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Oggetto: DAL 15 OTTOBRE 2021 GREEN PASS OBBLIGATORIO PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO
È stato pubblicato sulla G.U. n. 226 del 21 settembre 2021 il D.L. 127/2021, in vigore dal 22 settembre, che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione nell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19.
In particolare, il decreto introduce l’obbligo di possesso di green pass, con decorrenza dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per chiunque voglia accedere ai luoghi di lavoro declinando specifiche regole per il settore pubblico e privato, ivi compresi i lavoratori domestici. Rimangono esclusi da tale obbligo i soggetti esenti da campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
In ambito privato la novella normativa impone ai datori di lavoro di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde, anche a campione, prioritariamente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Gli stessi dovranno individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi infra descritti.
È opportuno evidenziare che la verifica, obbligatoria dal 15 ottobre 2021, del possesso di regolare green pass, che dovrà avvenire nel rispetto della tutela della riservatezza della persona nei confronti di terzi, sarà effettuata mediante la lettura del QR-Code, utilizzando l’app “VerificaC19”. L’applicazione consentirà unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. Si ricorda che non è consentito archiviare le informazioni inerenti alla certificazione.
Qualora, all’accesso del luogo di lavoro, i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risultino privi della stessa, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto, senza diritto alla retribuzione o altro compenso comunque denominato. È consigliabile, in tal caso, comunicare all’interessato l’impossibilità di lavorare fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
Nell’ipotesi in cui acceda ai luoghi di lavoro in violazione delle suddette disposizioni, il lavoratore sarà sanzionato fino alla misura massima di 1.500 euro. La sanzione sarà irrogata dal Prefetto sulla base delle segnalazioni effettuate dai soggetti incaricati alla verifica. Il datore di lavoro che non predisporrà le modalità operative per accertare il possesso del green pass all’accesso dei luoghi di lavoro entro il 15 ottobre 2021 o non effettuerà i controlli, sarà passibile, salvo il fatto che ciò non costituisca più grave reato, di sanzione amministrativa sino a 1.000 euro.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Allegati:
1. Avviso per accesso ai luoghi di lavoro
2. Lettera incarico per verifica possesso green pass
3. Comunicazione al dipendente non in possesso di green pass
Allegato 1
Datore di lavoro
AVVISO
Con la presente portiamo a Vostra conoscenza che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa (D.L. 127/2021). volta ad assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative, per accedere ai luoghi di lavoro sarà obbligatorio essere in possesso di certificazione verde COVID-19 ed esibirla agli incaricati alla verifica alla loro richiesta.
Il mancato possesso o la mancata esibizione di valida certificazione verde (green pass) determinerà l’impossibilità di accedere ai luoghi di lavoro. Fino alla presentazione della predetta certificazione l’assenza sarà considerata ingiustificata e non sarà dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato.
L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi sopra indicati è punibile con la sanzione, irrogata dal Prefetto, da 600 a 1.500 euro.
Si ricorda, con l’occasione, il rigoroso rispetto delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus già note, quali il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, indossare negli spazi condivisi i dispositivi di protezione delle vie aree, la frequente igienizzazione delle mani, il divieto di accesso in presenza di febbre (oltre i 37°C) o altri sintomi.
Confidando nella consueta collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.
Il datore di lavoro
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Allegato 2
INCARICO AI SENSI DELL’ARTICOLO 9-SEPTIES, COMMA 5, D.L. 52/2021
Al lavoratore/Alla lavoratrice
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Attraverso la presente, Le comunichiamo, ai sensi dell'articolo 3, D.L. 127/2021, la Sua nomina a incaricato all’accertamento delle violazioni degli obblighi di accesso ai luoghi di lavoro esclusivamente se in possesso di certificazione verde COVID-19.
La verifica dovrà essere effettuata mediante la sola app denominata “VerificaC19” e non potranno essere archiviate le informazioni inerenti alla certificazione verde.
Le ricordiamo che è tenuto al massimo riserbo in ordine alle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.
Firma del datore di lavoro
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Firma del lavoratore/lavoratrice per accettazione
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Allegato 3
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 9-SEPTIES, COMMA 6, D.L. 52/2021
Al lavoratore/Alla lavoratrice
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Con la presente Le comunichiamo, ai sensi dell’articolo 9-septies, comma 6, D.L. 52/2021, che, risultando non in possesso o privo/a di regolare certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica effettuata in data odierna, non può accedere al/permanere nel luogo di lavoro, né svolgere la sua prestazione lavorativa e sarà considerato/a assente ingiustificato/a fino alla presentazione della predetta certificazione.
Durante tale periodo Le sarà conservato il posto di lavoro, ma non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Luogo e data ________________
Firma del datore di lavoro
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Data e firma del lavoratore/lavoratrice per ricevuta
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