Legge sul divorzio

Il primo ad introdurre la legge sul divorzio fu Napoleone Bonaparte all'inizio dell’ Ottocento, e per tanto divenne legale in tutti gli stati dell’ Impero Napoleonico. Dopo la caduta di Napoleone la legge fu abrogata.

La legge sul divorzio in Italia, venne approvata il 1° dicembre 1970, fu molto contrastata per varie ragioni: religiose, morali, politiche; molti uomini non avendo più la possibilità di trattare la donna come una collaboratrice domestica si opposero fermamente contro la legge. Prima di questa legge il matrimonio si poteva annullare con la morte di uno dei due

coniugi(molte volte con la morte della moglie) o con le prove di adulterio da parte della moglie.

Nel 1974 fu infatti indetto un referendum che chiedeva agli italiani se erano favorevoli o contrari alla legge sul divorzio. Circa il 60% degli italiani si dichiarò favorevole e perciò la legge fu mantenuta.

Lo scioglimento del matrimonio può verificarsi quando:

● i coniugi non hanno avuto rapporti sessuali durante il periodo matrimoniale;

● un coniuge sia condannato – anche per fatti commessi prima del matrimonio – all'ergastolo o a qualsiasi pena detentiva per reati di particolare gravità (ad esempio, violenza carnale, costrizione o sfruttamento della prostituzione, omicidio volontario di un figlio o tentato omicidio del coniuge);

● uno dei coniugi, cittadino straniero, abbia ottenuto all'estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o abbia contratto all'estero nuovo matrimonio;

● in caso di separazione legale (su accordo dei coniugi o stabilita dal giudice) e ininterrotta per tre anni.

Dopo il divorzio, il padre e la madre conservano il diritto e il dovere di vigilare sui figli e di provvedere alla loro educazione e al loro mantenimento.

La legge stabilisce anche a quale dei due coniugi debbono essere affidati i figli e il modo con cui gli ex coniugi contribuiscano al loro mantenimento.

La sentenza di divorzio inoltre:

● determina l’abbandono da parte della moglie del cognome del marito;

● può stabilire le modalità di somministrazione di un assegno di mantenimento e di altre disposizioni previdenziali, sanitarie e di successione per uno degli ex coniugi, che decadono in caso di nuove nozze.

Direttore Responsabile: Cristina Criaco

Caporedattore: Catalano Salvatore

Hanno collaborato: alunni III A