Quadro normativo

Di Criscio

La Costituzione dedica ai beni culturali uno dei suoi principi fondamentali, l'art.9, con cui si stabilisce che:

"La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della Nazione".

Con la riforma costituzionale del 2001 è stato chiarito il quadro delle competenze in materia spettanti allo Stato e alle Regioni: mentre il primo ha legislazione esclusiva sulla tutela dei beni culturali (comma 2 lett.s art.117 C.), cioè fissa i principi fondamentali, "la valorizzazione dei beni culturali", invece, spetta alle Regioni (comma 3).

Su queste basi si fonda il Codice dei beni culturali e del paesaggio che all'art.4 stabilisce che il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo (MIBACT, recentemente scisso in due Ministeri, uno per la cultura ed uno per il turismo)) eserciti la tutela sui beni culturali statali, direttamente o conferendone l'esercizio alle Regioni. Anche i Comuni, le Città metropolitane e le Province sono chiamati a collaborare con il Ministero nell'esercizio di tali funzioni di tutela.

Le Soprintendenze, infine, sono uffici periferici del ministero cui sono affidati diversi compiti come attività di catalogazione, autorizzazione all'esecuzione di opere e lavori sui beni culturali, emissione di pareri, attività di ricerca, principalmente tre:

  1. La tutela;

  2. La manutenzione;

  3. Il restauro.

Quando si possono vendere i beni culturali?

I beni culturali demaniali sono inalienabili. cioè non possono essere venduti se non nei modi previsti dal codice. I beni culturali che non fanno parte del demanio, al contrario, in linea teorica, possono essere venduti, qualora una loro cessione permetta una migliore tutela e valorizzazione senza pregiudicarne il pubblico godimento; essa tuttavia è subordinata al rilascio di un'autorizzazione ministeriale recante prescrizioni volte ad assicurarne la tutela, la fruizione e la valorizzazione.

Il codice dei beni culturali e del paesaggio

Il Codice dei Beni Culturali, nella parte terza, definisce il paesaggio come "il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" (art. 131) e sottolinea il ruolo imprescindibile della cooperazione tra le amministrazioni pubbliche al fine di pervenire alla "definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonchè la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio" (art. 133).

Le norme principali relative alla tutela dei beni paesaggistici sono contenute nella terza parte del Codice dei beni culturali e paesaggistici.