L'Apprendistato di I° livello è un percorso in cui scuole, enti formativi, studenti e imprese lavorano insieme per strutturare e portare a termine un percorso che ha la duplice finalità:
per lo studente, di ottenere un diploma o una qualifica professionale, lavorando
per l'azienda, di inserire in azienda un lavoratore, formandolo
Affinché il percorso di Apprendistato sia efficace e porti vantaggio a tutte le parti coinvolte, è necessario seguire delle procedure specifiche, stabilite dalle norme vigenti:
I percorsi di Apprendistato nascono dalla collaborazione tra aziende e istituzioni formative, che co-progettano percorsi su misura per ogni apprendista.
In molti casi sono le scuole o gli enti formativi ad individuare le aziende ed entrare in rete con loro.
Possono essere anche gli stessi studenti che, interessati ad un percorso di Apprendistato, individuano un’azienda di riferimento e coinvolgendo la scuola, vi entrano in contatto.
L’impresa che vuole assumere un Apprendista deve individuare un centro di formazione professionale o scuole secondarie di secondo grado che offrano agli studenti percorsi formativi nel settore aziendale.
Fare rete con le associazioni di categoria aiuta invece le aziende ad avere maggior supporto, confronto e scambio di buone pratiche.
Una volta in rete, l'isituzione formativa supporta l'impresa nella verifica dei requisiti necessari, secondo le nome.
Di base, per poter ospitare percorsi di Apprendistato l’impresa deve garantire:
Spazi adeguati che consentano lo svolgimento delle attività previste e siano accessibili (nel caso di apprendisti con disabilità sarà necessario garantire il superamento delle barriere architettoniche)
Attrezzature idonee in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, che garantiscano un’esperienza efficace e condizioni di sicurezza agli apprendisti
Competenze professionali adeguate che consentano un idoneo affiancamento formativo degli apprendisti da parte di un tutor interno
Il contratto di Apprendistato prevede la stipula di un protocollo tra il datore di lavoro e l’istituzione formativa (D.I. del 12 ottobre 2015) che definisce gli obblighi e le responsabilità di entrambi nella strutturazione e realizzazione del percorso di Apprendistato.
Il protocollo, in particolare, stabilisce:
Durata e tipologia del percorso di apprendistato
Modalità di selezione degli apprendisti (misure di diffusione e informazione, modalità di presentazione delle domande e di individuazione degli apprendisti, secondo le norme vigenti)
Obbligatorietà della redazione e sottoscrizione del Piano Formativo Individuale, co-progettato da istituzione formativa, azienda ospitante e studente
Suddivisione delle responsabilità tra datore di lavoro e istituzione formativa
Monitoraggio del regolare ed efficace svolgimento dell'Apprendistato, svolto dall’istituzione formativa attraverso specifiche procedure
Valutazione e certificazione delle competenze, effettuata dall’istituzione formativa con il coinvolgimento della struttura ospitante. Le modalità specifiche sono stabilite nel Piano Formativo Individuale (competenze previste, criteri di valutazione, misure di sostegno e recupero)
Decorrenza e durata del Protocollo e criteri di rinnovo
Il periodo minimo di apprendistato è di almeno 6 mesi e può essere avviato sia a inizio anno formativo che a percorso iniziato.
La durata massima varia a seconda del titolo di studio che si vuole conseguire:
3 anni per la qualifica professionale (IeFP)
4 anni per il diploma professionale (IeFP); 1 solo anno se già in possesso di qualifica professionale
4 anni per il diploma di istruzione secondaria superiore
2 anni per il corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di stato
1 anno per il certificato di istruzione tecnica superiore (IFTS)
Il contratto di Apprendistato di I° livello può essere prorogato fino ad 1 anno in caso di:
Mancato conseguimento del titolo previsto al termine del periodo di Apprendistato
Necessità di acquisire le competenze necessarie per ottenere il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di istruzione secondaria superiore
Il numero degli apprendisti che l'azienda può ospitare varia a seconda del numero dei dipendenti (salvo diverse previsioni di legge o dei CCNL):
Aziende con più di 10 dipendenti: 3 apprendisti ogni 2 figure specializzate presenti in organico
Aziende con 3-9 dipendenti: 1 apprendista ogni figura specializzata presente in organico
Aziende con meno di 3 dipendenti: massimo 3 apprendisti
L'impresa può selezionare gli apprendisti tra studenti con cui ha già avuto precedenti rapporti di Alternanza Scuola-Lavoro o tra una rosa di candidati preselezionati dall’istituzione formativa, nel rispetto dei principi di “trasparenza e pari opportunità di accesso” (D.I. del 12 ottobre 2015).
La selezione si basa sui requisiti richiesti dall'azienda, ma mira a realizzare in maniera efficace gli obiettivi di apprendimento definiti dall'istituzione formativa. In questo modo lo studente ha accesso al percorso più coerente al suo profilo personale e alle sue aspirazioni, mentre l'impresa ha la possibilità di conoscere e formare un lavoratore da inserire potenzialmente in organico alla fine del percorso.
In questa fase vengono anche individuati il tutor formativo e il tutor aziendale.
