Con il messaggio n. 2951 del 14 agosto 2023, l'INPS fornisce chiarimenti in merito all'assegno per congedo matrimoniale.
Attualmente, salvo diversa disposizione della contrattazione collettiva, hanno diritto al predetto assegno i lavoratori con qualifica di operaio dei settori dell’industria e dell’artigianato, in base alla classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88. A favore dei suddetti lavoratori è previsto, in particolare, un periodo di congedo matrimoniale della durata di otto giorni consecutivi con corresponsione di un assegno, a carico dell’Istituto, pari a sette giorni di retribuzione.
Tale prestazione, concessa in occasione del matrimonio civile o concordatario o unione civile, non è cumulabile con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo (cfr. la circolare n. 248/1992), a eccezione dell’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro dell’INAIL nella misura pari alla differenza tra gli importi spettanti per le due prestazioni (cfr. la circolare n. 164/1997).
L’assegno per congedo matrimoniale non spetta ai lavoratori esclusi dall’applicazione delle norme che prevedono il versamento del contributo specifico alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).
In caso di lavoratore straniero, si ha diritto alla prestazione in oggetto se risulta acquisita in Italia sia la residenza, prima della data del matrimonio/unione civile, sia lo stato di coniugato.
Per poter beneficiare della prestazione in oggetto è necessario che il rapporto di lavoro sia in essere da almeno una settimana e che il lavoratore rivesta la qualifica prevista dalla normativa illustrata e sia alle dipendenze di un datore di lavoro appartenente ai settori sopra descritti.
La richiesta deve essere presentata dal lavoratore con un preavviso di almeno sei giorni, salvo casi eccezionali.
Facendo seguito al messaggio n. 2147/2022, si precisa che hanno invece diritto alla prestazione a pagamento diretto i predetti lavoratori in stato di disoccupazione che, nei 90 giorni precedenti il matrimonio o unione civile, abbiano prestato, per almeno 15 giorni, attività lavorativa, con la qualifica di operaio, alle dipendenze dei datori di lavoro sopra citati, ferma restando la non cumulabilità con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo. Qualora sussistano i requisiti per il pagamento diretto, la domanda deve essere presentata direttamente all’INPS, entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile, attraverso il servizio di cui al citato messaggio n. 2147/2022.