NAI
(Neo Arrivati in Italia)
(Neo Arrivati in Italia)
VADEMECUM INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI
I bisogni educativi speciali degli stranieri vanno differenziati a seconda che l’alunno straniero sia:
appena giunto in Italia
in Italia per un periodo inferiore ai 3 anni
in Italia per un periodo superiore ai 3 anni
nato e scolarizzato in Italia
L’iscrizione a scuola (diritto-dovere all’istruzione)
I minori di cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno il diritto dovere all’istruzione e alla formazione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno e dal possesso di qualsiasi documentazione.
Ai minori di cittadinanza non italiana si applica la normativa generale in materia di diritto-dovere all’istruzione e alla formazione professionale.
I minori possono frequentare i CTP dopo il compimento dei 16 anni. (alcuni accordi anche quindicenni)
L’irrilevanza della regolarità del soggiorno
I minori stranieri, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, sono soggetti all’obbligo scolastico e hanno diritto all’istruzione.
I minori stranieri privi di permesso di soggiorno hanno il diritto-dovere di iscriversi nel sistema di istruzione e formazione professionale anche dopo l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e il compimento dei 16 anni.
La documentazione anagrafica
All’atto dell’iscrizione, i genitori comunicano dati anagrafici e codice fiscale.
I minori stranieri privi di documentazione anagrafica o con documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva (non pregiudicante il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio).
La documentazione sanitaria
La scuola accerta se sono state praticate le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo relativa certificazione. Se il minore ne è privo, la famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari perchè definiscano la situazione vaccinale ed eseguano gli opportuni interventi sanitari, se necessari.
La documentazione scolastica
Si richiede la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel Paese di origine. In mancanza di certificazioni, richiede ai genitori informazioni in merito alla classe e al tipo di istituto precedentemente frequentato.
La tempistica per le iscrizioni
L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.
Per iscrizione in corso d’anno, nel caso la scuola abbia raggiunto il numero massimo consentito di allievi per classe in tutte le sezioni, dunque non abbia più posti disponibili, per un'ulteriore iscrizione (straniero o italiano), la scuola è tenuta consegnare una dichiarazione, firmata dal dirigente scolastico, in cui si motiva il rifiuto dell’iscrizione.
Le indicazioni sulla distribuzione nelle scuole
Il numero di alunni stranieri non deve superare di norma il 30% del totale degli iscritti in ciascuna classe e in ciascuna scuola.
In nessun caso le scuole possano rifiutare l’iscrizione di un minore straniero o comunitario in ragione del superamento di una determinata percentuale di iscritti di cittadinanza non italiana.
Legittimo rifiuto
Una scuola può legittimamente rifiutare l’iscrizione di un minore di cittadinanza non italiana solo:
Se il minore non ha i requisiti di età stabiliti dalla normativa per l’iscrizione;
Se un minore viene iscritto in corso d’anno e la scuola ha raggiunto il numero massimo consentito di allievi per classe in tutte le sezioni e dunque non ha più posti disponibili.
Se il Consiglio di Classe valuta che il minore ultrasedicenne privo di documentazione scolastica che richiede l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado non ha la preparazione adeguata per il programma della classe prima.
Illegittimo rifiuto
È illegittimo il rifiuto dell’iscrizione per qualsiasi altro motivo, come ad esempio:
mancanza del permesso di soggiorno o dell’iscrizione anagrafica;
inadeguatezza delle competenze possedute ;
superamento del limite del 30% di studenti di cittadinanza non italiana o, più genericamente, “presenza di troppi stranieri”.
L’inserimento nelle classi e il percorso scolastico
I minori comunitari e stranieri provenienti da scuole italiane sono iscritti all’anno di corso per il quale hanno acquisito il titolo all’iscrizione, a condizioni di parità con i minori italiani.
Infrasedicenni: i minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa (non oltre quella immediatamente inferiore o superiore), tenendo conto: dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno;
dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;
del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel paese di provenienza;
del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.
Gli slittamenti di un anno su classe inferiore vanno ponderati con molta attenzione, in relazione ai benefici che potrebbero apportare, e dopo aver sentito la famiglia.
Gli alunni figli di cittadini comunitari residenti in Italia siano iscritti alla classe della scuola d'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.
Distribuzione nelle classi
La normativa italiana prevede l’inserimento di tutti gli alunni nelle classi ordinarie, a prescindere dalla cittadinanza, dalle competenze linguistiche e da ogni altra circostanza, evitando l’istituzione di classi composte in misura predominante da stranieri.
Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi.
L'assegnazione alle classi degli alunni figli di cittadini comunitari residenti in Italia è effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico.
Interventi di supporto all’apprendimento dell’italiano L2
Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola.
Divisione in gruppi, in genere per brevi periodi e per specifici apprendimenti, principalmente legati allo studio della lingua italiana.
