ESAME DI STATO E GLI ALUNNI CON DISABILITA’
Per gli alunni con disabilità l'esame deve costituire l’occasione per un oggettivo accertamento delle competenze, conoscenze e abilità/capacità acquisite.
L’obiettivo di salvaguardare il valore legale del titolo di studio si deve coniugare con quello di realizzare un esame che costituisce un corretto coronamento del curricolo scolastico, dignitoso per l’allievo e per la commissione.
E' opportuno evitare da parte della Commissione atteggiamenti paternalistici, non si chiedono regali, o
atteggiamenti intransigenti
Attenzione alla valutazione degli alunni con disabilità talvolta si è più severi che nella valutazione degli alunni normodotati
PUNTI SIGNIFICATIVI
Ammissione all’Esame di Stato
Per gli alunni con disabilità vale il criterio generale: votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina con attribuzione di unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a 6/10(art. 4 c. 2 DPR 111 del 22.6.09).
L’O.M. 40 dell’8.4.09 all’art. 17 consente al C.d.C. di riconoscere l’equipollenza all’ultimo anno anche in presenza di un percorso antecedente non equipollente.
La documentazione che il Consiglio di Classe deve preparare per la Commissione d’Esame
Il C.d.C., al fine di consentire alla Commissione d’Esame di operare correttamente, secondo quanto previsto dall’art. 6 c.1 del Regolamento (DPR 323 del 23 luglio 98), deve predisporre per i singoli candidati con disabilità, la seguente documentazione che fa parte integrante del Documento del Consiglio di Classe (art. 17 c.1 OM 29/2001):
• Scheda di presentazione dell’alunno con :
diagnosi clinica
terapie in atto
équipe di riferimento
• PEI e Relazione finale con descrizione del percorso realizzato dall’alunno e in particolare:
Competenze, Conoscenze, abilità raggiunte
Difficoltà incontrate e se come superate
Discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri didattici
Attività integrative e di sostegno poste in essere
Risorse utilizzate (sostegno, assistente, ausili, tecnologie)
• Eventuale richiesta per lo svolgimento di prove equipollenti e/o di assistenza e/o di tempi più lunghi sia per le prove scritte sia per le prove orali
• Eventuale richiesta per lo svolgimento di prove non equipollenti e/o di assistenza e/o di tempi più lunghi sia per le prove scritte sia per le prove orali
• Sintesi della normativa (è buona norma presentarla)
• Esempi di prove svolte durante l’anno.
• Nel caso di candidati non vedenti, la richiesta al Ministero del testo delle prove in Braille
Le prove equipollenti(percorso equipollente Diploma)
(art.318 D.Lvo 16.4.1994, n.297)
Il Consiglio di Stato nel parere n. 348/91 afferma che “lo Stato assume il potere-dovere di accertare e certificare che un soggetto ha raggiunto in un determinato settore culturale o professionale un certo livello di conoscenze e professionalità. [….] Non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio che prescinda da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite. ”
Nella richiesta di prove equipollenti o non equipollenti il C.d.C deve precisare le modalità di formulazione e di realizzazione delle prove per le valutazioni e precisamente:
– Con quali tecnologie (strumenti)
– Con quali modalità
– Con quali contenuti
– Con quale assistenza
La Commissione, esaminata la documentazione, predispone le prove (equipollenti o non equipollenti) con le modalità indicate dal Consiglio di Classe, anche avvalendosi della consulenza di personale esperto.
Il Consiglio di Stato afferma inoltre che il titolo di studio non può essere conseguito da “chi rimane al di sotto di quella soglia di competenze che è necessaria per il conseguimento di quel titolo” . Al fine del rilascio del titolo di studio sono importanti le competenze, le conoscenze e le abilità/capacità conseguite e non il percorso fatto per conseguirle.
L’art. 6 c.1 del Regolamento afferma che “la Commissione giudicatrice esaminata la documentazione fornita dal C.d.C. può predisporre, ove ne ravvisi la necessità, prove equipollenti a quelle proposte dal Ministero e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi diversi o di modi diversi ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/o professionali differenti. […] In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame
In questo quadro le prove equipollenti sono prove utili per accertare se il candidato, pur nella diversità della situazione, sia in grado di raggiungere la soglia di competenza necessaria per il conseguimento del titolo di studio.
Più precisamente con prova equipollente si intende che:
La prova inviata dal Ministero è svolta con mezzi diversi
La prova ministeriale è svolta con modalità diverse
La prova ha contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti ma equipollenti.
Essa deve esser omogenea col percorso svolto, realizzabile con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle verifiche durante l’anno. Il C.d.C. qualora richieda questo tipologia di prova deve fornire tutte le informazioni utili per la preparazione del/i testo/i fornendo gli esempi delle prove effettuate durante l’anno. La Commissione deve preventivamente preparare la prova anche avvalendosi della consulenza dell’insegnante di sostegno o di altro docente (personale esperto)
Le prove equipollenti devono consentire di verificare che l’allievo abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame. (Regolamento sugli Esami di Stato)
Le prove equipollenti devono accertare che il candidato, pur nella diversità della situazione, sia in grado di raggiungere la soglia di competenza necessaria per il conseguimento del titolo di studio.
Al fine del rilascio …. sono importanti le competenze, conoscenze, e le abilità/capacità conseguite e non il percorso fatto per conseguirle. Il conseguimento del titolo legale di studio non può prescindere da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite.
(Parere del Consiglio di stato n. 348/91)
Le prove equipollenti devono essere omogenee con il percorso svolto e devono essere realizzate con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica svolte durante l’anno e previste nel PEI.
(L.104/92 - D.L.vo 297/94 - OM 90/01 - OM e Regolamento sugli esami di Stato)
Nelle prove equipollenti la valutazione è conforme ai programmi ministeriali
(OM.90/01 art. 15 c.3)
Le prove non equipollenti (percorso non equipollente Attestato)
Il Consiglio di Classe fornirà ogni elemento utile per la formulazione delle prove. Esse dovranno essere coerenti con quelle svolte durante il corso degli studi e con gli obiettivi educativi, di formazione professionale e di sviluppo della persona prefissati nel PEI
Criticità relative alle progettualità degli alunni con disabilità
maggior numero di insufficienze
difficoltà a confermare PEI ministeriali
possibile aumento di passaggi da PEI ministeriali a PEI differenziati
percorsi di recupero…. si è persa la centralità del PEI
difficoltà a riorientare il Progetto di Vita
E’ importante che le prove siano svolte contemporaneamente a quelle della classe di appartenenza. Anche per gli alunni che sostengono prove non equipollenti la commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 punti per il colloquio orale.
La Commissione rilascia l’attestato di credito formativo con il voto e il certificato attestante competenze,conoscenze, e abilità/capacità conseguite (art. 14 c.4 OM 90 del 2001)
Esempi e tipologie di prove equipollenti
Regolamento e OM sugli Esami di Stato: “…possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o di modi diversi ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/o professionali differenti…”
1^ e 2^ PROVA in BRAILLE o INGRANDITA trasmessa dal MPI su richiesta dell’istituzione scolastica
1^ e 2^ PROVA in L.I.S. Lingua dei Segni Italiana tradotta dall’ins. sostegno/esperti esterni
Uso del Computer o della dettatura dell’assistente (mezzi diversi)
1^ e 2^ PROVA tradotte in quesiti a domande chiuse oppure in una serie di domande-guida tali da rendere più strutturata la prova (modi diversi)
3^ PROVA predisposta dalla Commissione sulla base delle modalità di verifiche adottate durante l’anno (PEI)
COLLOQUIO: impostato su prove scritte, test, uso di tecnologie, uso di mediatore della comunicazione (mezzi tecnici e modi diversi) Uso del Computer o della dettatura dell’assistente (mezzi diversi)
… contenuti culturali e professionali differenti … il cui accertamento oggettivo deve essere tale da considerare la preparazione idonea al rilascio del diploma
La Commissione sulla base del Documento del 15 maggio deve preventivamente predisporre le prove d’esame - 1^ e 2^ prova diverse da quelle proposte dal MIUR e 3^ prova - conduzione del colloquio. La predisposizione di prove equipollenti deve essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve essere realizzata con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica effettuate durante l’anno.
La relazione del C. di C. deve fornire indicazioni sul percorso formativo, sul tipo di prova e relative modalità di realizzazione (informazioni utili per la preparazione del testo o dei testi) e sulla motivazione che ha portato alla scelta dell’equipollenza. Inoltre è opportuno anche fornire testi e modelli di prove eseguite durante l’anno. L’equipollenza può essere richiesta anche solo per una prova. La Commissione può avvalersi di personale esperto o del docente di sostegno per la predisposizione delle prove.
DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO - DSA
Nota MIUR n.4099/A4 del 05.10.2004 “Iniziative relative alla dislessia” Accordo MIUR – SINPIA – AID : STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI
Nota MIUR n. 26/A4 del 05.01.2005 “Iniziative relative alla dislessia” si precisa che:
Per l’utilizzazione degli strumenti dispensativi e compensativi è sufficiente la DIAGNOSI SPECIALISTICA di disturbo specifico dell’apprendimento
Tali strumenti debbano essere applicati in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di VALUTAZIONE FINALE
Nota MIUR n.1787 del 01.013.2005 “Esami di Stato-Alunni affetti da dislessia” si ritiene opportuno richiamare l’attenzione affinché:
..Le Commissioni adottino, …. , ogni opportuna iniziativa idonea a ridurre il più possibile le difficoltà degli studenti.
In particolare …. terranno in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive in sede di predisposizione della 3^ prova scritta, che in sede di valutazione delle altre due prove, valutando anche …..la possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari.
DSA - INDICAZIONI OPERATIVE
10 maggio 2007 - MPI Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici Il Direttore Generale Mario G. Dutto
dislessia, disgrafia, discalculia
richiami alle note 5 ottobre 2004 e 5 gennaio 2005
gli strumenti compensativi, per la loro funzione di ausilio, sono particolarmente suggeriti per la scuola primaria e, in generale, nelle fasi di alfabetizzazione strumentale per i diversi apprendimenti,
le misure dispensative possono avere un campo di applicazione molto più ampio che si estende anche agli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore
dispensa dalla lettura ad alta voce
scrittura veloce sotto dettatura
uso del vocabolario
studio mnemonico delle tabelline
dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta,
tempi più lunghi per prove scritte,
organizzazione di interrogazioni programmate,
valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma.
In merito alle misure dispensative, il MPI precisa che in sede di esame di Stato non è possibile dispensare gli alunni dalle prove scritte di lingua straniera, ma che, più opportunamente, è necessario compensare le oggettive difficoltà degli studenti mediante assegnazione di tempi adeguati per l’espletamento delle prove e procedere in valutazioni più attente ai contenuti che alla forma. Le prove scritte di lingua non italiana determinano obiettive difficoltà nei soggetti con disturbo specifico di apprendimento, e vanno attentamente considerate e valutate per la loro particolare fattispecie con riferimento alle condizioni dei soggetti coinvolti. In tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella materna e non si possano dispensare gli studenti dalla loro effettuazione, gli insegnanti vorranno riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta.
DSA - ADEMPIMENTI DEL C.d.C.
Prevedere nelle programmazioni disciplinari e in quella di classe, informazioni precise sugli interventi compensativi e/o dispensativi attivati con riferimento a
verifiche
tempi
sistema valutativo
Produrre una precisa informazione nel documento del 15 maggio con riferimenti a
modalità, tempi e sistema valutativo previsti per le prove d’esame.
(Nota MPI n.1787/05 - MPI maggio 2007)
I tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte, grafiche e orali
Prove equipollenti: la predisposizione sulla base delle indicazioni fornite dalla relazione del C.d.C., a seconda della tipologia, può richiedere tempi più o meno lunghi, pertanto è opportuno prevedere in anticipo quanto tempo occorre in modo da non far attendere l’allievo con disabilità. Sulla base delle considerazioni e dell’esperienza documentate nella relazione del c.d.c. si potrà prevedere, dandone comunicazione preventiva, un tempo di inizio ritardato nella mattinata per tutti.
Secondo l’art. 16 della L. 104/92 e del T.U.297/94, ai candidati con disabilità sono concessi tempi più lunghi per le prove d’esame, di norma non devono comportare un numero maggiore di giorni.
In casi eccezionali la Commissione, tenuto conto della gravità, della relazione del C.d.C., delle modalità delle prove svolte durante l’anno, può deliberare per le prove un numero maggiore di giorni.
