Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: ASSEGNO UNICO UNIVERSALE (AUU):
dal 1° Marzo 2023 erogazione d'ufficio per i soggetti già beneficiari
L’INPS, con la circolare n.132 del 15/12/2022, chiarisce che l’erogazione proseguirà in continuità laddove la domanda si trovi nello stato di “accolta”. L’istituto precisa altresì che nel caso in cui si dovessero essere verificate delle variazioni è onere dei richiedenti dell’AUU intervenire tempestivamente sull’istanza da essi inviata e già presentata negli archivi dell’INPS e adeguarne i contenuti.
Variazioni della domanda
Alcune circostanze possono far scaturire la necessità di modificare la domanda di AUU inizialmente presentata e, in specifici casi, necessitano anche della presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata.
Alcune situazioni a titolo esemplificativo:
nascita di figli;
variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
variazioni delle modalità di pagamento prescelte.
Modalità di presentazione della domanda di Assegno unico e universale in caso di soggetti nuovi beneficiari
In caso di soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale , al fine del riconoscimento del beneficio per l’annualità che decorre dal 1° marzo 2023, sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda di Assegno unico e universale.
Al riguardo, si ricorda che la domanda è inoltrata all’INPS attraverso i seguenti canali:
portale web dell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it., se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Per quanto attiene la decorrenza della prestazione, si ricorda che, per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.
Modalità e termini di presentazione dell'ISEE
L’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 continua a essere utilizzato per la determinazione degli importi dell’Assegno unico e universale relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023.
Si precisa che in assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 l’importo dell’AUU sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.
Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione degli importi arretrati.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti