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Con la retribuzione del mese di novembre 2022 i datori di lavoro dovranno corrispondere l'indennità una tantum di euro 150 ai propri dipendenti secondo le regole dettate all'art. 18 del DL n. 144/2022.
Si allega alla presente un modello di dichiarazione da consegnare ai lavoratori dipendenti che, previa corretta compilazione, dovrà essere riconsegnato allo scrivente studio entro il 30 novembre 2022, in modo da consentire l’erogazione del bonus.
Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni in materia:
Erogazione per i lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato), stagionali, a tempo determinato e intermittenti (laddove in forza nel mese di novembre) (Articolo 18)
A chi spetta: L'indennità una tantum pari a 150 euro spetta ai lavoratori dipendenti in forza al mese di novembre 2022. La sussistenza del rapporto di lavoro nel mese di novembre è una condizione imprescindibile. Sono inoltre previste ulteriori requisiti alla luce delle precisazioni fornite dall’INPS.
L’indennità spetta purché l’imponibile previdenziale di novembre 2022 non ecceda il limite massimo di 1.538 euro e previa acquisizione di una dichiarazione resa dal lavoratore.
L'indennità spetta una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
Modalità di erogazione: L'indennità una tantum è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, con la retribuzione del mese di novembre 2022, in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16 (trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022; appartenenza a nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza)
Erogazione altre categorie di soggetti (Articolo 19)
Lavoratori domestici: L'INPS eroga, ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 32, comma 8, del DL n. 50 del 17 maggio 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 15 luglio 2022, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel mese di novembre 2022, un’indennità una tantum pari a 150 euro. Le modalità di corresponsione delle indennità dovranno essere fornite dall’INPS.
Collaboratori (co.co.co): L'INPS, previa presentazione della domanda da parte dei collaboratori, erogherà una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del DL n. 50 del 17 maggio 2022 e che sono iscritti alla gestione separata, purché non percepiscano trattamenti pensionistici e purché non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.
Pensionati e titolari reddito di cittadinanza: Per i titolari del reddito di cittadinanza e i pensionati, con reddito per l'anno 2021 non superiore ai 20.000 euro, sarà l'INPS a provvedere all'erogazione del bonus.
Erogazione per i lavoratori autonomi (Articolo 20)
L’indennità una tantum prevista dal decreto di cui all'articolo 33 del DL 17 n. 50 del 17 maggio 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 15 luglio 2022, è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000.
Cordiali saluti