Valutazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 62/2017, della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, della C.M. n.8 del 6 marzo 2013, il Collegio dei docenti decide quanto segue: Studenti con disabilità Per gli studenti con disabilità, la valutazione è strettamente correlata al P.E.I. ed è finalizzata a mettere in evidenza e a registrare i progressi dell’alunno rispetto alla situazione di partenza, ai punti di forza e di debolezza. La valutazione, quindi, si riferisce all’intero processo educativo. La valutazione in decimi degli alunni diversamente abili Sono consentite, se previsto, per gli studenti con disabilità, prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle stesse, oltre alla presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione (art. 318, D.Lgs. 297/94). La valutazione dei percorsi didattici e dei risultati raggiunti, visto il suo valore formativo, deve essere sempre garantita. Sarà il G.L.H.O., alla presenza dei genitori, a stabilire se la valutazione sarà: A. relativa ad un percorso personalizzato, ad “obiettivi minimi”, riferiti al raggiungimento degli obiettivi minimi fissati nella programmazione di classe e nel P.E.I., anche con autonomia parziale (il livello più alto della valutazione decimale corrisponde, per lo studente, agli obiettivi del suo P.E.I.). Tale modalità di valutazione è rivolta ad alunni con disabilità lieve. B. Relativa ad un percorso personalizzato “differenziato”, cioè esclusivamente centrato sugli obiettivi formativi, sui contenuti e sulle strategie previste nel Piano 20 Educativo Individualizzato. Tale tipo di valutazione tiene conto delle varie aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo, didattico e socioaffettivo. La programmazione raggiunge, in tal caso, il massimo della flessibilità per cui gli obiettivi verranno opportunamente modulati o modificati in itinere, se la situazione o il mancato raggiungimento degli stessi lo richiede. Tale tipo di valutazione è connessa ad una programmazione differenziata che porterà all’acquisizione dell’Attestato di frequenza (art. 13 del D.P.R. 323/98), il cui valore legale sarà limitato solo alla prosecuzione del percorso di studi. Lo studente può essere ammesso alla frequenza dell’anno scolastico successivo o dichiarato ripetente per la terza volta, in base all’art. 316 del D.Lgs 297/94. In calce ai Documenti di valutazione e all’Attestato deve essere posta l’annotazione secondo la quale la valutazione è riferita al P.E.I. e non agli obiettivi dei Piani di Studio del corso frequentato.
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