L'indennità INPS per congedo parentale spetta a tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i lavoratori domestici e a domicilio, a condizione che il lavoratore abbia in corso un regolare rapporto di lavoro e non sia soggetto a sospensioni.
Per i periodi di congedo parentale le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad un'indennità a carico dell'INPS pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera. La misura dell'indennità è elevata all'80%, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di 1 mese da richiedere entro il compimento del 6° anno di vita del bambino.
A decorrere dal 13 agosto 2022, per i periodi di congedo parentale viene corrisposta un'indennità pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera da richiedere entro il compimento del 12° anno di vita del bambino.
L'indennità viene riconosciuta per un periodo massimo di nove mesi, senza condizioni di reddito. In particolare, il congedo parentale spetta a ciascun genitore per un periodo di tre mesi, non trasferibili (la misura dell'indennità è elevata all'80% per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 1 mese dei 3 non trasferibili) e per un ulteriore periodo, in alternativa tra i genitori, della durata complessiva di tre mesi.
Anche al genitore solo, o con affidamento esclusivo, spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi.
Il DL 48 del 4 maggio 2023, noto come Decreto Lavoro, ha introdotto novità in tema di agevolazioni fiscali per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Limitatamente all'anno 2023 per il lavoratori con figli a carico è previsto un innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit, con la possibilità di includervi anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche relative al servizio idrico, all'energia elettrica e al gas naturale. A tali fini, si considerano figli fiscalmente a carico quelli di età inferiore a ventiquattro anni, con reddito complessivo annuo non eccedente euro 4.000 e quelli di età superiore a ventiquattro, con reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51. Per i dipendenti senza figli a carico è confermata la soglia di esenzione ordinaria di euro 258,23 per i beni ceduti e i servizi prestati (sono escluse le erogazioni in denaro).
Tra i beni e servizi che sono soggetti al limite di esenzione di euro 258,23 rientrano, a titolo di esampio: buoni acquisto, buoni carburante, premi assicurativi extraprofessionali, cellulare ad uso privato, auto ad uso promiscuo, immobile messo a disposizione del lavoratore.
I dipendenti, nel corso di una annualità, hanno diritto ad un periodo di ferie non inferiore a 4 settimane (Art. 10, comma 1 D.lgs. n. 66/2003). Tale periodo non può essere fruito ad ore e deve essere goduto (salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva):
Per almeno 2 settimane nel corso dell'anno di maturazione delle ferie, in caso di richiesta del lavoratore devono essere consecutive, e;
Per le restanti 2 settimane entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
I contratti collettivi possono prevedere una durata superiore a quella minima prevista per legge di 4 settimane.
Il periodo minimo di ferie non può essere convertito in busta paga in compenso ad esclusione del caso in cui il rapporto di lavoro si risolva. Nel caso in cui il CCNL prevedaun miglior trattamento rispetto al periodo minimo per legge, i giorni di ferie in eccesso possono essere convertiti in indennità sostitutiva.