Responsabilità Civile della Famiglia

Detta anche "Polizza del Capofamiglia", la più importante e la meno costosa delle coperture, serve a salvaguardare il patrimonio ed il tenore di vita della famiglia mettendolo al riparo da eventi fortuiti che possono provocare un danno a terzi. (Es. un vaso che cade dalla finestra, l'ombrellone che vola per effetto del vento e danneggia qualcuno, la pallonata che rompe il vetro del vicino, danni provocati durante l'utilizzo della bicicletta, ecc.... qualsiasi danno provocato involontariamente da noi, dai nostri figli o dai nostri animali domestici. Tutti i danni di questo tipo potranno essere risarciti da questa polizza.

(a partire da 75,00€ annuali circa)

Questa polizza tiene indenne l’Assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale in relazione:

Ad esempio prodotti da spargimento d’acqua, da rigurgiti di fognature, cagionati da caduta di antenne televisive centralizzate, pannelli solari ed impianti fotovoltaici, i danni da caduta accidentale degli alberi e loro parti, da nontempestivo sgombero di neve e di ghiaccio dai detti spazi e da tetti, balconi e terrazze, danni derivanti all’Assicurato, nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione che interessino il fabbricato di sua proprietà e dei familiari con lui conviventi, derivanti all’Assicurato in qualità di proprietario dell’abitazione concessa in locazione o in comodato d’uso, danni causati a terzi dai conduttori dell’abitazione, nonché morte e lesioni personali gravi o gravissime, danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività, conseguenti ad inquinamento improvviso ed accidentale dell’aria, dell’acqua o del suolo, ecc...
proprietà, guida ed uso di biciclette, comprese quelle a pedalata assistita, skateboard elettrico, hoverboard, monoruota elettrica, golfcar, veicoli non a motore, giocattoli a motore elettrico e i droni giocattolo, proprietà, guida ed uso di carrozzelle a motore elettrico da parte di portatori di handicap,  uso o guida da parte dei figli minori, sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida di veicoli o natanti a motore o il trasporto di persone, messi in moto o in circolazione all’insaputa dell’Assicurato. Normali attività del tempo libero (bricolage, pesca, giardinaggio, campeggio, hobbistica, modellismo, partecipazione ad attività scolastiche). Attività sportive in qualità di dilettante, proprietà, detenzione ed uso di armi da difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili, animali domestici, cavalli e altri animali da sella, consumo di cibi e bevande in casa dell’Assicurato che provochino intossicazione o avvelenamento, infortunio cagionato ad ospiti a seguito di cadute per effetto di acqua, detersivi o cera sui pavimenti, giochi dei bambini, attività di volontariato prestate anche presso le associazioni, ma non come iscritti alle stesse, conduzione della dimora abituale e saltuaria, compresi:-- uso di apparecchi domestici;-- caduta di antenne non centralizzate installate sul tetto o balconi;-- caduta di antenne centralizzate installate sul tetto (questa garanzia è limitata alla sola responsabilità dell’Assicurato per la parte di fabbricato di sua proprietà e per la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune);-- caduta all’esterno di oggetti;-- impianti sportivi, giochi e piscine;-- mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati all’Assicurato, compresi i danni corporali da essi subiti, ferma l’esclusione delle cose di loro proprietà o in uso. La garanzia del presente Settore vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato e/o alle persone componenti il suo nucleo familiare da fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere;-- spargimento d’acqua.- ecc..

L’art. 2048 del Codice Civile primo comma recita:

“Il Padre e la Madre, o il Tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela, che abitano con essi.”

L’art. 2052 del Codice Civile recita :

“Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

Oltre al concetto generale di responsabilità civile, bisogna precisare che il nostro sistema giuridico prevede due tipologie diverse di RC: