Alcune domande e relative risposte sui più recenti sviluppi del "caso Ilaria Salis".
Cosa ha fatto Ilaria Salis?
Salis è accusata in Ungheria di aver partecipato ad atti violenti contro manifestanti neonazisti durante una contro-manifestazione nel 2023. Tuttora è imputata in Ungheria per lesioni aggravate e partecipazione a un’associazione criminale, per presunta partecipazione stabile a un gruppo che pianificava atti violenti contro simpatizzanti dell’estrema destra.
Le autorità ungheresi hanno chiesto che venga revocata l’immunità per poter procedere legalmente contro di lei.
Perché il parlamento europeo ha concesso l'immunità a Ilaria Salis?
Si è ritenuto che non fossero sussistenti le condizioni per un processo giusto in Ungheria, secondo quanto emerso durante l’esame del caso.
Cosa significa “processo giusto” nel contesto europeo?
Nel diritto dell’UE, “processo giusto” si riferisce generalmente al rispetto di garanzie fondamentali previste dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) – in particolare l’art. 6 – e dalle norme interne sui principi dello Stato di diritto: imparzialità del giudice, indipendenza dei tribunali, diritto alla difesa, trasparenza, parità tra le parti, assenza di pressioni esterne, rispetto delle procedure.
In Ungheria ci sono problemi considerati “oggettivi” relativi allo stato di diritto, che non permetterebbero un giudizio imparziale in casi con implicazioni politiche. Si è ritenuto che il governo ungherese eserciti pressioni politiche, specie in casi dove l'imputato è considerato dell’opposizione o è un attivista critico verso il governo. Tali pressioni mettono a rischio l’indipendenza e la neutralità del processo. È emersa la mancanza di fiducia che il tribunale sia imparziale, ossia che possa giudicare senza subire interferenze esterne.
È stato considerato che, dato il contesto politico del procedimento, il rischio di utilizzo del sistema giudiziario come strumento di intimidazione o di pressione politica non è irrilevante.
Che pena rischia Ilaria Salis? È sproporzionata rispetto ai canoni UE? Il Parlamento europeo deve tenerne conto?
Sì, le pene previste in Ungheria sono nettamente più alte della media UE, soprattutto per il cumulo automatico e per l’uso politico della fattispecie di “associazione criminale”. Inoltre, la prassi ungherese tende a negare sospensioni condizionali nei casi con motivazione “ideologica” (anche antifascista), cosa rara nel resto d’Europa.
In Ungheria Ilqaria Salis rischia una pena di 24 anni. In Italia, per gli stessi reati contestati, rischierebbe 14 anni. In Francia e Germania 15 anni.
Il Parlamento europeo deve tener conto (e infatti lo ha fatto, nel caso di Ilaria Salis) della sproporzione delle pene e, più in generale, della conformità del procedimento penale agli standard europei di giustizia e proporzionalità quando decide se revocare o mantenere l’immunità parlamentare.
In Passato si sono viste immagini della Salis incatenata. È anche questa un’eccezione all’interno dell’UE della quale il parlamento deve tenere conto?
Ilaria Salis è stata mostrata pubblicamente in tribunale con catene ai polsi e alle caviglie, ed è proprio questo uno degli elementi più forti che il Parlamento europeo ha tenuto in considerazione nella sua decisione di mantenere l’immunità parlamentare.
Il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa e il Parlamento europeo hanno espresso preoccupazione formale, ricordando che la presentazione pubblica di un imputato in catene viola l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (“divieto di trattamenti inumani o degradanti”).
In definitiva: l'Ungheria viola le regole dell'Unione Europea?
Sì: l’Ungheria è da anni ufficialmente considerata in violazione dei valori e delle regole fondamentali dell’Unione Europea, in particolare per quanto riguarda lo stato di diritto, l’indipendenza della magistratura, la libertà dei media, e il rispetto dei diritti fondamentali. Questa non è un’opinione politica: è una constatazione formale riconosciuta da più istituzioni europee. Nel 2018, il Parlamento europeo ha attivato contro l’Ungheria la procedura prevista dall’articolo 7 TUE, che serve quando esiste un “rischio evidente di violazione grave dei valori dell’Unione”.
L’Ungheria ha tuttora congelati miliardi di euro del bilancio 2021–2027 finché non rispetta riforme giudiziarie e anticorruzione.
