L'attestato è rilasciato agli alunni con disabilità che hanno seguito un percorso didattico differenziato (PEI differenziato) che non conseguono titolo di studio con valore legale.
L’attestato di credito formativo attesta: (DPR 23 luglio 1998, n. 323 art. 13)
l’indirizzo e la durata del corso di studi,
la votazione complessiva ottenuta,
le materie di insegnamento ricomprese nel curricolo degli studi con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna,
le competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite,
i crediti formativi documentati in sede d’esame.
Ai sensi del DL 62/17 art. 20 c.5, nell’attestato va indicato:
l’indirizzo e la durata del corso di studi seguito,
le discipline comprese nel piano di studi, con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.
Gli obiettivi e le caratteristiche di questo attestato sono descritti nella CM 125 del 2001 e sono:
Permettere al Servizio Informativo per il Lavoro (SIL), all’ufficio di collocamento e ai nuovi uffici per l’impiego di leggere le competenze e le capacità conseguite e di avere quindi la possibilità di offrire un lavoro il più rispondente possibile alle reali capacità,
Fornire al datore di lavoro informazioni chiare e univoche sulle capacità possedute e su come tali capacità possono esplicarsi,
Per gli alunni con disabilità definiti “gravi” fornire informazioni per la scelta e l’inserimento in una situazione protetta.