Conferimento delle supplenze su posti di sostegno
La sentenza della Corte dei conti numero 59 depositata il 29 gennaio 2004 ( https://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/sencc59_04.htm ), ha stabilito che anche per un giorno di assenza, se manca un docente di sostegno a disposizione deve essere nominato il supplente, altrimenti incorre nel reato di interruzione di un pubblico servizio, importante Circolare poiché, consente al dirigente, in caso di assenza dell'insegnante per il sostegno, l'immediata nomina di un supplente con la garanzia della realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità, senza l'obbligo di superare il minimo numero di giorni.
Le gite scolastiche: regole e buone prassi
nota del MIUR n. 645/02, Schema di capitolato d’oneri tra istituzioni scolastiche ed agenzie di viaggi.
nota del MIUR n. 2209/12, precisa che, ai sensi del D.P.R. 275/99, gli istituti scolastici hanno completa autonomia nella definizione delle modalità di progettazione di viaggi di istruzione e visite guidate.
Nota (HANDILEX): le spese di viaggio dell’accompagnatore, (chiunque esso sia e come venga individuato e che sia il familiare che si offre nei casi particolari sopra indicati) devono essere a carico della comunità scolastica. Se fossero addebitate alla famiglia, infatti, ci troveremmo di fronte a discriminazione, perseguibile in base alla L. n. 67/06.