Non esiste un meccanismo per “espellere” uno Stato membro, ma l’Ungheria oggi si trova formalmente sotto vigilanza rafforzata e con status di “democrazia non pienamente funzionante” (definizione ufficiale del Parlamento europeo, 2024).
Uno dei cinque referendum per i quali si doveva votare l’8 e il 9 giugno 2025 chiedeva di ripristinare la norma che permetteva ai lavoratori di rivalersi anche sul committente (non solo sul datore diretto) in caso di mancati pagamenti di salari o contributi. Perché era importante? Difendeva i lavoratori coinvolti in appalti, subappalti e catene di esternalizzazione: se il subappaltatore non paga, il lavoratore può rivalersi anche sull’azienda committente. Una norma di civiltà minima che, come per gli altri quesiti referendari, gli italiani hanno scelto di ignorare.
Ma cos’è il subappalto e perché è problematico?
Il subappalto è la pratica attraverso la quale un’impresa (l’appaltatore) a cui è stato affidato un lavoro, ne affida a sua volta una parte a un’altra impresa (il subappaltatore). In Italia, è estremamente diffuso nei settori ad alta intensità di manodopera: edilizia, logistica, pulizie, sanità esternalizzata, ristorazione scolastica/ospedaliera. Malgrado tale diffusione la pratica del subappalto non ha, nel nostro Paese, le restrizioni che vengono applicate in altri Stati e questo genera una serie di problemi: Chi lavora in subappalto è spesso pagato meno e con contratti peggiori, ma il committente “se ne lava le mani” coperto dalla legge e, dunque, in caso di mancati pagamenti o infortuni, i lavoratori fanno fatica a rivalersi su chi ha davvero il potere economico.
E negli altri paesi?
- Francia: Il datore "a monte" può essere chiamato a rispondere di qualsiasi violazione del subappaltatore. Egli è responsabile per salario minimo, contributi, orario, lavoro nero.
- Germania: in edilizia e nella logistica il committente è sempre responsabile per salari e contributi.
- Spagna: il committente risponde per un anno nei confronti dei lavoratori in subappalto.
- Olanda: i committenti devono stipulare polizze assicurative per coprire i rischi di irregolarità dell’impresa in subappalto.
- Norvegia e Svezia: il subappalto normalmente non si applica ed è possibile solo dietro specifica autorizzazione dello Stato. Il principio è: “chi prende il lavoro, lo deve fare”.
Insomma, come si vede, nei paesi europei più avanzati il subappalto non è una prassi normale, o è strettamente vigilato. In Italia è diventato un meccanismo strutturale, quasi una “filosofia del risparmio” a danno del lavoratore. Il fatto che la responsabilità non sia diretta tra lavoratore e chi trae profitto reale dal suo lavoro è un disastro etico e sociale e il referendum voleva solo dire: “Se non mi paga il subappaltatore, mi paga chi ha dato il lavoro”. Un principio che in altri Paesi è già legge.
Ricevere una proposta editoriale fa sempre piacere. Dopo mesi o anni di scrittura, qualcuno ha letto il tuo manoscritto e ti dice: “Vogliamo pubblicarti”. Ma dietro l’entusiasmo iniziale può nascondersi un meccanismo ben poco trasparente, in cui l’editore smette di fare l’editore e si comporta piuttosto come un’agenzia di servizi editoriali… trattenendosi però i diritti, i margini e il controllo sul tuo libro.
Una piccola casa editrice si interessa al tuo manoscritto e ti propone di farne un libro. Si occupa della correzione della bozza e di creare la copertina. Si occupa di pubblicarlo in cartaceo tramite Amazon; il prezzo è fissato dalla casa editrice stessa, la quale non crea anche l’ebook, ma solo la versione cartacea. Il prezzo del libro è di 14,90 euro.
La suddetta casa editrice non si affida ad aggregatori/distributori - come sarebbe logico che facesse, dal momento che è chi edita a doversi occupare in maniera preponderante della distribuzione e della promozione - ragion per cui il tuo libro sarà solo su Amazon e non negli altri store online (Feltrinelli, Mondadori, IBS, Google play…). Nel caso tu non sapessi come funziona: un aggregatore/distributore carica una sola volta il libro e lo invia automaticamente a decine di store online, come quelli nominati in precedenza. Non c’è alcuna spesa anticipata per questo servizio, l’aggregatore riceve una percentuale prefissata sulla vendita di ogni libro, che verrà stampato al momento dell’acquisto da parte del lettore.
Per quanto riguarda la promozione del libro, il contratto stipulato tra te e la casa editrice prevede quanto segue: “L’editore si impegna a sviluppare un piano editoriale di promozione e distribuzione dell'opera. L’editore mette a disposizione il proprio sistema digitale di commercializzazione al fine di stimolare l’acquisto dell’opera.” A parole suona bene, vero? Ma il piano editoriale di promozione consiste nel fatto che l’autore deve promuovere il suo libro attraverso i social e che deve organizzare delle presentazioni del libro dal vivo. Il sistema digitale di commercializzazione invece altro non è che il sito internet della casa editrice, più una pagina Facebook e una pagina Instagram. All’interno del sito della casa editrice non trovi un suo proprio store, il tuo libro sarà pubblicizzato attraverso un link che rimanda all’acquisto su Amazon. Per come è impostato quel passaggio del contratto sappi poi che l’editore avrà adempiuto ai suoi doveri di promozione già semplicemente postando un annuncio attraverso i social e il suo sito, dato che è quello il proprio sistema digitale e non c’è scritto di alcun impegno a fare altro tipo di promozione. Nessun contatto con influencer o blog letterari, nessun invio a riviste o giornali, nessuna diffusione tra i numerosi gruppi social che promuovono le nuove uscite, nessuna pubblicità mirata. L’editore ti dirà che la promozione attraverso i social non funziona e che il miglior modo di promuovere il libro è la presentazione in pubblico.
Dal momento che sarà la casa editrice a pubblicare il libro su Amazon, le copie per l’autore non saranno più tue, anche se sei tu l’autore del libro. Se pubblichi in self-publishing con Amazon, hai diritto alle cosiddette copie autore al prezzo di stampa: 0,75 € fissi + 0,012 €/pagina. Per un libro di 150 pagine, parliamo di 2,55 € a copia. È una cifra che consente all’autore di acquistare a poco e gestire il suo libro; vendere, donare o lasciare copie in libreria in conto vendita (tenendo conto che le librerie trattengono di norma il 30%). Con il contratto che hai firmato per la casa editrice, invece, queste copie non sono tue. Le gestisce lei. Se vuoi delle copie fisiche per le presentazioni (che l’editore ti consiglia di fare), le dovrai comprare dalla stessa casa editrice con il 35% di sconto sul prezzo di copertina, ovvero 9,69 € a copia, su un libro da 14,90 €. Minimo 20 copie. Nessuna possibilità di conto vendita sensata: i costi sono troppo alti per guadagnarci qualcosa.
L’interesse della sedicente casa editrice a pubblicare il tuo libro è dunque svelato: lei si assicura la vendita di un numero X di copie a te stesso che sei l’autore del libro - per farti fare l’unica promozione veramente valida - e poi starà a te piazzarle, come Checco Zalone con le aspirapolvere in Sole a catinelle.
Non finisce qui: le royalty. Le case editrici serie propongono all’autore delle royalty che oscillano tra 8% e 12%, percentuali che possiamo considerare giustificate solo se l’editore si assume davvero il rischio d’impresa e fornisce un pacchetto completo di servizi: presenza nei cataloghi delle librerie fisiche e digitali, grazie a rapporti con grossisti; comunicati stampa, contatti con la stampa specializzata e blogger, fiere di settore, campagne pubblicitarie a pagamento. Un investimento economico iniziale (stampa copie, gestione logistica, marketing), senza chiedere nulla all'autore.
La sedicente casa editrice ti riconoscerà solo il 10% di royalty – oltretutto al netto di IVA, dunque meno del 10% - senza darti nulla di tutto quello che offre una vera casa editrice:
Nessun investimento reale: non stampa, non distribuisce in libreria, non fa promozione a pagamento.
Editing leggero o di base, spesso affidato a collaboratori non professionisti.
Distribuzione limitata ad Amazon, che richiede solo l’upload di un file.
Promozione a carico dell’autore, che viene persino spinto a comprare le copie a prezzo scontato per poterle rivendere.
