Reclami

Definizione di “reclamo”:

una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto. (vedi anche le "Regole per il Reclamo")

Come previsto dal Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 46 del 2016 e dall’allegato 1 dello stesso provvedimento, si rende noto che è facoltà per il contraente del contratto, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa preponente tramite:

Reclami verso l’intermediario:

S.A. snc di Pecchioli & Corsini:

  • o Raccomandata R.R. indirizzata a S.A. snc Via G.Giusti 96 50041 Calenzano (FI)
  • o Utilizzo della PEC all’indirizzo: sa-assicurazioni@pec.it

Reclami verso le Compagnie di Assicurazioni e/o collaborazioni con altri intermediari (vedere il contratto per la corrispondenza):

Chiedere alla S.A. di Pecchioli e Corsini i riferimenti della Compagnia interessata se non già disponibili. Le Compagnie e i rapporti di collaborazione sono quelle indicate nel nostro "documento 7b"

La informiamo altresì che, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge (45 giorni dal momento in cui il reclamo è pervenuto), di rivolgersi all’ IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente.

I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS devono riportare:

    1. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
    2. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
    3. breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
    4. copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione, all’intermediario assicurativo o all’intermediario iscritto nell’elenco annesso e dell’eventuale riscontro fornito dagli stessi;
    5. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In caso di collaborazione nello svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa ai sensi dell’articolo 22 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (es. Broker con Broker, Broker con Agenzia o Broker con Direzione di Compagnia), i reclami sono gestiti con le modalità di cui all’articolo 10 septies del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 come modificato dal Provvedimento IVASS n. 46 del 2016.

A tal fine, è considerato collaboratore l’intermediario che collabora con quello che ha il rapporto diretto con l’impresa di assicurazione.

I nostri uffici sono a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.