La legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197 del 29 dicembre 2022), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, ha introdotto e, in alcuni casi prorogato, una serie di disposizioni inerenti esoneri contributivi a favore di datori di lavoro privati che assumono o trasformano a tempo indeterminato, nel 2023, determinati soggetti.
L'esonero contributivo giovani under 36, già previsto nel biennio 2021 - 2022 dall'art. 1, comma 10 della Legge n. 178/2020, viene esteso anche alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 nonchè alle trasformazioni a dei contratti a tempo determinato in contratti atempo indeterminato. L’agevolazione costituisce una deroga alla misura strutturale introdotta, per le assunzioni di giovani under 30, dall’art. 1 della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), e riguarda sempre soggetti che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa.
L'esonero si applica nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, in luogo dei valori previsti a regime, pari, rispettivamente, al 50% ed a 3.000 euro su base annua;
Per un periodo massimo di 36 mesi;
È riconosciuto ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa a licenziamenti nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
L'esonero contributivo donne, anche in questo caso già previsto nel biennio 2021 - 2022, viene prorogato anche per l'anno 2023. In particolare, l’esonero contributivo totale (100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, in luogo del 50% previsto dalla normativa strutturale), già previsto per le assunzioni di donne svantaggiate, ex art. 1, comma 16, della Legge 178/2020, è stato esteso alle nuove assunzioni effettuate nel 2023. L’esonero spetta per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. L’agevolazione è riconosciuta per la durata di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi, oppure di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
È riconosciuto ai datori di lavoro che, nel 2023, assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o che trasformano un contratto di lavoro a tempo determinato in ideterminato, intestatari di reddito di cittadinanza.
L'esonero si applica per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite massimo di un importo pari a 8.000 euro su base annuale (riparametrato e applicato su base mensile) e in alternativa all’esonero di cui all’art. 8 del D.L. 4/2019 per l’assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza.
L'articolo 1 comma 281 della Legge di bilancio 2023 reintroduce, per l'anno 2023, l'esonero sull'aliquota dei contributi previdenziali IVS dovuta dai lavoratori dipendenti (esclusi i lavoratori domestici). L'esonero a favore dei dipendenti si divide in due fasce in base all'imponibile previdenziale mensile:
al 3% se la retribuzione imponibile è inferiore a 1.923 euro mensili;
al 2% se la retribuzione imponibile è superiore o uguale a 1.924 euro ma inferiore a 2.692 euro mensili.
La legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197 del 29 dicembre 2022), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, modifica gli articoli 4 e 5 del D.Lgs n. 230/2021 relativo alla disciplina dell'Assegno Unico Universale.
Modifiche all'articolo 4
La misura di base dell'AUU per ciascun figlio maggiorenne a carico e disabile viene equiparata in via permanente a quella generale prevista per ciascun figlio minorenne a carico.
La maggiorazione dell'assegno prevista per ciascun figlio minorenne a carico e disabile viene estesa in via permanente per i figli maggiorenni, a carico e disabili, di età inferiore a 21 anni.
Dal 1° gennaio viene elevata a 150 euro mensili la maggiorazione forfettaria prevista per i nuclei familiari numerosi (4 o più figli a carico). Viene, inoltre, introdotto un incremento della misura dell'AUU pari al 50% per ciascun figlio:
di età inferiore a 1 anno oppure;
di età inferiore a 3 anni, se l'ISEE è pari o inferiore a 40.000 euro e se nel nucleo ci sono almeno 3 figli.
Modifiche all'articolo 5 (per nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro)
L'importo aggiuntivo di 120 euro, previsto al comma 9-bis nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, viene prorogato per tutte le prime tre annualità di applicazione della misura (fino a febbraio 2025).