedono la realizzazione di apposite camere tipo, permettono di evidenziare eventuali errori di posa in opera.

Al termine dei lavori è opportuno eseguire le misurazioni fonometriche ad edificio ultimato. Tali documenti potranno essere utilizzati all’atto della vendita come attestati di conformità.

Il committente

Per essere sicuri che l’edificio ultimato rispetti i requisiti acustici passivi definiti nel DPCM 5-12-1997 il committente potrà semplicemente richiedere al costruttore di visionare i relativi certificati di prova in opera.

In mancanza degli stessi sarà suo interesse richiedere un documento che attesti comunque il rispetto di tali parametri.

Si segnala che il D.L. 20 giugno 2005 n° 122 “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210.”, all’art. 4 impone al costruttore di consegnare all 'acquirente all 'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficiodell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi del le opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.

Contenziosi in Tribunale

Nel caso vi sia il sospetto che i requisiti acustici non siano stati rispettati è consigliabile procedere interpellando in primo luogo il costruttore stesso il quale dovrebbe fornire tutte le relative informazioni in merito.

Successivamente è possibile procedere realizzando delle misurazioni fonometriche in opera.

Perché le stesse abbiano valore legale è necessario che vengano realizzate da un Tecnico Competente in acustica Ambientale.