(da orizzonte scuola )
Ruolo e professionalità dell’insegnante di sostegno nel contesto scolastico :
D.P.R. 970/1975 :
docente di sostegno figura “specialista” perché in possesso di un titolo di specializzazione;
“personale di scuole e istituzioni statali che, avvalendosi di interventi specializzati a carattere continuativo, perseguono particolari finalità”;
deve “essere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico, di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal MI”.
LEGGE 104/92, art.13 comma 6 :
“gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”.
Nota n.40 del 13 gennaio 2021 :
trasmessa dal Ministero dell’istruzione a firma del Capo Dipartimento dott. Maxi Bruschi;
Modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell’Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2020, n. 182
“… è richiamato il principio della corresponsabilità educativa che comporta, ai fini dell’inclusione, una duplice prospettiva:
l’alunno con disabilità è preso in carico dall’intero team/consiglio di classe;
il docente di sostegno è, a sua volta, una risorsa per l’intero ambiente di apprendimento”
Sostituzione colleghi assenti
Circolare MIUR n.4274 - 4 agosto 2009 “Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”:
“L’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”.
MIUR nota prot. n. 9839/2010:
“Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.
Affinché il docente di sostegno possa supplire dovranno verificarsi i seguenti casi:
L’alunno con disabilità deve essere assente
Eccezionalità del caso non altrimenti risolvibili, tale condizione si verificherà quando non risultino praticabili o sufficienti :
sostituzione con personale in esubero
con ore a disposizione
ore di potenziamento per progetti
attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate,
solo in questi casi e nell’impossibilità di convocare supplenti, si potrà ricorrere all’insegnante di sostegno.
Le note su citate, evidenziano come la tutela del diritto allo studio e all’inclusione dell’alunno disabile, siano legate al ruolo del docente di sostegno che non deve essere demandato alla sostituzione dei colleghi assenti.
Il docente di sostegno durante le sue ore di servizio non può essere chiamato a sostituire i colleghi assenti nemmeno nel caso si dovesse verificare l’assenza di un collega della classe di cui è titolare, sia che si tratti di un’assenza dovuta ad un permesso breve che ad una malattia, in quanto nella funzione di supplente oltre a negare all’alunno con handicap e alla classe, il suo supporto, va anche ad inficiare il contratto che lo lega al suo ruolo di docente di sostegno.
Premesso che tutti gli alunni con disabilità sia con PEI differenziato o con obiettivi minimi hanno lo stesso diritto di essere seguiti dal docente di sostegno, in quanto devono essere tutelati sempre e in ogni momento della loro permanenza a scuola, è evidente che con un alunno grave con sentenza Tar, a nessun dirigente scolastico o incaricato delle sostituzioni, verrà in mente di utilizzare il docente di sostegno per sostituire un docente assente anche se è della stessa classe.
Cosa fare nel caso di sostituzione illegittima
In situazioni non risolvibili e l’alunno è presente in classe, è consigliabile che il docente di sostegno, chieda al Dirigente Scolastico un ordine di servizio scritto con la motivazione al fine di tutelarsi da eventuali responsabilità nei confronti dell’alunno e della classe stessa. Infatti, se dovesse avvenire un infortunio, il docente di sostegno mentre è in sostituzione senza un ordine di servizio scritto, risponde contrattualmente per i danni subiti dall’alunno e per responsabilità extracontrattuale per i danni arrecati da un alunno ad altro alunno (art. 2048 del Codice Civile).
Un ordine di servizio è un atto formale del Dirigente, firmato da lui o da una persona da lui autorizzata, può essere anche un registro delle sostituzioni se riporta gli estremi indispensabili del provvedimento (chi deve fare cosa) e se ogni singola disposizione è firmata dal responsabile.
Non è un ordine di servizio una circolare che indica in modo preventivo quale tipologia di personale deve sostituire gli eventuali assenti senza indicare esplicitamente nomi e date.