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Oggetto: ASSEGNO UNICO UNIVERSALE (AUU)
Il D.Lgs. 230/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309/2021, istituisce l’assegno unico e universale (Auu) per i figli a carico a decorrere dal 1° marzo 2022. Si tratta di un beneficio economico mensile, determinato dall’Inps sulla base della condizione economica del nucleo familiare mediante l’Isee.
Con il messaggio n. 4748/2021 l’Inps ha comunicato che, a partire dal 1° gennaio 2022, è disponibile sul suo sito internet la procedura per la presentazione delle domande di Auu. La domanda è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo. Sarà emanata una apposita circolare, ma nel frattempo l’Inps ha anticipato le prime indicazioni necessarie per la presentazione della domanda.
È on line il simulatore dell’Auu che permette agli interessati di simulare l’importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico. Il servizio è accessibile liberamente, senza credenziali di accesso, ed è consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso.
Misure abrogate e proroga dell’assegno temporaneo
A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati:
il premio alla nascita o per l’adozione del minore;
le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità.
Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022:
sono abrogate le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori, che resta riconosciuto con riferimento all’anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio;
cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili;
sono modificate le “Detrazioni per carichi di famiglia” di cui all’articolo 12, Tuir, che dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.
L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
È disposta la proroga, per i mesi di gennaio e febbraio 2022:
delle misure in materia di assegno temporaneo per i figli minori (riconosciuto fino al 28 febbraio);
della maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare.
Requisiti per beneficiare dell’assegno
La domanda di Auu può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.
Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico (facente parte del nucleo familiare indicato a fini Isee) fino al compimento dei 21 anni di età. I figli maggiorenni, in particolare, per potere beneficiare dell’assegno devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:
frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
svolgimento del servizio civile universale.
In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a prescindere dai requisiti sopra elencati.
La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.
Misura e decorrenza dell’assegno
L’importo dell’Auu è determinato sulla base dell’Isee del nucleo familiare del beneficiario, con la seguente decorrenza della misura:
per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo;
per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.
Per i nuovi nati l’assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza.
L’Isee per la determinazione della condizione economica del nucleo
Con riferimento all’Isee:
in presenza di figli minorenni si terrà conto dell’Isee minorenni e dell’Isee minorenni corrente, facendo riferimento al nucleo del figlio beneficiario della prestazione (tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva” differisce dall’Isee ordinario);
per i figli maggiorenni, il riferimento è all’Isee ordinario e all’Isee ordinario corrente.
In assenza di Isee al momento della domanda, l’assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati e occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:
Isee presentato entro il 30 giugno - la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
Isee presentato dal 1° luglio - la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’Isee;
assenza di Isee oppure Isee pari o superiore a 40.000 euro - la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).
Modalità di presentazione delle domande
La domanda di Auu per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la DSU per gli eventi sopravvenuti. La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:
portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di Spid di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (Cie) o di una Carta Nazionale dei Servizi (Cns);
Contact center integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Modalità di erogazione dell’assegno
L’assegno è corrisposto dall’Inps ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita. Ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita” il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle 3 diverse opzioni, come di seguito specificate, per l’imputazione del pagamento previste nella domanda.
Ad esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere prescelto il pagamento del 100% a uno solo di essi. In tale caso deve essere selezionata la prima casella del modello di domanda: a) “In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente”. La medesima casella può essere selezionata anche nel caso in cui i genitori separati/divorziati, siano comunque d’accordo tra loro sul pagamento in misura intera al richiedente.
Nei medesimi casi di genitori coniugati/separati/divorziati, si può optare anche per il pagamento ripartito selezionando la seconda o la terza casella della domanda.
Può verificarsi, altresì, che il minore sia in affidamento esclusivo o condiviso; ovvero sia stato nominato un tutore o un affidatario: nel primo caso, la regola generale prevede il pagamento in misura intera al genitore affidatario, selezionando la prima casella sopra indicata; in ipotesi di “affidamento condiviso”, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%, selezionando, alternativamente, una delle 2 seguenti opzioni:
b) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota”;
c) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno”.
In tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.
Infine, nel caso di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario ai sensi della L. 184/1983 l’assegno è erogato al tutore o all’affidatario nell’esclusivo interesse del minore; in questo caso il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario selezionando la relativa opzione.
I figli maggiorenni possono presentare la domanda in sostituzione dei loro genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili. La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla scheda figlio eventualmente già presentata dal genitore richiedente.
L’assegno viene erogato dall’Inps attraverso le seguenti modalità:
accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice Iban aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell'area Sepa. Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono i seguenti:
conto corrente bancario;
conto corrente postale;
carta di credito o di debito dotata di codice Iban;
libretto di risparmio dotato di codice Iban;
consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
accredito sulla carta RdC, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.
Lo strumento di riscossione dotato di Iban deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel qual caso può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo.
La verifica sulla titolarità dell’Iban è effettuata dall’Inps e, in caso di accredito su strumenti aperti presso prestatori di servizi di pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell'area Sepa, il richiedente dovrà fornire il modello di identificazione finanziaria previsto dall’UE (Financial identification Sepa), debitamente compilato, sottoscritto e validato dall’emittente lo strumento di riscossione.
Il pagamento in contanti, ammissibile anche nei confronti di un solo genitore nel caso di liquidazione ripartita, è effettuato presso uno degli sportelli postali del territorio italiano.
L’Inps e l’Agenzia delle entrate hanno diffuso la presente informativa ai seguenti fini:
consentire una pianificazione tempestiva dell’adeguamento delle procedure interne ai datori di lavoro sia per l’erogazione degli assegni ai nuclei familiari e per gli assegni familiari sia per l’adempimento, quanto alle detrazioni per i figli a carico minori di 21 anni, degli obblighi di sostituto di imposta gravanti sui datori di lavoro stessi;
raccomandare ai datori di lavoro di dare pronta ed efficace informativa del cambio di regime a tutti i dipendenti.
In particolare, è raccomandato ai datori di lavoro di voler informare tutti i dipendenti che:
al fine di poter percepire l’Assegno Unico Universale già dal mese di marzo sarà necessario che gli aventi diritto si attivino per presentare le domande dal mese di gennaio;
sarà possibile fare richiesta dell’Isee aggiornato, da allegare alla domanda per ottenere un assegno pieno, commisurato alla situazione economica del nucleo familiare, solo dal 1° gennaio 2022.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti