NORMATIVE 

domande frequenti

1 - Mancato arrivo del tagliando adesivo del cambio di residenza per la carta di circolazione

Dal 1 ottobre 2020 il Ministero aggiorna la residenza nell'archivio nazionale dei veicoli, ma non invia più il tagliando adesivo con l'indicazione del nuovo indirizzo per la carta di circolazione, nemmeno per le variazioni di residenza precedenti al 1 ottobre 2020.

Il tagliando è spedito solo nel caso di ciclomotori. 

Sul sito www.ilportaledellautomobilista.it è disponibile, se necessario, l'attestazione della residenza registrata negli archivi informatici del Ministero.

Per scaricare l'attestazione occorre

- accedere al sito www.ilportaledellautomobilista.it dopo essersi registrati

- selezionare la voce di menù "Accesso ai servizi" e poi "Attestato di residenza".

Se l'indirizzo di residenza non risulta correttamente aggiornato oppure se ci sono problemi di registrazione al sito www.ilportaledellautomobilista.it occorre contattare

- email uco.dgmot@mit.gov.it

oppure

- numero verde 800232323 (purtroppo è un servizio spesso occupato: per parlare con l'operatore, nei periodi di maggior traffico e di minor presenza di personale, occorre comporre più volte il numero, consecutivamente, senza pause tra un tentativo e l'altro).

Per ricevere assistenza nel caso di residenza non correttamente aggiornata occorre specificare nome, cognome, luogo e data di nascita, numero patente, numero eventuale targa, data del cambio di residenza, nuovo indirizzo di residenza completo dell'indicazione della provincia e del c.a.p.


2 - Mancato arrivo del duplicato della patente o della carta di circolazione oppure della patente rinnovata

Per informazioni è necessario contattare

- email uco.dgmot@mit.gov.it

oppure

- numero verde 800232323 (purtroppo è un servizio spesso occupato: per parlare con l'operatore, nei periodi di maggior traffico e di minor presenza di personale, occorre comporre più volte il numero, consecutivamente, senza pause tra un tentativo e l'altro).

Per ricevere assistenza occorre specificare nome, cognome, luogo e data di nascita, numero patente (per il duplicato della patente), numero targa (per il duplicato della carta di circolazione). In più, nel caso di mancato arrivo della patente a seguito di rinnovo, occorre precisare anche la data della visita medica, allegare la copia della ricevuta della visita e indicare un eventuale indirizzo di recapito alternativo (completo di provincia, c.a.p. e nome e cognome presente sul citofono se diverso dal proprio).


Proroghe in vigore per esami di teoria e fogli rosa:

- esame teoria - chi ha presentato la domanda di conseguimento patente nel 2020 può svolgere la prova di teoria entro il 31 dicembre 2021, mentre chi l'ha presentata dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 (attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria) può svolgere la prova entro 1 anno (e non entro sei mesi) dalla data di presentazione e accettazione della domanda (proroga prevista dall'art.5 del decreto-legge 30 aprile 2021 n.56)

- fogli rosa - i documenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 (attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria) sono prorogati fino 29 giugno 2022 (novantesimo giorno successivo al 31 marzo 2022, attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria) sempre che non siano già stati rinnovati nella validità.

Per i dettagli: Circolare 27 dicembre 2021 prot.39841


4 - Veicoli: proroghe di validità dei documenti e nuove scadenze per emergenza coronavirus

Revisione veicoli:

sulla base delle ultime norme emesse in questo periodo di emergenza sanitaria, i veicoli immatricolati in Italia di categoria M (es. auto, autobus, autocaravan), N (es. camion, autoarticolati) e O3-O4 (rimorchi di massa maggiore di 3,5 t.) con revisione scaduta tra ottobre 2020 e giugno 2021 possono circolare fino a 10 mesi dopo la scadenza normale (secondo il Regolamento UE 2021/267 - articolo 5).

Per i veicoli di categoria M, N, O3, O4 con revisione scaduta dopo giugno 2021 e per i veicoli di categoria L (es. moto, ciclomotori, minicar) e O1-O2 (rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.) non sono ci sono proroghe applicabili. 

Per la descrizione completa delle diverse categorie dei veicoli: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285!~art47!vig=

Per una sintesi delle proroghe previste: Circolare del Ministero dell'interno 9 marzo 2021 prot.300-A-2132-21-115-28 (allegato 3). 

In caso di dubbi occorre contattare:

- il seguente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale motorizzazione  

- il seguente ufficio del Ministero dell'interno, che è l'ente che fornisce le indicazioni operative agli organi di polizia stradale (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili urbani): Ministero dell'interno - Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato

- la locale Prefettura, che è l'ente locale dipendente dal Ministero dell'interno: Elenco Prefetture 

Altre proroghe per documenti e per pratiche per i veicoli (ad esclusione delle revisioni e delle operazioni di visita e prova previste dagli articoli 75 e 78 del Codice della strada): Circolare 8 maggio 2020 prot. 2999.   

Per maggiori informazioni occorre contattare: http://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=13&id_cat=-1&id_doc=14305

Per notizie sul "bonus veicoli sicuri" occorre leggere la Faq 9.


5 - Patenti e documenti di guida: proroghe per il rinnovo patente, CQC, certificati medici e altri documenti per emergenza coronavirus

Rinnovo patente

Sulla base di diverse e recenti norme nazionali e dell'Unione europea, per circolare in Italia, le patenti di guida italiane con scadenza tra 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022 sono valide fino al 29 giugno 2022 (novantesimo giorno successivo al 31 marzo 2022, attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria).

Per circolare negli altri Paesi membri dell’UE le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza

- tra 1° febbraio 2020 e 31 maggio 2020 sono valide fino a 13 mesi dopo la scadenza normale 

- tra 1° giugno 2020 e 31 agosto 2020 sono valide fino al 1° luglio 2021

- tra 1° settembre 2020 e 30 giugno 2021 sono valide fino 10 mesi dopo la scadenza normale

Queste proroghe non si applicano alla patente di guida quale documento di riconoscimento.

Per dettagli e per conoscere le proroghe per gli altri documenti di guida (es. CQC):

- Circolare 27 dicembre 2021 prot.39841

La proroga per il rinnovo della patente vale anche per chi ha l'obbligo di visita in Commissione medica locale (CML) per patologie.

Le patenti scadute prima del 31 gennaio 2020 non possono avere la validità prorogata, non hanno diritto ad alcun permesso provvisorio, non consentono di circolare.

Il rinnovo della patente è effettuato dai medici certificatori presso le ASL e le Commissioni mediche locali - CML (che dipendono dalla Regione), presso le agenzie di pratiche auto (che sono vigilate dalla Provincia/Regione) e presso alcuni studi medici privati.

A causa dell'emergenza da coronavirus, le ASL e le Commissioni mediche locali hanno ridotto o sospeso il servizio. Nel caso non fosse possibile fare la visita presso una ASL, se non si ha l'obbligo di fare il rinnovo in Commissione medica locale, occorre rivolgersi ai medici certificatori presso le autoscuole e presso gli studi medici privati.

Per sapere quali sono i medici certificatori del territorio si può consultare https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/servizi-online-ricerca-medici-certificatori oppure contattare l'Ufficio motorizzazione.

I permessi provvisori di guida rilasciati per visita prenotata in CML in una data oltre la scadenza della patente, se scadono tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 (attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria) sono prorogati fino 29 giugno 2022 (novantesimo giorno successivo al 31 marzo 2022, attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria). 

Per la gestione delle patenti soggette a provvedimenti della Prefettura, con obbligo di visita in CML, occorre rivolgersi alla Prefettura e consultare la Circolare del Ministero dell'interno 18 maggio 2020 n. 300/A/3497/20/115/28