Nel produrre la richiesta motivata di un numero di giorni maggiore è opportuno riflettere che:
1. la durata delle prove d’esame è superiore a quella standard delle verifiche
2. che forse è preferibile impostare durante l’anno prove equipollenti che richiedano un tempo di effettuazione ridotto in modo da impostare allo stesso modo le prove d’esame senza ricorrere ad un numero maggiore di giorni.
E’ preferibile chiedere una prova equipollente che necessita di minor tempo.
TEMPI DELLE PROVE ESAME DI STATO
PREFERIBILMENTE IDENTICHE ALLA CLASSE
IN VIA ECCEZIONALE AUMENTO PER UNA O PIU’ PROVE
(con motivazione nel documento del 15 maggio / allegato)
IN VIA ECCEZIONALE AUMENTO DI UNA O PIU’ GIORNATE
(con motivazione nel documento del 15 maggio / allegato)
IL COLLOQUIO
Esso si può realizzare mediante prove scritte, test o qualsiasi altra strumentazione o tecnologia o attraverso un operatore che medi tra il candidato e l’esaminatore.
La presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione
Le prove dell’Esame di Stato devono essere svolte secondo modalità coerenti con quelle adottate durante l’anno scolastico, poiché il candidato deve essere messo nelle migliori condizioni psicofisiche. Questo vale anche per l’assistenza. Essa deve essere intesa come:
Assistenza per l’autonomia, alla persona o per l’aiuto durante lo svolgimento delle prove
es.: per consultazione del vocabolario, lettura e/o traduzione del testo in un linguaggio accessibile, girare la pagina, ma anche per mangiare un panino, bere, …….
Assistenza per la comunicazione nel senso più generale
Come criterio generale, le persone che fanno assistenza durante l’esame sono le stesse che durante l’anno hanno seguito l’alunno con disabilità e fatto assistenza durante le prove di valutazione, e precisamente:
Docente di sostegno, Docenti del Consiglio di Classe e/o altro personale della scuola
Personale assegnato alla scuola a qualsiasi titolo (EELL, Associazioni, famiglia)
La richiesta di assistenza va precisata e motivata sulla base di quanto previsto e realizzato nel PEI e nella relazione allegata al documento del 15 maggio.
Le persone che possono prestare assistenza all’esame possono essere più d’una (DM 170 del 25.5.95), ad esempio chi presta opera di assistenza durante la prima prova può non essere colui che la presta durante la 3^ prova o durante il colloquio. Tale presenza deve essere motivata prova per prova nella relazione del C.d.C.
L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO
Docente di sostegno e Consiglio di classe
I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano…. (L.104/92) …..
I docenti di sostegno partecipano alla programmazione educativa e didattica ed alle attività di competenza degli organi collegiali… (T.U. 297/94) ….
Gli insegnanti di sostegno fanno parte del C.d.C. e partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni della classe in cui operano
(OM. 266/97 – OM. 80/95 – OM. 266/97 – OM. 330/97 – OM.90/01)
Docente di sostegno e Commissione d'esame
E’ nominato dal Presidente di Commissione sulla base del documento del 15 maggio e dell'allegata relazione sull’alunno con disabilità (modalità coerenti realizzate nel PEI)
partecipa alla riunione preliminare
svolge assistenza alle prove scritte e al colloquio
non partecipa alle operazioni di valutazione
è retribuito con un compenso forfetario
Il Ministro dell’Istruzione ha firmato l'Ordinanza che definisce le modalità di svolgimento degli Esami di Stato 2024 del secondo ciclo di istruzione.
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-n-55-del-22-marzo-2024
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, riguardante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità”;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, riguardante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
Articolo 16 (Riunione preliminare della sottocommissione)
7. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive, la commissione/classe prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare, esamina:
f) il documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui all’art. 24, in particolare individuando gli studenti con disabilità che sostengono l’esame con le prove differenziate non equipollenti ai sensi dell’art. 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017;
Articolo 18 (Plichi per le prove scritte)
1. Gli USR e le istituzioni scolastiche comunicano, rispettivamente, i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima e della seconda prova scritta dell’esame di Stato (e dell’eventuale terza prova scritta) e quelli relativi alle prove occorrenti in formato speciale attraverso le apposite funzioni disponibili sul sistema SIDI relative al “Fabbisogno Plichi e Prove” alla “Richiesta prove in formato speciale”.
2. I plichi occorrenti per la prova scritta suppletiva/straordinaria ed eventuali prove in formato speciale sono richiesti, direttamente dalle scuole o per il tramite degli USR, attraverso le apposite funzioni SIDI “Richiesta Prove Sessioni Suppletiva o Straordinaria” e/o “Richiesta prove in formato speciale”. La predetta richiesta va formulata sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti trasmettono entro la mattina successiva allo svolgimento della prima prova scritta. Le suddette richieste contengono esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.
3. L’invio dei plichi delle prove scritte avviene per via telematica.
Articolo 21 (Correzione e valutazione delle prove scritte)
3. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della commissione/classe, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.
Articolo 22 (Colloquio)
7. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017.
Articolo 24 (Esame dei candidati con disabilità)
1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI).
2. Ai sensi dell’art. 20 del d. lgs. n. 62 del 2017, la commissione/classe, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste.
3. Le prove d’esame, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti.
4. Per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d’esame, la commissione/classe può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione/classe.
5. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche in codice Braille, ove vi siano scuole che le richiedano per candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il codice Braille si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando in ogni caso anche l’utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti, i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole, le quali indicano su apposita funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea.
6. Per le prove scritte per candidati ricoverati e/o presso case di reclusione, solo in casi eccezionali, debitamente documentati, è possibile richiedere alla Struttura tecnica esami di Stato, tramite l’USR di riferimento, un apposito Plico cartaceo che, come per le prove in formato Braille, va ritirato presso l’Amministrazione centrale, con le modalità che saranno successivamente comunicate.
7. La commissione può assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità. I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni. Il colloquio dei candidati con disabilità si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del d.lgs. 62 del 2017. A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all’art. 22, comma 3, predisposti in coerenza con il piano educativo individualizzato, da cui prende avvio il colloquio.
8. Le commissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A.
9. Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla commissione/classe, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, prove d’esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l’utilizzo dell’applicativo "Commissione web" o, in alternativa, determinato proporzionalmente. Il riferimento all’effettuazione delle prove d’esame non equipollenti è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
10. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11.
Articolo 28 (Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi)
8. I presidenti delle commissioni sono competenti al rilascio dell’attestato di credito formativo per i candidati con disabilità o con DSA che lo conseguono in esito all’esame di Stato, nonché dei diplomi e dell’allegato Curriculum dello studente di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88; nel caso in cui i diplomi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d’esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente/coordinatore a provvedere alla compilazione, alla firma e alla consegna degli stessi. Il dirigente/coordinatore provvede altresì al rilascio dell’attestato di credito formativo ai candidati con disabilità che non hanno sostenuto la prova d’esame.
APPROFONDIMENTI
Attestato di credito formativo
Il sito Integrazionescolastica.It rende disponibili gli allegati forniti dal MIUR (2015) per il rilascio dell'Attestato di credito formativo per gli alunni con disabilità che non conseguono il diploma di esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado (art. 13 del D.P.R. 23 luglio 1998; n.323). I moduli sono in formato testo e devono essere aggiornati sia nell'intestazione che nei riferimenti normativi.
http://www.integrazionescolastica.it/article/169
Allegato riservato al Documento del 15 maggio
Alla fine dell’anno scolastico uno dei compiti più stringenti del Consiglio di Classe consiste nella stesura del Documento Finale, denominato anche Documento del 15 maggio. Segue link al post di approfondimento
https://ntdlazio.blogspot.com/2021/04/esami-2-grado-lallegato-riservato-al.html
Scrutini e valutazione nelle scuole di 2° grado
https://ntdlazio.blogspot.com/2022/01/scrutini-e-valutazione-nelle-scuole-di.html
Richiesta Prove in formato Speciale degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo
Con nota del 30 aprile il MIM ha fornito tutte le indicazioni per l’a.s. 2024/2025.
A tal fine si ricorda che le richieste delle prove in formato speciale devono pervenire dal 8 maggio 2024 al 8 Giugno 2024 esclusivamente tramite apposita funzione disponibile sul SIDI in area Gestione anno scolastico → Esami di Stato - Prove in formato Speciale e Prove Sessioni Suppletiva e Straordinaria selezionando il bottone “Gestione Prove Speciali”.
MIM. Prove scritte Esame di Stato secondo ciclo di istruzione 2023/2024: aggiornato l’elenco delle calcolatrici ammesse