Il percorso formativo di Apprendistato viene co-progettato dall’istituzione formativa e dall’azienda ospitante, con il diretto coinvolgimento dell’apprendista. Il contenuto specifico della formazione prevista viene inserito nel Piano Formativo Individuale, che deve essere sottoscritto da tutti e 3 i protagonisti.
La co-progettazione di questo documento è condizione necessaria all’avvio del contratto di Apprendistato.
Il Piano Formativo Individuale deve riportare:
Contenuto e durata del percorso formativo
Ripartizione oraria e organizzazione della formazione esterna ed interna
Dati di tutti i soggetti coinvolti nel percorso di apprendistato
Qualifica da acquisire al termine del percorso
Livello di inquadramento contrattuale dell’apprendista
Risultati previsti per l’apprendimento (competenze da acquisire tramite la formazione esterna ed interna)
Criteri di valutazione ed eventuali strategie di “sostegno e recupero” (cioè in che modo il tutor aziendale e il tutor formativo si coordineranno per valutare e promuovere l’apprendimento delle competenze da parte dell’apprendista)
Il Piano Formativo Individuale è un documento di estrema rilevanza, va allegato al contratto e ne è parte integrante. Se necessario, può inoltre essere modificato in corso d’opera in base alle esigenze emerse.
In relazione alla tipologia di titolo da conseguire e all'anno di frequenza, il monte ore della formazione esterna, rispetto all'orario ordinamentale, è:
per la qualifica professionale (IeFP), primo e secondo anno non oltre il 60%, nel terzo anno non oltre il 50%
per il diploma professionale (IeFP), non oltre il 50% per il quarto anno
per il diploma di istruzione secondaria superiore, non oltre il 70% per il secondo anno e non oltre il 65% per terzo, quarto e quinto anno
per il certificato di specializzazione tecnica superiore, non oltre il 50%
Il monte ore ordinamentale per i percorsi di IeFP di competenza regionale è per la Regione Marche di 1056 ore.
Nella pratica l'esperienza di Apprendistato integra l'attività formativa a scuola (formazione esterna) con l’attività lavorativa e formativa in azienda (formazione interna).
Parte delle ore passate in azienda sono quindi dedicate alla formazione dell’apprendista, che deve essere garantita.
Durante la permanenza in azienda, l'Apprendista è affiancato da un tutor aziendale che lo supporta nel processo di inserimento e nel percorso di formazione. Il tutor aziendale si rapporta costantemente con il tutor scolastico, nel rispetto e nella garanzia di un percorso di Apprendistato efficace per tutte le parti.
Nella pratica, il percorso si svolge sulla base di un calendario flessibile che integra le necessità dei soggetti coinvolti, gli obiettivi formativi e gli orari di scuola e azienda. Il percorso viene documentato attraverso il registro di presenza e un dossier individuale, dove vengono registrate tutte le attività portate avanti dall'apprendista. Vengono inoltre disposti spazi e strumenti utili alla formazione in azienda mentre le competenze sono valutate all'inizio, durante e alla fine percorso, per verificarne gli effettivi progressi.
I due tutor sostengono il ragazzo nello svolgimento delle varie attività e si occupano anche di:
Co-progettare il Piano Formativo Individuale
Curare l'integrazione tra i due ambiti formativi (interno e esterno)
Aggiornare il dossier individuale dell'apprendista
Assicurare l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite
L'orario di lavoro è stabilito dalla contrattualistica, nel rispetto dei limiti posti dalla normativa (D.Lgs. 66/2003 e L. 977/1967), anche relativa al lavoro minorile. Gli apprendisti con più di 15 anni hanno un orario massimo di 40 ore settimanali e 8 ore giornaliere. Gli apprendisti in obbligo scolastico (15 anni), possono invece lavorare per 35 ore settimanali e 7 ore giornaliere, con divieto di lavoro notturno.
Il passo decisivo per l’avvio dell'Apprendistato è la stipula del contratto di lavoro, redatto obbligatoriamente in forma scritta e integrato con il Piano Formativo Individuale.
Il contratto prevede un periodo di prova durante il quale apprendista e azienda possono recedere liberamente e un periodo di apprendistato vero e proprio da cui le parti possono recedere, ma con preavviso.
L'Apprendista può essere licenziato per giusta causa o giustificato motivo, tra cui anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi.
Il contratto di apprendistato definisce:
Il quadro normativo di riferimento
La durata del percorso di apprendistato
Riferimento al protocollo e al Piano Formativo Individuale
Il trattamento economico, distinto tra formazione interna, esterna e attività lavorativa
L'inquadramento effettivo ed eventuali vincoli
Il periodo di prova, recesso e termini di preavviso
L'orario di lavoro e formazione, ferie, permessi e riposo settimanale
Le tutele previdenziali e assistenziali (previdenza, assicurazioni contro infortuni sul lavoro, malattie professionali, invalidità e vecchiaia, assegni familiari, maternità, NASPI)
La stipula di un contratto di Apprendistato prevede notevoli vantaggi retributivi, contributivi e fiscali a favore dell'impresa.
