STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“CENTRO STUDI TEODORIANI”
ART. 1
Denominazione
È costituita l’Associazione culturale denominata “Centro Studi Teodoriani”: centro permanente per lo studio e la conoscenza della figura di san Teodoro d’Amasea.
ART. 2
Sede
L’Associazione ha sede in Brindisi presso la Pontificia Basilica Cattedrale in Piazza Duomo.
ART. 3
Durata
L’Associazione ha durata illimitata nel tempo.
ART. 4
Scopo
Il “Centro Studi Teodoriani” è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.
L’Associazione, costituita per espressa iniziativa del dott. Teodoro De Giorgio, persegue i seguenti scopi:
a) promuovere, coordinare e attuare ricerche e studi sulla figura di san Teodoro d’Amasea (dalla storia all’agiografia, dall’arte/letteratura alla liturgia, dalla musica alle tradizioni popolari e al folklore, ecc…);
b) promuovere e/o indire incontri di carattere scientifico, quali convegni, seminari, giornate di studio e altre iniziative, comprese le mostre, i concorsi e la costituzione di una biblioteca specializzata, volte ad ampliare e a diffondere le conoscenze relative alla figura agiografica del martire Teodoro d’Amasea. Nell’ambito di tale scopo l’Associazione può promuovere la pubblicazione di libri, riviste scientifiche, cataloghi, opuscoli, atti dei convegni e dei seminari;
c) sviluppare scambi culturali con altre istituzioni a livello nazionale e internazionale, con le università, le accademie, i musei pubblici e privati, le gallerie;
d) promuovere la collaborazione fra studiosi;
e) promuovere e favorire l’ecumenismo;
f) vigilare sullo stato di conservazione della Cappella che accoglie le reliquie di san Teodoro d’Amasea nella Basilica Cattedrale di Brindisi e su tutti i documenti e i manufatti artistici e religiosi riguardanti il martire conservati in città, suggerendo agli enti preposti, ed eventualmente coordinando, interventi volti a salvaguardare tali beni;
g) promuovere lezioni e incontri formativi con finalità didattiche negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della Città di Brindisi al fine di far conoscere alle nuove generazioni la storia di san Teodoro d’Amasea, principale patrono cittadino. Nell’ambito di tale scopo verranno promossi e coordinati speciali progetti educativi volti a favorire il maggiore attaccamento delle nuove generazioni alle proprie origini;
h) mantenere viva nella Città di Brindisi la tradizione ultrasecolare dei festeggiamenti in onore di san Teodoro d’Amasea. Nell’ambito di tale scopo l’Associazione affiancherà il Comitato Feste Patronali di Brindisi nella programmazione degli annuali festeggiamenti in onore dei santi Patroni Teodoro d’Amasea e Lorenzo da Brindisi: al fine di incrementare la devozione popolare nei confronti dei santi Patroni e di rendere maggiormente suggestive le annuali celebrazioni, il “Centro Studi Teodoriani” può suggerire l’introduzione di nuove iniziative o il ripristino di antiche usanze;
i) favorire la conoscenza e incrementare, in collaborazione con le autorità religiose preposte, la venerazione e la devozione popolare dei brindisini (laici e religiosi) a san Teodoro d’Amasea;
j) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.
ART. 5
Finanziamento e patrimonio
Il fondo comune dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote di iscrizione degli Associati. Le quote associative sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;
b) dai contributi ordinari e straordinari che le pervengano dagli Associati o che le vengano elargiti da enti o da soggetti pubblici o privati sotto qualsiasi forma;
c) da donazioni da parte di soggetti interessati al suo potenziamento;
d) dalle attrezzature, dai beni mobili e immobili acquistati dall’Associazione o donati alla stessa.
ART. 6
Associati
Gli Associati si distinguono in: fondatori, ordinari, sostenitori e benemeriti.
Sono Associati fondatori coloro che hanno concorso alla fondazione dell’Associazione e che, come tali, sono indicati nell’Atto Costitutivo.
Sono Associati ordinari coloro che intendono partecipare alle iniziative dell’Associazione. Per l’acquisizione dello stato di Associato ordinario si veda il successivo articolo.
Sono Associati sostenitori coloro che desiderano contribuire al sostentamento dell’Associazione. Possono aderire all’Associazione in qualità di soci sostenitori, previo parere positivo del Consiglio Direttivo, singoli o enti che intendano contribuire all’espletamento delle finalità associative. La quota associativa annuale di questi soci sostenitori, preventivamente deliberata dal Consiglio Direttivo per ogni caso specifico, non dovrà essere inferiore a 200 euro.
