L’apprendistato viene normato per la prima volta nel 1955, attraverso la Legge 25, come rapporto di lavoro speciale con contenuto formativo, dove “l’impresa è obbligata ad impartire o far impartire al lavoratore apprendista l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato” (art. 2).
I destinatari sono i giovani fra i 15 e i 20 anni, ma anche chi ha compiuto i 14 anni, purché abbia assolto l’obbligo scolastico. Insegnamento complementare obbligatorio e durata sono definiti dai contratti collettivi nazionali. L’orario è di 8 ore/giorno per 44 ore settimanali, con divieto di lavoro notturno.
L’obiettivo è di attribuire una qualifica tramite “l’addestramento pratico e l’insegnamento complementare”, che ha lo scopo di fornire all’apprendista “le nozioni teoriche indispensabili all'acquisizione della piena capacità professionale”.
L’apprendistato è quindi, in origine, un contratto che consente l’accesso al lavoro a giovani minorenni e che finalizza l’insegnamento esclusivamente all’acquisizione delle abilità legate alla qualifica.
La tipologia di contratto, in particolare negli anni ’50 e ’60 (boom economico), viene utilizzata massicciamente e con scarse attenzioni alle disposizioni formative, fino a che non si fa strada nella collettività l’effettivo riconoscimento del diritto all’istruzione per tutti, inclusi i giovani avviati precocemente al lavoro.
È però solo nella seconda parte degli anni novanta, con la Legge 196/97 (il cosiddetto “Pacchetto Treu”), che viene riaffermato il valore formativo dell’apprendistato.
La legge, infatti, diretta espressione del Patto per il Lavoro fra Governo e Parti Sociali del 1996 apporta alcune modifiche sostanziali dell’apprendistato (art. 16), nel più ampio quadro di riassetto della formazione professionale e degli strumenti di orientamento e supporto all’inserimento.
L’età viene innalzata a 16-24 anni (anche 26 in zone ad alta disoccupazione), la tipologia di contratto è estesa a tutti i settori, inclusa l’agricoltura, ed aperta a tutti i titoli di studio. Le agevolazioni contributive per le aziende sono accessibili solo nel caso di partecipazione del giovane apprendista alla formazione, che diventa esterna.
L’apprendistato assume quindi i contorni di un contratto a causa mista, strumento di ingresso al mondo del lavoro, che collega scuola ed azienda.
La disciplina dell’apprendistato continuerà ad evolversi fino all’emanazione del Testo Unico dell’apprendistato (D.Lgs. 167 del settembre 2011), in uno scenario che vede:
Cambiamenti e rimodulazioni costanti del sistema educativo-formativo,
La modifica del Titolo V, parte seconda della Costituzione (L. Costituzionale 3/2001), con attribuzione esclusiva della potestà legislativa in materia di formazione professionale alle Regioni
Una lentissima applicazione delle norme vigenti, che ne vanificano di fatto l’efficacia
Di particolare importanza è il D.Lgs. 276/2003 (cosiddetta “Riforma Biagi”, Titolo VI, capo I, artt. 47 - 53) che rimodula completamente l’istituto dell’apprendistato, introducendo per la prima volta tre diverse tipologie di contratto:
Per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
Professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale
Per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
Il primo, rivolto a giovani di 15 anni, è finalizzato all’ottenimento della qualifica e prevede formazione esterna od interna su standard formativi di qualifica (CCNL) e profili formativi demandati alle Regioni, riconoscimento di crediti e bilancio di competenze.
Il terzo, per l’ottenimento di un diploma o per percorsi di alta formazione, include titoli universitari e dottorato ed è rivolto a giovani fra i 18 e i 29 anni, con deroga a 17 anni per chi ha già conseguito una qualifica.
Il decreto prevede inoltre che, in assenza di decisioni regionali, si rinvii alla contrattazione collettiva o alle Parti Sociali in accordo con le singole Istituzioni di riferimento.
Il D.Lgs. 167/2011 interviene nella situazione esistente di norme che si sovrappongono e rendono difficile la concreta applicazione dell’istituto, semplificando le disposizioni in maniera radicale (7 articoli) ed innovando la disciplina.
L’apprendistato si configura quale strumento privilegiato di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, finalizzato alla formazione e all’occupazione e, con assoluta novità, è alla contrattazione collettiva nazionale che viene demandato il compito della definizione di dettaglio della disciplina e dell’uniformità dell’applicazione della norma sul territorio nazionale.
Vengono quindi definite 3 tipologie di apprendistato:
Per la qualifica e il diploma professionale
Professionalizzante o di mestiere
Di alta formazione e ricerca
A queste tre tipologie se ne aggiunge un'altra, in deroga all’età anagrafica, che ne rende possibile l’impiego anche per la (ri)qualificazione di lavoratori in mobilità.
Sono inoltre stabilite alcune disposizioni comuni a tutte le tipologie alle quali la contrattazione collettiva deve attenersi, in modo da garantire l’uniformità (forma scritta del contratto, divieto di retribuzione a cottimo, salario d’ingresso, tutor aziendale, tutele, ecc.).
La formazione è diversificata per tipologia, con un ruolo di Regioni e Province autonome meno preponderante per l’apprendistato professionalizzante e più ampio per il contratto di primo e terzo livello. In ogni caso, le Regioni intervengono previo accordo in Conferenza Stato Regioni e sentite le Parti Sociali (contratto primo livello) o in accordo con organizzazioni sindacali e ad altri attori locali coinvolti (Università, Istituti Tecnici, ecc.). Per quest’ultima tipologia, nell’eventualità di inerzia regionale, le singole imprese possono convenzionarsi direttamente con i soggetti formativi.
