Il Superbonus 110% introdotto con il Decreto Rilancio n.34 del 19 maggio 2020 è stato convertito legge con le modifiche discusse ed approvate dalla Camera e confermate dal Senato.
Il Senato ha votato la fiducia al Governo sul disegno di legge di conversione del Decreto Rilancio (DL 34/2020): 159 voti favorevoli, 121 contrari e nessun'astensione.
La legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18/07/2020 ed è in vigore a partire dal 19/07/2020 (GU n.180 del 18-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 25): Legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. “
A partire dall'entrata in vigore della legge, 19/07/2020, vengono definiti i termini per l’approvazione dei provvedimenti e dei decreti attuativi da parte dell’Agenzia delle Entrate da un lato e del MISE dall’altro, entrambi molto attesi dai contribuenti e dagli operatori del settore.
Il Senato ha approvato senza introdurre ulteriori modifiche il testo passato alla Camera dei Deputati l’8 luglio 2020.
Sintetizzando molto il contenuto del Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020 convertito in Legge n.77 del 17 luglio 2020, le detrazioni fiscali al 110% saranno in vigore a partire dal 1°luglio 2020 fino al termine ultimo del 31 dicembre 2021, data che diventa 30 giugno 2022 per gli edifici di edilizia sociale.
La conversione in legge presenta delle modifiche rispetto al Decreto Legge n.34.
Vediamo quali sono le modifiche intervenute.
Il riferimento legislativo di partenza è sempre il DL n.63 del 4 giugno 2013 - convertito nella Legge n.90 del 3 agosto 2013 il quale - dove agli articoli n.14 e n.16 venivano introdotti l'Ecobonus ed il Bonus Casa che consentivano il recupero fiscale in 10 quote annuali di pari importo.
Inseriremo in neretto le principali novità recepite in seguito alla conversione in legge.
introduce che la detrazione di cui all'articolo 14 (Ecobonus) del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 %, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
TIPO DI INTERVENTO: interventi di isolamento termico delle pareti opache verticali, orizzontali e inclinate
REQUISITI MINIMI:
interventi che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza > al 25 % rispetto alla superficie disperdente lorda dell'edificio. Si intende una ristrutturazione importante di II livello, come definito dalle leggi regionali ma soprattutto dal DM 26 giugno 2015.
N.B. La superficie su cui calcolare la percentuale di intervento è quella dell’involucro dell’intero edificio costituito dall’unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono: il tutto è stato dedotto da una FAQ del Ministero dello sviluppo economico del 01/08/2016; se ne deduce che SONO ESCLUSI GLI INTERVENTI SU SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI ALL’INTERNO DI UN CONDOMINIO poiché difficilmente si potrà raggiungere il 25% di superficie.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi (CAM), vale a dire dei requisiti di sostenibilità obbligatori, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017, attualmente in fase di revisione. I materiali isolanti termici ed acustici devono rispettare quanto riportato nella tabella 2.4.2.9. e quelli che non sono presenti nella tabella non vuol dire che non possono essere utilizzati ma che non è richiesta una prestazione specifica. Si consiglia di chiedere sempre la validazione delle prestazioni di isolamento, anche se non è obbligatorio.
rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Curiosità: il suddetto decreto non è mai uscito dal 2013 ad oggi; avrebbe dovuto contenere una revisione dei requisiti tecnici relativi alla prestazione isolante ed energetica oltre ad una riverifica dei massimali di costo. Il MISE sta ancora lavorando al decreto che ormai è in bozza avanzata. Nelle more dell’uscita del decreto sono validi i requisiti attuali previsti dall’Ecobonus:
quelli espressi nel comma 1a “Interventi sull’involucro opaco”;
i requisiti delle trasmittanze previsti dal DM 26 gennaio 2010, che costituiscono i limiti per accedere alle detrazioni
il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E).
ALIQUOTA DELLA DETRAZIONE: Accesso diretto al 110%
AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE SPESE (MASSIMALI):
50.000 € di spesa massima edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno (per es.case a schiera ed edifici plurifamiliari);
40.000 € per unità immobiliare negli edifici composti da 2 a 8 unità;
30.000 € per unità immobiliare negli edifici più grandi con più di 8 unità.
APPLICABILITA':
per edifici unifamiliari
Condominio
unita' immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno (es. casa a schiera, interpretabile anche come condominio orizzontale)
A CHI E' RIVOLTO: principalmente a persona fisica (nel caso di edificio unifamiliare o plurifamiliare come sopra definito) o persona giuridica (Condominio).
