Il Decreto Legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha istituito l'Assegno di inclusione (ADI) che entrerà in vigore a decorrere dal mese di gennaio 2024 quale misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. L'Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età.
I nuclei familiari di cui al comma 1, devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza, residenza e soggiorno
Il richiedente deve essere cumulativamente:
a) cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale;
b) residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
c) residente in Italia.
condizione economica
Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
a) un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'art. 7 del DPCM n. 159/2013;
b) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza.
Il parametro della scala di equivalenza, corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:
a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
c) di 0,4 per un ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura;
d) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
e) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.
Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia.
Nel valore dei trattamenti assistenziali, non rilevano:
a) le erogazioni relative all'assegno unico e universale;
b) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
c) le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale;
d) le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione;
e) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
f) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
L'Assegno di inclusione si compone di due elementi, entrambi esenti dall'IRPEF: una componente ad integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di 6.000 euro annui (ovvero 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza) moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza; una componente, che non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare, riservata ai nuclei familiari residenti in abitazione in locazione (con contratto ritualmente registrato), pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di 3.360 euro annui (ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza). Il beneficio economico, che non può essere inferiore a 480 euro annui e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi.
L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS. La richiesta può essere presentata altresì presso gli istituti di patronato.
L'Istituto verifica il possesso dei requisiti e delle condizioni di spettanza, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dai comuni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità. L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale. Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della piattaforma SIISL attraverso l'invio automatico del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni. A seguito dell'invio automatico, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso. I servizi sociali coinvolti effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. I componenti del nucleo familiare di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro vengono avviati ai centri per l'impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato che deve essere sottoscritto entro i successivi 60 giorni dall'avvio. Ogni 90 giorni, sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego per aggiornare la propria posizione. In mancanza, il beneficio economico è sospeso. L'avvio del componente del nucleo familiare al centro per l'impiego può essere modificato ed adeguato in base alle concrete esigenze di inclusione o di attivazione lavorativa o formativa dell'interessato. Le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonché le attività di segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il SIISL, saranno definite con uno più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del DL n. 48/2023. Il beneficio economico è erogatoattraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile denominato "Carta di Inclusione", la cui consegna presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo 7 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, tale strumento permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione. Fermo restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità , ulteriori esigenze da soddisfare, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante, potranno essere individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è volto a:
consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni,
favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari,
finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione.
Consente l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro.
Nell'ambito del SIISL opera la piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione. Nello specifico, i beneficiari della misura, attivabili al lavoro, attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a informazioni e proposte su:
offerte di lavoro,
corsi di formazione,
tirocini di orientamento e formazione,
progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze,
stato di erogazione del beneficio ed attività previste dal progetto personalizzato.
La piattaforma, infatti, agevola la ricerca di lavoro, l'individuazione di attività di formazione e rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettività, tenendo conto, da una parte, delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, e, dall'altra, della disponibilità di offerte di lavoro, di corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica attiva. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l'INPS, l'ANPAL, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuate misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione dei dati.
I nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa che viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.
La valutazione multidimensionale è effettuata:
da operatori del servizio sociale competente del comune o dell'ambito territoriale sociale;
ove necessario, attraverso una equipe multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.
Nei casi in cui, nell'ambito del nucleo familiare preso in carico in prima battuta dai servizi sociali, vi siano soggetti di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro, gli stessi sottoscrivono un patto di servizio personalizzato. Il patto di servizio personalizzato può essere coordinato con i percorsi formativi previsti dal Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza. Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, i componenti il nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni, nonché i componenti con disabilità, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato, i componenti affetti da patologie oncologiche e i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età ovvero di componenti il nucleo con disabilità o non autosufficienza. I componenti con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore e l'attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Nel rispetto delle competenze costituzionali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del beneficiario dell'Assegno di inclusione, sia effettuata presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il SIISL.