In self-publishing, Amazon riconosce il 60% del prezzo di copertina, da cui si sottrae il costo di stampa. Su un libro da 14,90 € con 2,55 € di costi, restano all’autore 6,39 € netti a copia. Una royalty del 10% è accettabile solo se l’editore lavora davvero come tale. Altrimenti, è una trattenuta ingiustificata che danneggia l’autore senza offrirgli nulla in cambio.
Quando solleverai l’obiezione, la risposta sarà che l’editore ha delle spese, che fare editing ha un costo. Verissimo. Ma allora viene da chiedersi: il lavoro di scrittura del libro — che è la base dell’intera operazione — vale forse meno dell’editing? Il punto è che l’autore non è il cliente. È il creatore del prodotto. Le spese di produzione dovrebbero essere un rischio d’impresa per l’editore, non un motivo per trattenere margini sproporzionati.
La verità è che una struttura del genere non è una casa editrice. Non distribuisce, non promuove, non investe, non rischia. Si limita a fornire servizi editoriali (editing, impaginazione, copertina) e carica il libro su Amazon. Potremmo chiamarla, più correttamente, agenzia di editing con percentuale a vita sulle vendite del tuo lavoro.
Ma c’è di peggio: questa “agenzia” si trattiene diritti e margini, limita la libertà dell’autore, lo scarica della promozione e pretende che compri le copie fisiche. In cambio, offre una visibilità che un qualsiasi autore self-published oggi può ottenere da solo… con guadagni ben superiori.
L’assenza della versione Kindle e il prezzo poco competitivo sono scelte funzionali allo scopo primario, che l’editore ti sbatterà in faccia: «Mi dispiace essere franco, ma se non fai le presentazioni il libro non venderà. Vorra dire che abbiamo giocato a pubblicare e ci siamo divertiti».
In conclusione: chi fa davvero il lavoro? L’autore. Chi prende i soldi? L’editore. Qual è il valore aggiunto offerto? Poco, o nulla. Il ruolo che ti spetta è quello di autore, non di cliente della sedicente casa editrice. Attento prima di firmare!
Il 24 febbraio 2023 la Corte d'appello di Lione venne chiamata a decidere riguardo la richiesta d'estradizione avanzata dallo Stato Italiano nei confronti di Vincenzo Vecchi, attivista condannato per la sua partecipazione ai disordini di Genova avvenuti durate il G8 del 2001.
Condannato definitivamente nel luglio 2012 a una pena di dodici anni e sei mesi per il delitto di devastazione e saccheggio e a una pena di quattro anni per gli scontri tra neo-fascisti e antifascisti avvenuti a Milano nel 2006, l'ex attivista no-global ed ecologista Vincenzo Vecchi si trovava già in Francia dalla primavera del 2011 al momento della sentenza. Nel 2016 l'Italia emanò dunque nei suoi confronti due mandati d'arresto europei.
Nel 2019 Vecchi venne arrestato dalla polizia francese a Saint Gravé – in Bretagna – e immediatamente imprigionato presso il carcere di Rennes, dove restò per tre mesi. L'arresto suscitò subito delle proteste in Francia, soprattutto perché le accuse si fondano su un delitto introdotto dal regime fascista italiano che non ha riscontro nel diritto francese. Il 15 novembre 2019 la Corte d'appello di Rennes constatò l'estinzione del mandato europeo concernente i fatti di Milano e dichiarò irregolare la procedura che aveva portato all'arresto del militante italiano. Vincenzo Vecchi fu dunque immediatamente scarcerato.
Il 4 novembre 2020 la Corte d'appello di Angers rifiutò la domanda d'estradizione avanzata dall'Italia per la ragione che il delitto di devastazione e saccheggio non esiste in Francia e considerando la pena inflitta spropositata rispetto alle infrazioni commesse, sproporzione contraria ai principi del diritto europeo.
Nel luglio del 2022 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabilì che le differenze tra i codici penali non sono un motivo sufficiente per negare l'estradizione; il caso Vecchi dovette dunque essere nuovamente esaminato.
Il 24 marzo 2023 arrivò la sentenza della Corte d'Appello di Lione: in ragione dell'anzianità del crimine commesso e della sproporzione tra esso e la condanna, in ragione del fatto che il ruolo dell'imputato fu marginale rispetto ai fatti accaduti a Genova, in ragione del fatto che Vincenzo Vecchi è integrato da tempo nel tessuto sociale francese la richiesta d'estradizione viene respinta.