Data pubblicazione: 9-gen-2009 13.38.56
In attesa delle istruzioni operative ritengo utile riproporre la tabella con le indicazioni di anzianità per il diritto a pensione nel prossimo sessennio:
In particolare si specifica:
Per il corrente anno i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico restano quelli relativi al primo semestre dello stesso anno (58 anni di età e 35 di contribuzione).
Sono confermate le disposizioni previste dall’articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997 che consentono l’accesso al pensionamento all’inizio del nuovo anno scolastico (1° settembre) anche se i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.
Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa consegue, con tali requisiti e con le previgenti decorrenze, il diritto alla prestazione pensionistica di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, anche successivamente all’1 gennaio 2008, anche se a partire da tale data siano stati introdotti nuovi e più elevati requisiti (cfr. articolo 1, comma 3, della legge n. 243/2004).
Tale disposizione opera anche nell’ipotesi di destinatari di un sistema di calcolo misto che esercitano la facoltà di opzione per il sistema contributivo, anche in data successiva all’1 gennaio 2008. In questi casi, ai fini della verifica del perfezionamento dei requisiti al 31 dicembre 2007, occorre tenere conto anche di eventuali anticipi dell’età pensionabile riconosciuti alle lavoratrici madri (4 mesi per ogni figlio nel limite di 12 mesi).