CALCOLO DI VALIDITÀ DELLA CQC

I conducenti con la CQC merci scaduta al 9/9/2916 e che NON hanno frequentato il corso di rinnovo, NON possono guidare e non potranno guidare fino a quando non si saranno iscritti al corso e lo avranno terminato e avranno presentato l'istanza di rinnovo.

La CQC scaduta il 9/9/2016 rimane comunque “rinnovabile” ancora per due anni, ovvero chi la possiede anche se non può guidare può comunque frequentare il corso per rinnovarla di 35 ore presso autoscuole o centri di formazione fino al 9/9/2018. 

Dopo questa data,per ottenerla di nuovo bisognerà frequentare un corso di formazione di 35 ore + esame.

Sanzioni:

per i conducenti che guidano con la CQC scaduta è prevista una sanzione minima di 108,50 € - 312,00 € e il ritiro del documento (art. 126 comma 11)

per i conducenti che guidano con la CQC ritirata, è prevista una sanzione che va dai 2004,00 € ai 8017,00 € e il fermo del veicolo. (art. 216 c.6)

circolare 19604 9 settembre 2016

il titolare di qualificazione CQC che ha presentato istanza di rinnovo di validità della stessa possa esercitare l'attività professionale, sul territorio nazionale, con la ricevuta di presentazione dell'istanza vidimata dall'Ufficio Motorizzazione civile, per un periodo non superiore a tre mesi.

Decreto Ministero dei Trasporti ­ 20/09/2013 ­ Procedure per corsi di qualificazione iniziale e periodica per conseguimento CQC

art 13 comma 11.

 Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire da tre anni e sei mesi  antecedenti la

 data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente.

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