Responsabilità Civile della Famiglia
Detta anche "Polizza del Capofamiglia", la più importante e la meno costosa delle coperture, serve a salvaguardare il patrimonio ed il tenore di vita della famiglia mettendolo al riparo da eventi fortuiti che possono provocare un danno a terzi. (Es. un vaso che cade dalla finestra, l'ombrellone che vola per effetto del vento e danneggia qualcuno, la pallonata che rompe il vetro del vicino, danni provocati durante l'utilizzo della bicicletta, ecc.... qualsiasi danno provocato involontariamente da noi, dai nostri figli o dai nostri animali domestici. Tutti i danni di questo tipo potranno essere risarciti da questa polizza.
(a partire da 75,00€ annuali circa)
Questa polizza tiene indenne l’Assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale in relazione:
alla proprietà e alla conduzione del fabbricato e relative pertinenze.
fatti della vita privata.
L’art. 2048 del Codice Civile primo comma recita:
“Il Padre e la Madre, o il Tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela, che abitano con essi.”
L’art. 2052 del Codice Civile recita :
“Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Oltre al concetto generale di responsabilità civile, bisogna precisare che il nostro sistema giuridico prevede due tipologie diverse di RC:
La responsabilità civile contrattuale: la quale sorge nel caso in cui a seguito di un contratto regolarmente stipulato, una delle parti risulta inadempiente rispetto all’altra divenendo cosi obbligato a risarcire il danno cagionato alla controparte;
La responsabilità civile extracontrattuale: la quale deriva dal principio generale per cui nessuno può arrecare danni alla sfera giuridica di un altro soggetto, posto che poi quest’ultima sia tenuto a provare che il danno ci sia stato a seguito di dolo o colpa. Il riferimento normativo dal quale si traggono i principi che regola la RC extracontrattuale è l’articolo 2043 del codice civile.