TIPO DI INTERVENTO: interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici (COMMA 5) e relativi sistemi di accumulo (COMMA 6), ovvero con impianti di microcogenerazione.
o a collettori solari;
l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente (definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione.
REQUISITI MINIMI:
impianti a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 8 I 1/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013.
rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. (Ecobonus e nuovo decreto del Mise in uscita…)
il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E).
ALIQUOTA DELLA DETRAZIONE: Accesso diretto al 110%
AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE SPESE (MASSIMALI):
20.000 € per unità immobiliare negli edifici che hanno fino a 8 unità;
15.000 € per unità immobiliare nei Condomìni di maggiori dimensioni con unità immobiliari superiori a 8;
N.B. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito .
APPLICABILITA': per Condomìnio.
N.B. Cosa si intende per Condominio? Prendendo come riferimento gli interpelli 138 e 139 del 23/05/2020 all’Agenzia delle Entrate ed una loro circolare 13E del 2019, si considera Condominio qualsiasi edificio anche senza amministratore, purchè composto da unità immobiliari, funzionalmente autonome e con caratteristiche di presenza di spazi/parti comuni.
A CHI E' RIVOLTO: persona giuridica (Condominio).
TIPO DI INTERVENTO: interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria:
a condensazione;
a pompa di calore ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di micro cogenerazione;
a collettori solari;
con caldaie a biomassa per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione;
l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente (definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione.
REQUISITI MINIMI:
impianti a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 8 I 1/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013.
con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;
rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (Ecobonus e nuovo decreto del Mise in uscita…).
il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E).
ALIQUOTA DELLA DETRAZIONE: Accesso diretto al 110%
AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE SPESE(MASSIMALI):
non superiore a 30.000 €;
N.B. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito .
APPLICABILITA': per edificio unifamiliare o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
A CHI E' RIVOLTO: a persona fisica.
SE ESEGUITI CONGIUNTAMENTE A QUELLI TRAINANTI COMMI 1a, 1b, 1c
TIPO DI INTERVENTO: tutti gli altri interventi di efficienza energetica citati all’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, [...], nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica.
sostituzione di finestre;
schermature solari e chiusure oscuranti;
installazione di pannelli solari per acqua calda sanitaria (ACS);
dispositivi per il controllo da remoto degli impianti;
ALIQUOTA DELLA DETRAZIONE: l'aliquota del 110%, si applica a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1, perciò agli interventi che abbiamo definito TRAINANTI che agiscono o sull'involucro o sugli impianti.
N.B. Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3, cioè i requisiti dell’Ecobonus e del doppio salto di classificazione energetica.
Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2:
rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
e nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 (impianti fotovoltaici) e 6 (sistemi di accumulo)il miglioramento di almeno due classi energetiche dell 'edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Il miglioramento deve essere dimostrato mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E) nella forma dell’asseverazione ante e post intervento rilasciata da parte di Tecnico abilitato.
N.B. IN SINTESI: il salto di due classi energetiche può essere ottenuto e raggiunto grazie all'unione di un INTERVENTO TRAINANTE (COMMA 1) + INTERVENTO TRAINATO (COMMA 2).
Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) , del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (in fase di revisione).
Cosa si intende perciò per demolizione e ricostruzione, riferendosi all’Ecobonus?
Tramite gli interpelli avvenuti all’Agenzia delle Entrate n. 138/2020 si specifica che vi è la possibilità di beneficiare del Superbonus, sismabonus o ecobonus, anche in caso di demolizione e ricostruzione, purchè sia chiaro dal titolo edilizio che si tratta di una ristrutturazione e non di nuova costruzione.
La volumetria, nel caso di demolizione e successiva ricostruzione, anche con sagoma diversa, dovrà essere uguale o inferiore a quella pre-esistente affinchè le spese sostenute possano godere dei benefici fiscali.
TIPO DI INTERVENTO: Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 (Bonus Casa) del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 % per le spese sostenute dal 1 ° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Le spese devono essere state sostenute per interventi su :
edifici a destinazione residenziale/abitativa che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, vale a dire zone 1, 2 e 3.
oppure adibiti ad attività produttive che si trovano in zone sismiche 1, 2 e 3.
