Data pubblicazione: 14-mag-2009 7.08.45
DOMANDA...In riferimento alla circolare dell'INAIL N. 11/2009 con la quale si chiedeva alle aziende di comunicare all'INAIL obbligatoriamente il nome del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza entro il 16/05/2009, si fa presente che non abbiamo potuto nominare un rappresentante interno, per cui abbiamo chiesto alle organizzazioni sindacali di indicare un rappresentante territoriale dei lavoratori, senza ricevere alcuna risposta. Vi chiediamo se dobbiamo comunque comunicare all'Inail che non abbiamo un rappresentate per la sicurezza o se possiamo rimandare la comunicazione.
RISPOSTA...
L'Adempimento citato non è obbligatorio per le scuole ove si attende una circolare applicativa. Infatti con propria circolare n. 11 del 12 marzo 2009, la DIREZIONE GENERALE - Direzione Centrale Prevenzione – dell’INAIL comunica che i datori di lavoro pubblici e privati, di cui all’art. 3 comma 1 del D.Lgs. 81/2008, devono comunicare all’istituto, sulla base delle modalità operative previste dalla circolare medesima, entro il 16 maggio p.v. i nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Per quanto riguarda invece i datori di lavoro di cui all’art. 3 comma 2 del D.Lgs 81/2008 (rientrano in questa tipologia anche le università, gli istituti di istruzione universitaria, le istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, gli istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado) nella stessa circolare n. 11, sopra ricordata, l’INAIL precisa che tali soggetti sono temporaneamente esonerati da tale obbligo in attesa che vengano emanati i relativi Decreti attuativi previsti nel comma 2 del citato articolo.Sembra che i Decreti regolamentativi per la scuola e per l’università siano in via di emanazione.