EQUIPOLLENZE DEI TITOLI DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA

EQUIPOLLENZE DEI TITOLI DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA

EQUIPOLLENZE DEI TITOLI DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA RILASCIATI IN ITALIA PRIMA DEL 19 GENNAIO 2013

Ai sensi del citato art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, le patenti conseguite entro il 18 gennaio 2013 conservano la loro efficacia: pertanto il titolare di tali patenti rimarrà comunque abilitato alla guida di quei veicoli che la stessa gli consentiva, al tempo in cui è stata conseguita, secondo la tabella di equipollenza di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 59 del 2011.

Tanto premesso, sulla base dei predetti riferimenti normativi, più in dettaglio si rappresenta quanto segue:

le patenti di categoria A1 o A, conseguite entro il 18 gennaio 2013, abilitano solo in Italia alla guida di tricicli e quadricicli, senza limitazioni: tali abilitazioni nazionali non sono annotate sulla patente;

• le patenti di categoria A1 non devono rispettare il rapporto potenza/massa <= 0,10 kW/kg;

• le patenti di categoria A conseguite per accesso graduale dal 19 gennaio 2011 (e quindi ancora non divenute A senza limitazioni) abilitano - per i due anni successivi alla data di conseguimento - alla guida di motocicli di potenza <= 25 kW e rapporto potenza/massa <= 0,16 kW/kg; inoltre, non devono rispettare il limite di non derivare da una versione che sviluppi più dei doppio della potenza massima consentita. Decorsi due anni dalla data del conseguimento, abilitano alla guida di motocicli senza limitazioni, senza necessità di dover sostenere alcuna prova pratica di guida;

• le patenti di categoria BE abilitano alla guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria B e di rimorchio > 750 kg, ma non devono rispettare il limite di massa massima autorizzata del complesso <= 7000 kg;

• le patenti di categoria C e CE, di cui sia titolare un conducente di età inferiore a 21 anni, non titolare di CQC per il trasporto di cose senza codice 107, abilitano alla guida di veicoli di massa massima autorizzata <= 7500 kg, fino al compimento della predetta età;

• le patenti di categoria D e DE, conseguite entro la data del 30 settembre 2004 abilitano il titolare alla guida anche di veicoli rispettivamente di categoria C e CE. 

Alla luce di quanto fin qui esposto, nella tabella allegata alla presente circolare si indicano le categorie di patenti che saranno riportate sul duplicato di una patente conseguita entro il 18 gennaio 2013, con l’avvertenza che le predette categorie saranno indicate con la lettera maiuscola, se valide su tutto il territorio UE e SEE, o con la lettera minuscola, se valide solo sul territorio nazionale.