La retribuzione può essere stabilita fino a due livelli inferiori rispetto a quella prevista per le mansioni che richiedono la qualifica a cui è finalizzato l’apprendistato. Inoltre, il calcolo viene fatto in percentuale rispetto alla retribuzione standard per lo stesso livello di inquadramento (non inferiore al 45% per il primo anno, al 55% per il secondo, al 65% per il terzo e al 70% per il quarto).
Le ore di formazione in azienda vengono retribuite al 10%, mentre le ore di formazione a scuola non sono retribuite
L’Aliquota contributiva prevista per i datori di lavoro, applicata sulla retribuzione effettiva dell’apprendista, è diversificata a seconda del numero di addetti, se inferiore/pari, o superiore a 9.
Ad esempio, le aziende con un numero di addetti inferiore o uguale a 9, per i primi 3 anni sono completamente esentate, mentre per il quarto anno, corrispondono un'aliquota del 10%.
Per l’Apprendistato di I° livello le aziende sono inoltre esentate dai contributi integrativi per i fondi interprofessionali, NASPI e di licenziamento.
Agevolazioni e incentivi sono confermati o modificati periodicamente dalle leggi di bilancio e/o da provvedimenti mirati.
Trovi qui i dettagli relativi al 2020.
Qualora l'azienda sia inadempiente rispetto all'erogazione della formazione, incorre in sanzioni economiche, quali:
Versamento della differenza tra l'importo di contributi versati e quelli dovuti, in riferimento al livello da raggiungere al termine dell'apprendistato, con maggiorazione del 100%
da 100 a 600€ in caso di mancata stipula del contratto in forma scritta e PFI (da 300 a 1500€ in caso di recidiva)
da 100 a 600€ in caso di mancato rispetto del divieto di retribuzione "a cottimo", del corretto inquadramento del lavoratore, della retribuzione in percentuale o della presenza di un tutor aziendale (da 300 a 1500€ in caso di recidiva)
Per la determinazione di tutti gli elementi di dettaglio utili alla stipula del contratto, come pure per la strutturazione della formazione e lo svolgimento corretto del percorso, è necessario che l'azienda, oltre alla normativa specifica dell'apprendistato, faccia riferimento anche al proprio CCNL di settore e, in assenza di regolamentazione, agli accordi interconfederali.
Il Ministero del Lavoro mette a disposizione delle tabelle di riferimento - approvate dalle parti sociali - utili a sostenere le aziende nella determinazione della tariffa oraria dell'apprendista.
Il contratto di Apprendistato nasce come contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Alla sua scandenza, quindi, il rapporto si trasforma automaticamente in contratto standard di lavoro subordinato a tempo indeterminato (a tutele crescenti).
Qualora il rapporto impresa-studente non sia fruttuoso, alla scadenza sia l'impresa che l'apprendista hanno la possibilità di recedere, senza bisogno di giusta causa, ma con preavviso.
In alternativa, il rapporto può essere trasformato in contratto di Apprendistato Professionalizzante, a patto che la durata complessiva dei due periodi di Apprendistato non ecceda quella prevista dalla contrattazione collettiva del lavoro (come previsto dall’art. 42, Comma 5, D.Lgs. n. 81 2015).
Prima della sua conclusone il contratto di apprendistato può essere prorogato di un anno con lo scopo di raggiungere la maturità professionale e l'IFTS, ma anche in caso di mancato conseguimento del titolo o nel caso di sospensione involontaria superiore a 30gg.
La costruzione di un buon progetto formativo e l’impegno di tutti i soggetti coinvolti sono una condizione importante affinché l’Apprendistato si trasformi in occasione di crescita e arricchimento reciproco, e ponga le basi per una possibile assunzione dell’Apprendista all'interno dell'azienda che lo ospita.
L'impegno delle parti coinvolte nel percorso di apprendistato è così rilevante e duraturo che l'inserimento stabile dell'apprendista nell'organizzazione è la sua conclusione naturale.
Al termine del percorso di Apprendistato, e a seguito della valutazione effettuata dall'istituzione formativa in collaborazione con l’azienda, le competenze acquisite dall’apprendista vengono certificate.
In caso di cessazione anticipata del contratto la certificazione delle competenze acquisite viene comunque garantita, a patto che siano stati svolti almeno 3 mesi di Apprendistato.
Per avere la certificazione finale del titolo di studio prevista dal percorso di apprendistato è invece necessario aver frequentato almeno il 75% della formazione (interna e esterna) prevista dal Piano Formativo Individuale, ottenendo così l'ammissione all'esame o il passaggio al successivo anno di percorso.
Quando i due tutor compilano congiuntamente il dossier individuale, hanno cura di:
Verificare la presenza dei documenti amministrativi relativi all’apprendistato (contratto, Piano Formativo Individuale, curriculum vitae dello studente, etc.)
Compilare la documentazione relativa alla certificazione delle competenze, dopo aver sostenuto azienda e apprendista nella valutazione delle competenze in ingresso, durante e alla fine del percorso
Accedi alla modulistica allegata al D.I. del 12 ottobre 2015 (pagg. 23 e seguenti).