Gli eventuali Associati benemeriti sono individuati e designati dal Consiglio Direttivo. I singoli Associati possono segnalare per iscritto al Consiglio Direttivo eventuali personalità, che si siano distinte per particolari meriti, da nominare, previo insindacabile parere positivo dello stesso Consiglio Direttivo, Associati benemeriti.
La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun aderente ha il diritto e il dovere di partecipare attivamente alla vita dell’Associazione. Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e a versare le quote associative nell’ammontare fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è annuale, non frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato. Gli Associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) di ottobre di ogni anno saranno considerati Associati anche per l’anno successivo e, quindi, tenuti al pagamento della relativa quota associativa. La qualità di Associato si perde per decesso, dimissioni, morosità (di almeno due anni), indegnità. La morosità nel pagamento delle quote associative comporta la sospensione dal godimento di ogni e qualsiasi diritto derivante dalla qualità di associato. La morosità è sanabile in ogni momento, con l’immediata riviviscenza di tutte le prerogative connesse allo status di Associato. La decadenza dalla qualità di Associato avviene su delibera del Consiglio Direttivo.
ART. 7
Requisiti di ammissione all’Associazione
Potranno essere ammessi al “Centro Studi Teodoriani” in qualità di Associati ordinari coloro i quali vengano presentati da due degli Associati fondatori o da almeno tre Associati e in ogni caso previo insindacabile parere positivo del Consiglio Direttivo.
Coloro che aspirano a essere ammessi come Associati ordinari sono tenuti a inviare al Consiglio Direttivo una domanda motivata. Il Consiglio Direttivo provvederà all’iscrizione o ne motiverà il diniego. Contro l’eventuale diniego non sono ammesse repliche. La quota associativa dovrà essere versata contestualmente all’ammissione.
È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La domanda di adesione all’Associazione da parte di un minore deve essere sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci.
ART. 8
Diritti degli Associati
Tutti gli Associati partecipano alle assemblee con diritto di parola e di espressione di voto. Tutti gli Associati avranno diritto di usufruire di ogni iniziativa culturale, nonché dei servizi e delle agevolazioni che l’Associazione intenderà istituire. Tutti gli Associati, in regola con il versamento delle quote associative, hanno altresì diritto di suggerire al Consiglio Direttivo eventuali iniziative che rientrino nei fini istituzionali.
Spetta agli Associati il diritto di eleggere i componenti del Consiglio Direttivo.
Tutti gli Associati potranno effettuare versamenti volontari anche oltre la quota minima fissata.
ART. 9
Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione “Centro Studi Teodoriani” sono:
a) l’Assemblea generale degli Associati;
b) il Presidente, chiamato “Direttore del Centro Studi Teodoriani”;
c) il Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spese conseguenti alla presentazione della documentazione giustificativa.
ART. 10
Assemblea degli Associati
L’Assemblea generale degli Associati è l’organo sovrano dell’Associazione. È convocata in seduta ordinaria almeno una volta l’anno e in via straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario. Le riunioni sono convocate dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente con comunicazione diretta all’interessato, tramite lettera raccomandata (anche a mano), telegramma, fax o e-mail, almeno dieci giorni prima della data fissata e con l’indicazione dell’ordine del giorno.
Ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, anche su istanza di almeno un terzo degli Associati, vengono indette, con le medesime modalità descritte in precedenza, assemblee straordinarie senza limite di numero nel corso dell’anno. Gli Associati, se impossibilitati a partecipare all’assemblea, possono farsi rappresentare per delega. È ammessa una sola delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza semplice dei voti e con la presenza di almeno metà degli Associati regolarmente iscritti. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza semplice purché sia presente almeno un terzo degli Associati in proprio o per delega. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Hanno diritto di voto gli Associati in regola con il pagamento delle quote annuali. Non sono ammesse deleghe agli Associati non in regola.
La votazione è diretta e palese, salvo i casi in cui si discuta in merito a un Associato o in particolari casi in cui lo scrutinio segreto venga richiesto dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea generale degli Associati elegge il Consiglio Direttivo.
All’apertura di ogni seduta l’Assemblea sceglie un segretario, o in alternativa si avvale del Segretario del Consiglio Direttivo, a cui affida il compito di redigere e di sottoscrivere il verbale.
ART. 11
Consiglio Direttivo
Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dagli Associati fondatori ed è composto da un numero di 5 (cinque) sino a un massimo di 9 (nove) componenti (Presidente compreso). I successivi Consigli Direttivi vengono eletti dall’Assemblea generale degli Associati e sono composti da un massimo di 9 (nove) componenti (Presidente compreso), in ogni caso sempre in numero dispari.
Ogni socio in regola con il pagamento della quota annuale può candidarsi per entrare a far parte del Consiglio Direttivo, purché risulti iscritto all’Associazione da almeno tre anni prima dell’assemblea indetta per il rinnovo delle cariche associative.