Laboratori linguistici:
Fasi di apprendimento dell’italiano:
Fase iniziale dell'apprendimento dell'italiano L2 per comunicare. Il Ministero richiama l’attenzione sull’importanza fondamentale dei laboratori linguistici di italiano L2, sottolineando come “un intervento efficace dovrebbe prevedere circa 8-10 ore settimanali dedicate all'italiano L2 (circa 2 ore al giorno) per una durata di 3-4 mesi. I moduli intensivi iniziali possono raggruppare gli alunni non italofoni di classi diverse e possono essere organizzati grazie alla collaborazione con gli enti locali e con progetti mirati.
Fase "ponte" di accesso all'italiano dello studio;
Fase degli apprendimenti comuni.
Legittimità degli interventi separati dalla classe
L’inserimento di allievi non italofoni in laboratori separati dalla classe ordinaria in orario curricolare, per un numero di ore più o meno elevato, può essere considerato come una misura non discriminatoria solo se:
è finalizzato a promuovere pari opportunità;
è adottato sulla base di un’adeguata valutazione caso per caso delle competenze linguistiche dello specifico allievo;
il programma del laboratorio è adeguato a rafforzare le competenze dell’allievo;
l’intervento differenziale cessa non appena l’allievo abbia raggiunto competenze sufficienti.
Piani Didattici Personalizzati BES
Riferimento Direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012
solo in via eccezionale formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato, per alunni NAI, ultra tredicenni, (lingua non latina) o con altre problematiche. Le misure dispensative avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati.
adattamento dei programmi da parte dei docenti del CdC in Piano Educativo Personalizzato, per valorizzare le conoscenze pregresse, coinvolgere e motivare.
durata PEP è personale e varia in base ai progressi, in generale durata di almeno due anni.
Il PEP è un punto di riferimento e deve essere redatto anche se il percorso personalizzato riguarda solo alcune discipline.
Obiettivi comuni per i piani didattici:
L’attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana;
La sospensione temporanea di alcuni insegnamenti (nel I quadrimestre), al momento valutati inaccessibili agli allievi, da riprendere e riproporre successivamente con contenuti essenziali;
La selezione dei nuclei essenziali delle singole discipline, nonché la selezione e la declinazione delle competenze ritenute adatte in riferimento alla specifica situazione dell’allievo, compresa l’integrazione delle competenze già sviluppate in L1 (lingua d’origine);
La sostituzione della seconda lingua straniera con l’insegnamento della L1 o di una lingua straniera comunitaria il cui studio era già stato avviato nel paese d’origine, compatibilmente con la disponibilità delle risorse professionali interne alla scuola;
L’individuazione di strategie didattiche coerenti con l’effettiva situazione di partenza dell’allievo/a e con l’efficace gestione di classi eterogenee;
Considerare l’opportunità di una rimodulazione dei contenuti, che escluda in parte o in toto quelli previsti dal PTOF per l’anno frequentato dallo studente NAI, per sostituirli con contenuti adatti al livello di competenza linguistica dello studente realmente verificato, a condizione che tali contenuti siano funzionali allo sviluppo delle competenze previste per l’anno di corso che lo studente frequenta.
Valutazione
I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento.
Possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione.
Criteri per la valutazione
I docenti delle discipline si avvarranno di prove di verifica appositamente predisposte. È fondamentale privilegiare la valutazione formativa, che considera e misura i progressi formativi tenendo conto della situazione di partenza, della motivazione, dell'impegno e, soprattutto, delle potenzialità di apprendimento dimostrate.
Il CdC nel caso di:
a) allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato,
b) allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana,
c) allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d’origine,
d) allievi non alfabetizzati in lingua d’origine,
considera che i tempi dell’apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell’anno scolastico e dà una valutazione sufficiente in tutte le discipline, promuovendo l’allievo all’anno successivo e accompagnando la scheda di valutazione con una relazione sulle motivazioni che hanno spinto il team dei docenti di classe a prendere tale decisione.
Nell’ottica formativa della valutazione, è opportuno considerare indicatori comuni che concorrono alla valutazione:
a) Il percorso scolastico pregresso;
b) La motivazione ad apprendere;
c) La regolarità della frequenza;
d) L’impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche;
e) La progressione e la potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento.
Nell’ottica di una verifica efficace considerare tipologie diverse di prove da somministrare:
prove oggettive;
vero-falso;
scelta multipla con una sola risposta;
scelta multipla con più risposte;
completamento; in numero di items ridotti;
con tempi di svolgimento più lunghi;
con possibilità di consultare testi;
con la presenza di un tutor.
Per quanto riguarda gli apprendimenti disciplinari è indispensabile tener conto:
a) dei risultati e delle abilità raggiunte nei corsi di alfabetizzazione di italiano L2 che costituiscono parte integrante della valutazione di italiano, intesa come materia curricolare.
b) delle conoscenze e competenze raggiunte in base alla personalizzazione dei percorsi, relativamente ai contenuti essenziali disciplinari previsti per la classe.
