A partire dal giorno 12 gennaio 2025, in base a quanto previsto dall’articolo 13 della Legge n. 203 del 13 dicembre 2024, se si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, vale quanto segue:
La durata del periodo di prova è fissata in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro;
In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni e superiore a 15 giorni per i contratti con durata non superiore a 6 mesi, e a 30 giorni per quelli con durata superiore a 6 mesi e inferiori a 12 mesi.
La norma, quindi, pone una regola ad hoc per i contratti aventi durata non superiore a 6 mesi e per quelli “da oltre 6 a meno di 12 mesi”, per i quali la durata è espressamente prevista in un minimo (di legge) e in un massimo.
Nei casi in cui è previsto il periodo di prova, questo non può essere superiore a sei mesi, salva la durata inferiore prevista dalle disposizioni dei contratti collettivi.
Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego. Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a 6 mesi, e a 30 giorni, per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi. In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.
In caso di sopravvenienza di eventi, quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell'assenza.
Contratto a tempo determinato di 1 mese: 2 giorni di prova
Contratto a tempo determinato di 2 mesi: 4 giorni di prova
Contratto a tempo determinato di 3 mesi: 6 giorni di prova
Contratto a tempo determinato di 4 mesi: 8 giorni di prova
Contratto a tempo determinato di 5 mesi: 10 giorni di prova
Contratto a tempo determinato di 6 mesi: 12 giorni di prova
Contratto a tempo determinato di 7 mesi: 14 giorni di prova
Contratto a tempo determinato di 8 mesi: 16 giorni di prova
Contratto a tempo determinato di 9 mesi: 18 giorni di prova
Contratto a tempo determinato di 10 mesi: 20 giorni di prova
Contratto a tempo determinato di 11 mesi: 22 giorni di prova
Contratto a tempo determinato di 12 mesi: 24 giorni di prova
Contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi: Si applica quanto previsto dal contratto collettivo, in ogni caso vige il limite di legge:
minimo 2 giorni;
massimo 15 giorni
Contratto a tempo determinato di durata da più di 6 a meno di 12 mesi: Si applica quanto previsto dal contratto collettivo, in ogni caso vige il limite di legge:
minimo 2 giorni;
massimo 30 giorni
L’art. 19 del c.d. Collegato Lavoro ha previsto che l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre uno specifico termine
individuato dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o
in mancanza di una specifica previsione contrattuale, di almeno quindici giorni dall’inizio del periodo di assenza,
comporti la risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni del lavoratore, salvo che questi dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza. Il datore di lavoro ha l’onere di comunicare all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, da individuarsi in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro, l’assenza ingiustificata del lavoratore. Sulla base della suddetta comunicazione e di eventuali altre informazioni già in possesso degli Ispettorati territoriali, l’ITL ha la facoltà di avviare la verifica sulla veridicità della comunicazione pervenuta.
La comunicazione di assenza ingiustificata va inviata dal datore di lavoro, preferibilmente a mezzo PEC, all’indirizzo istituzionale di ciascuna sede territoriale dell’INL, con tutte le informazioni concernenti il lavoratore (dati anagrafici e recapiti) delle quali è a conoscenza il datore. NB: Tale comunicazione va effettuata solo nel caso in cui il datore di lavoro intenda far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro.
Al riguardo, l'INL chiarisce che gli Ispettorati potranno contattare il lavoratore/altro personale impiegato presso il medesimo datore di lavoro/altri soggetti che possano fornire elementi utili, al fine di accertare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza. Tali accertamenti dovranno essere avviati e conclusi con la massima tempestività e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro.