Ministero dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO MESSINA
ORDINANZA N°70/07
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Messina
VISTA la lettera prot. n°51/II in data 30/01/2007, della Regione
Siciliana - Assessorato Beni Culturali ed Ambientali con la quale,
detto Assessorato ha richiesto l'istituzione di una zona regolamentata
marina in Località Torre Faro (Me) dove è stata accertata la presenza
di un relitto di interesse storico;
VISTA la Legge Regionale n° 21 emanata dalla Regione Sicilia in data
29/12/2003;
VISTO il D. Lgs. n° 42 del 22/01/2004 - Codice dei beni culturali e
del paesaggio;
RITENUTO NECESSARIO emanare norme atte a garantire e tutelare
l'integrità del richiamato relitto di interesse storico e promuovere
la valorizzazione del sito culturale sottomarino attraverso una
fruizione compatibile che consenta contestualmente un monitoraggio del
bene nel tempo;
VISTI gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione, nonché
l'articolo 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della
Navigazione;
RENDE NOTO
Che nello specchio acqueo individuato dalle coordinate di seguito
elencate, è stata accertata la presenza di un relitto di interesse
storico di età contemporanea.
ARTICOLO 1
All'interno dello specchio acqueo (individuato anche nella planimetria
allegata), di forma circolare avente raggio di mt. 150, incentrato nel
punto di coordinate geografiche:
· Lat. 38° 15',776 N Long. 015° 38',616 E;
È VIETATO:
· l'ancoraggio di qualunque unità;
· la pesca sia professionale che sportiva ad eccezione della pesca di
superficie del pesce spada con le feluche;
· l'immersione con apparecchi respiratori;
· ogni attività finalizzata al danneggiamento del relitto e/o
all'asportazione delle sue parti;
ARTICOLO 2
In deroga all'art. 1 della presente Ordinanza, potranno essere
rilasciate da questa Capitaneria di Porto delle autorizzazioni, a
seguito di istanza (come da stampati allegati) e previo Nulla Osta
della Soprintendenza del Mare - Regione Siciliana, per immersioni con
apparecchi respiratori per:
· finalità di ricerca scientifica;
· attività cine-fotografiche;
· attività di visite guidate subacquee.
Le visite guidate subacquee saranno autorizzate solo se organizzate da
centri di immersione/addestramento subacqueo regolarmente iscritti
alla C.C.I.A.A. e conformi alla disciplina di settore, e previa
autorizzazione ex art. 68. Cod. Nav. Detti centri di immersione/
addestramento dovranno fornire, alla fine di ogni attività subacquea,
una significativa documentazione video-fotografica del relitto alla
Soprintendenza del Mare, ai fini del monitoraggio dello stesso nel
tempo e saranno garanti che durante le immersioni non vengano
effettuate attività che possano danneggiare o depauperare il bene e il
suo contesto.
A richiesta le autorizzazioni dovranno essere prontamente esibite agli
Ufficiali e agli Agenti di Polizia Giudiziaria deputati al controllo.
I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti, sempre che
il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli Artt. 1174 e
1231 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili dei
danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza della propria
inadempienza;
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la
presente Ordinanza.
Messina li 16.07.2007
IL COMANDANTE
C. V. (CP) Antonino SAMIANI