Data pubblicazione: 16-feb-2010 19.39.00
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio - Ufficio VII
Il termine previsto all'articolo 8(*) del D.I. 44/2001, di quarantacinque giorni, decorrenti dall'inizio dell'esercizio finanziario, per l'approvazione del programma annuale 2010 da parte del consiglio d'istituto, è prorogato sino al 1° marzo p.v. Conseguentemente, i quindici giorni, previsti dal medesimo articolo 8(*) del citato D.I. n. 44/2001, per la nomina del “commissario ad acta”, in mancanza dell’approvazione, decorrono a partire dal 2 marzo p.v. Si coglie l’occasione per rappresentare che, a breve, saranno diffuse istruzioni operative al riguardo della predisposizione del programma annuale.
IL DIRETTORE GENERALE - Marco Ugo Filisetti
Nota del 15 febbraio 2010, prot. n. 1027 - Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per l'anno 2010 - Proroga dei termini per l’approvazione
(*) Art. 8
(Esercizio provvisorio)
Nei casi in cui il programma annuale non sia stato approvato dal Consiglio di istituto prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il dirigente provvede alla gestione provvisoria nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa definitivi del programma relativo al precedente esercizio, per la prosecuzione dei progetti già approvati e per il funzionamento didattico e amministrativo generale. Qualora il programma non sia stato approvato entro 45 giorni dall'inizio dell'esercizio, il dirigente ne dà immediata comunicazione all'Ufficio scolastico regionale, cui è demandato il compito di nominare, entro i successivi 15 giorni, un commissario ad acta che provvede al predetto adempimento entro il termine prestabilito nell'atto di nomina.