ALIQUOTA DELLA DETRAZIONE: Accesso diretto al 110% per le zone sismiche 1, 2 e 3.
90% in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi.
La detrazione spettante ai sensi del COMMA 4. del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1 -bis a 1 -septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.
TIPO DI INTERVENTO: installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (COMMA 5.) con abbinamento ad un intervento del COMMA 1. (INVOLUCRO O IMPIANTI) oppure del COMMA 4. (SICUREZZA SISMICA) + anche l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati (COMMA 6.) negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione.
ALIQUOTA DELLA DETRAZIONE: Accesso al 110% se abbinato ad un intervento del COMMA 1 oppure del COMMA 4.
AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE SPESE:
non superiore a 48.000 € e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico e nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo
La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.
TIPO DI INTERVENTO: installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, se l'installazione è eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al COMMA 1. (TRAINANTI-PRIMARI).
ALIQUOTA DELLA DETRAZIONE: Accesso al 110% se abbinato ad un intervento del COMMA 1.
Le disposizioni sino a qui descritte, dal COMMA 1. AL COMMA 9. si applicano agli interventi effettuati:
a) dai Condomìni;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al COMMA 10;
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; [COMMA 3 -bis . Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c) , le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.]
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
d -bis ) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c) , del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti di cui al COMMA 9. lettera b) , possono beneficiare delle detrazioni di cui ai COMMI da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
N.B. ne consegue che gli INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA VALGONO SEMPRE PER TUTTI I SOGGETTI.
Le disposizioni dell’articolo 119 non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1= abitazioni di tipo signorile, A/8= abitazioni in ville e A/9=castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.
Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai COMMI 1. 2. e 3. del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3 -ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (ASSEVERAZIONE DEL DOPPIO SALTO DI CLASSE, ASSEVERAZIONE DEI REQUISITI MINIMI , ASSEVERAZIONE DELLA CONGRUITA' DELLE SPESE), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del MISE, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (perciò entro il 18 agosto p.v.), sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;
b) per gli interventi di cui al COMMA 4. l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017.
I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al COMMA 11. verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo.
[...] I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
...per gli interventi di cui ai COMMI 1. 2. 3. e 4.
L’asseverazione di cui al COMMA 13. lettere a) e b) , del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione.
Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a) . Nelle more dell’adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
[...Con decreto del MISE, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (perciò entro il 18 agosto p.v.), sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative.]
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al COMMA 2. possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
L’opzione di cui al COMMA 1. può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento;
In deroga all’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all’articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; BONUS CASA
b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63; ECOBONUS
c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63; SISMABONUS
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna; BONUS FACCIATA
e) installazione di impianti fotovoltaici;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta. L’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L’importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Il recupero dell’importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
La macchina del 110% con molta calma sta iniziando a camminare.
Nel frattempo è uscita la guida fiscale dell'Agenzia delle Entrate, un primo passo lungo la strada di definizione delle regole. Nella guida vengono trattate in maniera sintetica le novità in materia di detrazioni per interventi di efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Il 29 luglio il Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli ha firmato i due decreti attuativi relativi al Superbonus 110%, vale a dire
il decreto sui requisiti tecnici che individua i massimali di costo per ciascun tipo di intervento in relazione ai materiali e le modalità dei controlli a campione;
il decreto sulle asseverazioni dei lavori, necessarie per poter beneficiare delle detrazioni, che definisce le modalità di trasmissione e le caratteristiche del modulo da inviare agli organi coinvolti tra cui l'Enea.
Ora che i decreti hanno la firma del Ministro, verranno trasmessi agli altri Ministeri per acquisirne il concerto. Nel frattempo, è consentito utilizzare i prezziari regionali, che però - ha avvertito Patuanelli - “sono molto diversi tra loro e alcuni molto lacunosi e datati” e rischiano quindi di tagliare fuori alcune categorie di prodotto rendendo così difficile l'attuazione del Rilancio Italia e favorendo prodotti non di provenienza italiana.
Restiamo in attesa entro il 18 agosto dei decreti attuativi:
DECRETO MISE;
DECRETO DEI MASSIMALI;
PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.
Circolano molte bozze che rischiano di creare confusione: tra l'altro non è detto che le bozze escano come prodotte e possono andare incontro a correzioni oppure possono non uscire. Cerchiamo di pazientare ancora un pò.
Possiamo perciò andare in vacanza in santa pace! Buone vacanze a tutti!
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