Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, agli articoli 9 e 10, nonché all’articolo 15, disciplina le ipotesi di svolgimento di attività lavorativa in corso di fruizione, rispettivamente, delle prestazioni di disoccupazione Naspi e Dis-coll. In particolare, si ammette, per la Naspi, la possibilità di cumulo con i redditi derivanti da attività lavorativa subordinata/parasubordinata e autonoma, mentre per la Dis-coll la possibilità di cumulo con i redditi derivanti dalle sole attività di natura parasubordinata e autonoma, sempre che tali attività non generino un reddito da lavoro superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale, prevedendo per entrambe le prestazioni l’obbligo per l’assicurato di comunicare all’INPS il reddito annuo presunto ai fini della riduzione delle stesse con le modalità e nel rispetto dei termini di cui ai richiamati articoli del decreto legislativo n. 22 del 2015.
In particolare:
il limite di reddito annuo da lavoro autonomo è pari a 5.500 euro per l’anno 2024 (invariato rispetto al 2022 e al 2023);
il limite di reddito annuo da lavoro dipendente o parasubordinato è pari a 8.500 euro per l’anno 2024 (era pari a 8.173,91 euro per l’anno 2022 e 2023).
Infine, si ricorda che le prestazioni di lavoro occasionale, di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono compatibili e cumulabili con le prestazioni di disoccupazione Naspi e Dis-coll nel limite di 5.000 euro e che, in tale ipotesi, il percettore delle predette indennità non è tenuto a effettuare alcuna comunicazione all’Istituto circa il reddito annuo presunto.