Data pubblicazione: 20-feb-2009 12.58.33
OGGETTO: Istanze part-time anno scolastico 2009/10.
Approssimandosi la scadenza del 15 marzo – temine di presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, stabilito dall’O.M. n. 446 del 22.07.97 e tuttora vigente – si rammenta alle segreterie delle istituzioni scolastiche di sollecitare il personale eventualmente interessato alla presentazione di tali istanze. Continua ad essere demandata al Dirigente Scolastico la gestione delle domande (circolare ministeriale 34/01) e alle segreterie scolastiche (circolare USP n. 653/05) il compito di immettere i dati delle domande al SIDI (nell’area Personale comparto scuola - Gestione posizioni di stato - Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale) sia per coloro che presentano tale istanza per la prima volta che per coloro, che avendo maturato il diritto a pensione, chiedono il contestuale part- time a partire dal prossimo anno scolastico. Sempre alle segreterie scolastiche si demanda l’incarico di inviare all’ufficio scrivente copia delle istanze nonché copia della stampa dell’avvenuta acquisizione. Si rammenta che per coloro i quali, “già in pensione più part-time”, intendano proseguire il tempo parziale, è necessario verificare che il mantenimento in servizio non si protragga oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo e qualora raggiungessero il 40° anno di contribuzione saranno obbligatoriamente collocati in quiescenza. Le nuove richieste di part-time con contestuale trattamento di pensione, saranno concesse alle nuove condizioni come indicate nella Direttiva Ministeriale n. 13 del 2 febbraio 2009 e qui di seguito riportate: “l’istanza di trattenimento in servizio potrà essere accolta esclusivamente nei casi di mancato raggiungimento dell’anzianità contributiva minima o di quella massima di 40 anni entro il suddetto limite di età dei 65 anni”. Infine, per coloro i quali intendano recedere per rientrare su tempo completo - avendo già lavorato per almeno due anni in part-time - è necessaria una comunicazione in tal senso sia a questo Ufficio – perché ne possa prendere atto – sia alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Torino (trattandosi dell’Ente pagatore) che dovrà aggiornare la posizione anagrafica. Si rimanda, comunque, ad un’attenta rilettura della circolare n. 653 del 01.12.05 citata in premessa e della circolare n. 327 del 20.06.08 (relativa al personale docente della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado) in ordine all’argomento in oggetto.
MIUR - USP Torino - Prot. n.2617/P/C1