Tutela Legale

Introduzione

Nel nostro operare possiamo a volte essere esposti al rischio di imbarazzanti interpretazioni legislative che pur risolvendosi nel tempo, costano, perché le spese per la difesa rimangono sempre a nostro carico. Un'assicurazione che dia una garanzia di copertura per queste, ci è sembrata un buon strumento da proporre a quanti, pur rimanendo nei limiti della legalità, vogliano rimanere sicuri che a fronte di problemi sopracitati non avranno perlomeno quelli economici.

L'assicurazione di Tutela Legale è quel contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si obbliga a prendere a carico le spese legali e peritali, o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento.

L'assicurazione di tutela legale che vi proponiamo è aperta a tutto il mondo oplologico, di qualsiasi epoca e territorio. Può fruirne chiunque effettui ricerca, raccolta, studio e promozione del patrimonio storico oplologico e quindi non solo Grande Guerra.

La proposta si organizza sull'offerta "Difesa Famiglia", che consiste in un pacchetto base di coperture a cui se ne possono essere aggiunte altre diverse, a seconda delle esigenze personali. Possono inoltre essere inserite estensioni di garanzie specifiche, come nel nostro caso. Questa che vi proponiamo è la formula Difesa Famiglia "base" +, un'estensione specifica per le nostre esigenze.

In questa pagina sono riassunti i passaggi di principale interesse della Tutela Legale. In fondo troverete degli allegati scaricabili che vi daranno il quadro completo delle regole contrattuali e le informazioni complete delle altre coperture assicurative.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA TUTELA LEGALE

Persone assicurate

Le garanzie operano a favore del singolo Contraente.

E' possibile ampliare le copertura a tutto il nucleo famigliare.

Eventi assicurati

  • DIFESA VITA PRIVATA E DI RELAZIONE

Vertenze per recupero danni subiti a persone o a cose

Difesa per danni provocati a terzi, in presenza di polizzaR.C. Terzi;

Controversie contrattuali

Difesa penale per reati colposi/contravvenzioni

Difesa penale per reati dolosi, salvo assoluzione

Opposizione contro sanzioni amministrative

  • DIFESA ABITAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate, nell’ambito della Proprietà, godimento e conduzione dell’abitazione che costituisce la residenza del nucleo familiare nel caso in cui debbano:

Sostenere controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, compreso il risarcimento dei danni subiti;

Controversie contrattuali relative all’immobile

Difesa penale per reati colposi/contravvenzioni

Difesa penale per reati dolosi, salvo assoluzione

Opposizione contro sanzioni amministrative

  • DIFESA FISCALE

La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate per controversie con valore di lite pari o superiore a € 1.000,00, relative alle imposte sui redditi delle persone fisiche, limitatamente ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi fondiari.

  • ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate, in alcuni atti relativi a Volontaria Giurisdizione: Separazione Consensuale e successivo Divorzio, Istanza di Interdizione o Inabilitazione, Istituzione Amministratore di Sostegno, Dichiarazione di assenza e morte presunta. La garanzia opera per i casi assicurativi insorti trascorsi 180 giorni dalla decorrenza del contratto.

  • CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, la Società fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza, attivabile:

Contattando il numero verde 800/849090;

Scrivendo a consuldas@das.it;

Collegandosi al sito www.das.it.

  • ESTENSIONI SPECIFICHE RICHIESTE

La garanzia si intende estesa all'attività non professionale di: ricerca, raccolta, studio e promozione del patrimonio storico oplologico

L'estensione rende specifica la copertura assicurativa per le "nostre" attività, effettuate per diletto e non per lavoro.

Le altre tutele, sopra elencate, fanno parte del "pacchetto base". ulteriori tutele, descritte nel contratto, (Difesa al volante, Difesa seconde case, Difesa seconde case in locazione) possono essere attivate con costi proporzionati a quanto già in essere, concordando con il nostro referente.

Spese legali garantite

La Società assume a proprio carico, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia. Vi rientrano le spese:

  • per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;

  • per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;

  • di giustizia;

  • liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quanto derivato da vincoli di solidarietà;

  • conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;

  • di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;

  • di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;

  • per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;

  • degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;

  • per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;

  • per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

  • le spese per l’assistenza di un interprete;

  • le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;

  • l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione. La validità temporale delle quotazioni in questo documento, salvo diversa indicazione, non potrà essere superiore a 45 giorni dalla data indicata nella prima pagina. trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe, ammende, o gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l’IVA addebitata dai professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato.

Ambito e Garanzie

Le garanzie variano a seconda delle tutele, come indicato nel contratto.

Per quanto riguarda l'estensione di tutela specifica, la garanzia si attiva nei seguenti casi:

a) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. La garanzia è operante anche in caso di patteggiamento;

b) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato o le accuse vengano archiviate per infondatezza della notizia di reato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Insorgenza del caso - Operatività della garanzia

Le insorgenza e operatività variano a seconda delle tutele, come indicato nel contratto.

Per quanto riguarda l'estensione di tutela specifica, la garanzia si attiva come segue:

  • Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

  • La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Denuncia del caso e scelta del legale

L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L’Assicurato dovrà far pervenire alla Società la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società.

Gestione del caso

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 30. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

  • l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.

  • gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa;

  • gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;

  • L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.

L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.

La Società non è responsabile dell’operato di legali e periti.

Disaccordo sulla gestione del caso - Arbitrato

In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

Recupero delle somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

Esclusioni

Le esclusioni variano a seconda delle tutele, come indicato nel contratto. Per quanto riguarda l'estensione di tutela specifica, La garanzia è esclusa per: • danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; • materia fiscale/tributaria e materia amministrativa fatta eccezione per quanto espressamente previsto nelle singole Sezioni; • controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, utilizzo o guida di veicoli a motore in genere; • diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;

Estensione territoriale

La garanzia specifica vale in tutti gli Stati d’Europa;

I servizi di Consulenza Legale, tramite numero verde, risultano operanti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Condizioni

Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta. La disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all’assicuratore almeno trenta giorni prima della scadenza.

Le garanzie previste dalla presente Sezione, operano per le controversie per cui il valore in lite sia pari o superiore a € 200.

Massimale per sinistro € 25.000,00 =

Massimale annuo : illimitato =

Premio annuo € 55,00 =

Come fare per assicurarsi:

Basta mettersi in contatto con il nostro referente, che è a conoscenza delle problematiche del caso.

Dovrete inviargli:

  • Nome e Cognome, Indirizzo, luogo e data di nascita, Codice fiscale, professione.

  • Recapiti per le comunicazioni: Telefono/cellulare e indirizzo mail

Ricevrete una mail con il numero di poliza e le coordinate bancarie dove eseguire il bonifico di 55 euro.

Dopo un mese circa riceverete 3 copie della poliza. Una di queste va trattenuta e le altre due restituite firmate.

Da quel momento siete in copertura.

Cardin Luca - Assiglobal - Viale San Marco, 37/e – 30020 MARCON (VE)

tel./fax 041/5951620 cell 3355285455 e-mail assiglobalcardin#gmail.com