Prospetto Valutazione intermedia
Piano personalizzato (altri BES) (con differenziazione in tutte od alcune discipline)
Possibilità di:
usare la lingua, in un primo tempo, come lingua veicolare;
Sostituire la seconda lingua straniera insegnamento dell’italiano L2(C.M. 415/01/09).
Ipotesi A
NON VA VALUTATO IN ALCUNE MATERIE
Nel documento di valutazione del 1° trimestre va riportato: “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana”
Ipotesi B
VALUTAZIONE ESPRESSA IN RIFERIMENTO AGLI OBIETTVI ESPILICITATI nel piano personalizzato (altri BES).
Nel documento di valutazione 1° quadrimestre va riportato: “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua Italiana”.
Prospetto Valutazione finale
Piano personalizzato (altri BES)
Indipendentemente da lacune presenti, il Team docenti valuta i positivi progressi compiuti e le potenzialità di livello accettabile (A2 QCEL) può essere considerato uno degli indicatori positivi, ma non vincolanti per la continuazione del percorso scolastico
Valutazione che rispetti tempi di apprendimento / acquisizione delle varie discipline.
Valutazione
Valutazione espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel piano personalizzato:
Nel documento di valutazione del I quadrimestre va riportato:
“La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”
Effetti
L’alunno viene ammesso alla classe successiva in base agli obiettivi previsti dal piano personalizzato e ai progressi compiuti.
[*] per le discipline il cui insegnamento e apprendimento è meno veicolato dalla lingua italiana si potrà procedere alla valutazione dei progressi relativamente ai nuclei fondanti delle discipline stesse.
[*] per le discipline il cui insegnamento e apprendimento è meno veicolato dalla lingua italiana si potrà procedere alla valutazione dei progressi relativamente ai nuclei fondanti delle discipline stesse.
Il conseguimento del titolo conclusivo del corso
La normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato.È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento.
Per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione.
Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.
Dispositivi legislativi (elenco leggi, circolari)
I principi e le linee guida del protocollo sono stati desunti dalla seguente normativa:
Costituzione della Repubblica Italiana 1948 art.34
Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo ONU, 10 dicembre 1948
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ONU, 20 novembre 1959
C.M. n.301,8settembre 1989 – inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo
C.M. n.205, 2 luglio 1990 – Educazione Interculturale –
C. M. n.5, 12 gennaio 1994 - iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso di soggiorno
C. M. n.73, 2 marzo 1994 – Il dialogo interculturale e la convivenza democratica –
Legge n. 40, 6 marzo 1998(Turco-Napolitano) – disciplina dell’immigrazione e condizione giuridica dello straniero
Decreto Legislativo n.286,25 luglio 1998 “disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”
DPR n.394/1999, art. 45 intitolato” Iscrizione scolastica…”
L. n. 189,30 luglio 2002 (Bossi-Fini ha confermato le precedenti procedura di accoglienza)
C.M. n.24/2006 febbraio “ linnee guida per l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri”
La via italiana per la scuola interculturale l’integrazione degli alunni stranieri - MIUR-ottobre 2007
Direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali ed organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica
Linee guida Integrazione alunni stranieri del MIUR del febbraio 2014
Metodologie e strategie didattiche
Le seguenti metodologie vanno discusse ed adottate nel consiglio di classe e vanno applicate dai singoli docenti in relazione alla materia insegnata dal docente.
Peer education in piccoli gruppi ed affiancamento con un compagno più bravo
Mediatori didattici facilitanti (strumenti informatici e traduttori linguistici)
Annotazione di un piccolo glossario per l’uso del lessico specifico, connesso alle discipline,
Utilizzo di schemi sintetici, mappe concettuali, schematizzazione procedure di calcolo per il problem solving.
Modalità della domanda-risposta o conversazione guidata per l’esposizione orale anche con l’uso di schemi e mappe concettuali.
Feedback continuo attraverso processi di autovalutazione e autocontrollo
Criteri e modalità di verifica e valutazione
Il Consiglio di classe nella valutazione dei livelli di apprendimenti prende in considerazione il percorso dell’alunno, e anche delle metodologie sopra citate ponendo più attenzione ai contenuti che alla forma.
Nelle materie umanistiche si tengano presente i diversi livelli di conoscenza della lingua (A1, A2, B1, B2) oltre ai miglioramenti, agli obiettivi possibili, alla motivazione, all’impegno dimostrato e, soprattutto, alle potenzialità dei singoli alunni.
Per quanto riguarda le verifica scritte e orali si apprezzano relativamente le imprecisioni e la scorrettezza nelle forme espressive, ma si terrà conto soprattutto dei concetti e delle procedure adottate.