Sono dichiarati eletti nel Consiglio Direttivo i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Nel caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti eletti, i membri del Consiglio Direttivo sono surrogati dai primi non risultati eletti nelle votazioni.
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono anche essere cumulate ed eventualmente delegate a figure professionali esterne all’Associazione. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati senza limitazioni di tempo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti o comunque almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta a tutti i membri, tramite lettera raccomandata (anche a mano), telegramma, fax o e-mail, almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Le riunioni sono convocate dal Presidente con predisposizione dell’ordine del giorno. Perché la seduta sia valida occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri. Nel computo del numero legale saranno conteggiate anche le deleghe. È ammessa una sola delega.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti ha portata decisiva il voto del Presidente.
Competono al Consiglio Direttivo le nomine di eventuali dipendenti, stabili o occasionali, e l’ammontare della loro retribuzione.
Su proposta del Presidente il Consiglio Direttivo può procedere, per particolari manifestazioni artistiche, iniziative o eventi culturali, alla nomina di un Comitato Scientifico da scegliersi tra personalità del mondo scientifico e culturale, anche esterne all’Associazione stessa, e ne fissa le finalità, determinandone i poteri e i limiti, compresi quelli temporali e finanziari.
ART. 12
Presidente
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, resta in carica cinque anni ed è rieleggibile senza limitazioni di mandato. Il Presidente, che convoca e presiede l’Assemblea generale degli Associati e il Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell’Associazione, è titolare della firma sociale e sovrintende all’amministrazione dell’Associazione stessa. Può aprire e chiudere conti correnti bancari o postali e procedere agli incassi. In casi particolari di necessità e di urgenza può assumere decisioni in mancanza di espressa deliberazione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella successiva riunione degli organismi dirigenti. Il Presidente può conferire agli Associati procura speciale per la gestione di attività varie.
Il Presidente ha precisi compiti di direzione culturale e tecnico-organizzativa dell’attività dell’Associazione e può proporre per particolari iniziative o eventi la costituzione di un Comitato Scientifico.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. In caso di cessazione della carica del Presidente, il Vice Presidente provvede senza indugio, entro un termine di 30 (trenta) giorni dalla cessazione della carica, a convocare l’Assemblea generale degli Associati al fine di eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.
ART. 13
Collegio dei Probivi
L’Assemblea generale degli Associati, in casi di estrema delicatezza o per specifiche esigenze, provvederà alla nomina di tre Associati, di cui almeno uno scelto tra gli Associati fondatori, che per particolare sensibilità ed equilibrio potranno risolvere amichevolmente eventuali controversie insorte fra gli Associati in relazione alle attività sociali.
ART. 14
Revisore dei conti
Il Revisore dei conti può essere nominato dal Consiglio Direttivo nella persona di un professionista esterno all’Associazione.
ART. 15
Segretario
Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
a) provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro degli Associati;
b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.
ART. 16
Tesoriere
Il Tesoriere:
a) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
b) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
c) riscuote le quote sociali aggiornando l’elenco degli Associati in regola con i pagamenti approvati.
Tutte le suddette funzioni possono eventualmente essere delegate dal Consiglio Direttivo a figure professionali esterne all’Associazione.
ART. 17
Bilancio
L’esercizio associativo si apre il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea generale degli Associati il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 (trentuno) dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e di avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o di patrimonio durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra Associazione avente scopo analogo e affine. Il “Centro Studi Teodoriani” si impegna a impiegare gli eventuali utili o gli avanzi della gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
ART. 18
Libro degli Associati
Oltre ai libri da tenersi per legge, unico libro obbligatorio dell’Associazione è il “Libro degli Associati”, che conterrà le informazioni relative a ogni singolo Associato: generalità e residenza, la data della loro iscrizione all’Associazione, eventuali notizie utili, le eventuali dimissioni ed esclusioni.
ART. 19
Scioglimento
L’Assemblea generale degli Associati dichiara lo scioglimento dell’Associazione quando lo scopo è divenuto impossibile da perseguire e negli altri casi previsti dalla legge; a tal fine nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri. I fondi e i beni che residuano dopo il pagamento di tutte le eventuali passività saranno devoluti ad altra organizzazione senza fini di lucro avente nel territorio scopo analogo o affine o saranno utilizzati per fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
ART. 20
Modifica dello Statuto
Le proposte di modifica del presente Statuto possono essere presentate all’Assemblea generale degli Associati dal Consiglio Direttivo previa approvazione con maggioranza semplice dei suoi componenti o da almeno un terzo degli Associati in regola con i pagamenti delle quote sociali. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli Associati, presenti in proprio o per delega.
ART. 21
Omissis
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme dettate dal Codice Civile in tema di Associazioni ed alle leggi vigenti.