L’Alternanza Scuola-Lavoro viene normata inizialmente nel 2003 con la Legge Delega n. 53. Questa (artt. 2 e 4) prevede la possibilità, nell’ambito del sistema educativo-formativo, di svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni in alternanza fra studio e lavoro, o con contratto di apprendistato, sulla base di convenzioni con le imprese e/o i loro organismi di rappresentanza e/o le Camere di Commercio, con enti pubblici e soggetti di terzo settore. Le competenze acquisite sono certificate con relativa possibilità di riconoscimento dei crediti.
Le modalità attuative sono rinviate ad un successivo decreto.
Il decreto di attuazione della L. 53/2003 è il D.Lgs. 77 del 15 aprile 2005 che definisce per l’alternanza le finalità di personalizzazione del percorso di studi, di orientamento e facilitazione dell’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, di sviluppo del territorio grazie all’integrazione fra gli attori socio-economici locali.
Il decreto pone le basi, anche in relazione a studenti disabili, per l’organizzazione e la qualità dei percorsi e per la certificazione degli esiti di apprendimento. A supporto è prevista la costituzione di un Comitato Nazionale di monitoraggio e valutazione.
Riformata nel 2015, con la Legge 107 – “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (Buona Scuola), l’alternanza diventa obbligatoria nel triennio finale delle Scuole Superiori (inclusione nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa), con la previsione di almeno 400 ore per Istituti ad indirizzo Professionale e Tecnico e 200 ore per i Licei.
Alle organizzazioni presso cui è possibile svolgere le attività si aggiungono ordini professionali, organismi del mondo della cultura, dell’arte e dello sport. È possibile svolgere i percorsi nelle organizzazioni, ma anche in forma di impresa formativa simulata; in integrazione con le lezioni scolastiche, ma anche al di fuori dell’orario scolastico e all’estero.
È istituito, presso le Camere di Commercio, il Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola–Lavoro, in cui sono visibili imprese ed enti disponibili a svolgere i percorsi (area pubblica e consultabile liberamente) e dove sono raccolti dati specifici degli stessi enti (area non consultabile).
È inoltre previsto un regolamento per la stesura di una Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza.
La Carta viene presentata, fra gli altri strumenti e dispositivi, il 16 dicembre 2017 durante gli Stati Generali dell’alternanza, organizzati presso il MIUR, insieme alla Piattaforma digitale per la migliore organizzazione dei percorsi.
La Carta definisce i diritti degli studenti, dall’informazione preventiva alla co-progettazione, alla formazione, al tutoraggio, alla tutela di salute e sicurezza, alla certificazione degli apprendimenti, fino alla valutazione diretta e alle modalità di reclamo. Ma anche i doveri, dal rispetto della riservatezza e delle regole comportamentali ed organizzative dell’ente di accoglienza, al monte ore minimo di frequenza, al contributo al monitoraggio del percorso, alla stesura della relazione conclusiva.
Nell’ambito della Piattaforma è a disposizione degli studenti un “bottone rosso” per segnalare le situazioni di criticità.
Nel 2018 viene siglato un Protocollo d’Intesa fra il MIUR e il Consiglio Nazionale della Ricerca (CNR) di durata triennale per la “promozione dell’alternanza scuola lavoro con modalità gestionali innovative”, finalizzato a supportare la realizzazione di qualità dei percorsi e che istituisce, fra l’altro, il Comitato paritetico per il monitoraggio e la valutazione delle iniziative di alternanza.
Nell’anno scolastico 2017–2018 entrano a regime anche i percorsi rivolti agli studenti di classe V.
Con la Legge di Bilancio 2019 (L.145 del 30 dicembre 2018, art. 1, commi 784 - 787), dall’anno scolastico 2018/2019, l’alternanza viene ridefinita in “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO) e ridotta nella sua durata a:
210 ore minime complessive nel triennio finale degli Istituti Professionali;
150 ore minime complessive nel secondo biennio e quinto anno degli Istituti Tecnici;
90 ore minime complessive nel secondo biennio e quinto anno dei Licei.
La Legge prevede anche delle Linee Guida a cura del MIUR, complete di modulistica, emanate con D.M. n. 774 del 04 settembre 2019.
Le Linee guida precisano in dettaglio lo scenario di riferimento europeo e nazionale, la dimensione orientativa e legata alle competenze trasversali (Raccomandazione Consiglio Europeo, 22 maggio 2018), gli snodi chiave e strategici per la realizzazione dei percorsi, la partecipazione e i diritti e doveri degli studenti, le tutele e gli aspetti assicurativi, i percorsi e il raccordo con l’esame di Stato, le risorse finanziarie.
Il documento è completato con appendici mirate e facsimili della modulistica necessaria.
Gli studenti in PCTO, sebbene non siano in rapporto di lavoro e quindi non abbiano diritto a retribuzione, per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sono equiparati a tutti gli effetti ai lavoratori dipendenti, hanno quindi diritti e obblighi analoghi.
La normativa di riferimento è il D.Lgs. 81/2008, in particolare:
Equiparazione a lavoratori: art. 2, comma 1, lett. a
Obblighi dei lavoratori: art. 20
Formazione sicurezza: art. 37, comma 1, lett. a, comma 2 e ss. mm.
Sorveglianza sanitaria: art. 41
Dispositivi di protezione individuale: art. 76