Data pubblicazione: 24-feb-2009 8.07.01
In merito la Corte di Cassazione, ha inequivocabilmente affermato che ". ..a seguito dell'evoluzione normativa il rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni è oggi fondato su base paritetica, ad esso è estranea ogni connotazione autoritativamente discrezionale". Lo stesso art. 5 comma 2° del D.lgs 165/01 stabilisce, di fatti, che "nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2 comma 1 le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro". Ed infine, a fugare ogni eventuale residuale dubbio, è intervenuta sul punto una nota del MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. 14873 dell' 8.07.2004 secondo la quale " le modifiche di posizioni soggettive disposte d'ufficio non sono da ritenersi legittime in quanto espressione di potere autoritativo dell'amministrazione non più configurabile."
Quanto alla posizione del contraente, parte della Giurisprudenza ritiene che debba essere salvaguardata la posizione di chi ha contratto in buona fede, in applicazione analogica degli artt. 23, comma 2 e 25, comma 2, del codice civile, applicabili alla Pubblica amministrazione in quanto persona giuridica ex art. 11 dello stesso codice (cfr. Cons. St., Sez. VI, 30 maggio 2003, n. 2992).
In questo caso dunque ove il contraente provi di non aver cagionato l'invalidità degli atti della procedura il contratto non potrebbe essere annullato. Sicchè al concorrente pretermesso rimarrebbe solo la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni per l'errore commesso dalla P.A. nei termini prescrizionali
Pertanto, l' Amministrazione non può annullare un contratto individuale di lavoro a distanza di anni venendo in rilievo, peraltro, il c.d. affidamento consolidatosi nel tempo del contraente alla P.A. su cui ha, in assoluta buona fede, riposto le proprie aspettative esistenziali e di vita. La problematica afferente la sorte del contratto e la tutela risarcitoria in forma specifica del contraente pretermesso è stata rimessa all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha affermato: “Nel caso in cui il vincitore sia terzo di buona fede, il concorrente pretermesso (escluso) ha diritto al solo risarcimento del danno.”.
Corte di Cassazione a Sez. Unite - sentenza 41/2000