Gli incentivi legati all’Apprendistato vengono in gran parte confermati, ma data la natura del contratto, l’inadempienza parziale o totale rispetto alla formazione è sanzionata, con responsabilità piena del datore di lavoro. Sono sanzionabili anche le inadempienze legate alle disposizioni di contrattazione collettiva nazionale previste.
Fra il 2012 e 2013 la Legge 92/2012 (Legge Fornero) e il D.L. 76/2013 (“Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto – IVA – e altre misure finanziarie urgenti”, convertito con modificazioni dalla L. n. 99 del 9 agosto 2013) apportano alcune modifiche di dettaglio al T.U., fra cui, il D.L. 76/2013 introduce la possibilità, dopo l’ottenimento del titolo triennale o qudriennale, di trasformare il contratto di apprendistato di primo livello in professionalizzante.
Ma è il D.Lgs. 81/2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", cosiddetto “Codice dei contratti”, che interviene sulla disciplina in maniera sostanziale, abrogando lo stesso T.U.
Il Decreto (Capo V, artt. 41-47):
Ridefinisce le tre tipologie di apprendistato, riducendo quello di terzo livello ed ampliando il primo, che assume le caratteristiche attuali
Stabilisce la forma scritta del contratto, con inclusione in forma sintetica del piano formativo individuale, la durata, l’estensione delle tutele, gli obblighi per inserimento e assunzione
Demanda la disciplina del contratto alla contrattazione collettiva per quanto attiene a retribuzione (divieto di cottimo) e inquadramento specifico, tutor aziendale, finanziamento, registrazione e riconoscimento della formazione, registrazione della qualificazione professionale, prolungamento dell’apprendistato in caso di malattia o simile, forme e modalità di conferma in servizio.
In particolare, l’apprendistato di I° livello diventa possibile anche nei percorsi di studio di istruzione superiore e per la certificazione tecnica superiore (IFTS). E viene pienamente collocato nell’ambito del sistema duale e strutturato in modo che la formazione in azienda sia complementare e si integri con quella erogata dalle istituzioni educativo-formative del sistema IeFP, ai sensi del D.Lgs. 226/2005.
La regolamentazione di dettaglio della tipologia è demandata alle Regioni ovvero al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali in caso di inerzia.
Vengono stabilite le possibilità di proroga e viene completamente riformulata la retribuzione degli apprendisti, con un’ampia riduzione dei costi a carico delle imprese.
Viene anche stabilito per le aziende l’obbligo di sottoscrivere un protocollo con le scuole, che avranno la responsabilità della stesura del Piano Formativo Individuale, in collaborazione con la stessa azienda.
Un successivo decreto dovrà definire i criteri di realizzazione dei percorsi, il monte ore della formazione sulla base di indicazioni di massima date, i requisiti delle aziende ospitanti, il modello di protocollo.
Un ulteriore decreto interministeriale dovrà stabilire gli standard formativi e dei percorsi.
Le competenze potranno essere riconosciute e registrate ai sensi del D.Lgs. 13/2013.
L’apprendistato di terzo livello, seppure ridotto, viene ridefinito in analogia al primo livello in relazione alla sottoscrizione del Protocollo, alla formazione esterna, alla retribuzione.
In attuazione del D.Lgs. 81/2015, il 12 ottobre 2015 viene emanato il Decreto Interministeriale (Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze) di definizione degli standard (livelli essenziali prestazioni) e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato di I e III livello.
Il Decreto regolamenta gli elementi formativi e contrattuali delle due tipologie e, in particolare:
Requisiti del datore di lavoro
Durata dei contratti, in generale non inferiore a sei mesi e non superiore alla durata ordinamentale del percorso, con deroghe esplicite
Standard formativi per tipologia di percorso (contenuti e modalità di utilizzo del PFI, allegato e integrante il decreto; la percentuale di formazione esterna per tipologia e anno di inserimento)
Requisiti dei tutor formativo e aziendale
Valutazione, validazione e/o certificazione delle competenze
A completamento, il 18 maggio 2016, Confindustria e Sindacati dei lavoratori, siglano un Accordo Interconfederale che, valutata l’opportunità di sostenere l’attuazione dei percorsi, precisa:
Inclusione della formazione su salute e sicurezza nel PFI
Inquadramento degli apprendisti
Retribuzione in percentuale rispetto all’inquadramento
Ricorso alla normativa riguardante l’apprendistato professionalizzante in assenza di regolamentazione della contrattazione collettiva
La Regione Marche recepisce le disposizioni dei Decreti nazionali con la DGR n.485 e DGR n.1045, entrambe del 2016.
Con la prima definisce gli standard formativi dell’apprendistato per l’ottenimento della qualifica e del diploma professionale e per la certificazione dell’istruzione tecnica superiore.
Con la seconda regolamenta gli standard formativi dell’apprendistato per l’ottenimento del diploma di istruzione superiore, per l’anno integrativo di accesso all’Esame di Stato e per le attività riguardanti i Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti (CPIA).
Il lavoro regionale su queste tipologie di apprendistato è conseguente alla Convenzione stipulata (gennaio 2016) fra Ministero del Lavoro e Regione Marche e relativa alla sperimentazione del sistema duale.
Sulla base della normativa nazionale e dei DPR/DPCM relativi agli standard formativi specifici, la Regione dettaglia tutti gli aspetti connessi ai percorsi in questione, definendo il monte ore ordinamentale per qualifica e diploma IeFP (1056 ore), con particolare attenzione al Protocollo fra azienda e istituzione formativa, PFI, Dossier individuale.