ESAMI PER IL PASSAGGIO TRA LE PATENTI

Circolare del 22 Febbraio 2013  N°4857 affronta la questione delle categorie di patenti necessarie per la conduzione di macchine agricole e operatrici, tema assai delicato e importante per tutti i conducenti che oggi, in base all’art 116 comma 15 e 17, se vengono pizzicati alla guida di questi veicoli senza la patente “giusta”, rischiano di passare guai seri.

Proviamo a fare un po’ di chiarezza e iniziamo col dire che esiste una netta differenza tra "macchine agricole operatrici", definite dall'art. 57 del codice e che sono ad esempio:

e "macchine operatrici", di esclusivo impiego stradale e cantieristico, definite invece dall'art.58 che sono ad esempio:


Secondo la circolare la patente A1, conseguibile dall’età di 16 anni, è valida per la conduzione di macchine agricole e operatrici che circolano su strada e che non superano i:

(prima del 19.1.2013 era richiesta la patente di categoria A).

La patente B, conseguibile dall’età di 18 anni invece, abilita alla guida delle macchine agricole di qualunque tipo e dimensione: sia delle trattrici, sia delle macchine agricole operatrici, anche se eccezionali, come pure delle macchine operatrici di dimensioni e peso regolari.

La patente C diventa obbligatoria per legge solo per le macchine operatrici eccezionali, stradali o da cantiere, cioè quelle macchine operatrici che superano almeno uno dei seguenti limiti dimensionali o ponderali:

Per essere ancora più chiari, la patente C, conseguibile all’età di 21 anni, abilita alla guida di macchine operatrici industriali con caratteristiche di eccezionalità, omologate per circolare su strada e regolarmente immatricolate e riconoscibili da targa gialla con numeri rossi, che appartengono in gran parte alle seguenti categorie:

In sostanza il decreto modifica il codice solo per la parte che atteneva alla guida di macchine agricole di piccole dimensioni e che fino a prima del 19 gennaio 2013 potevano essere guidate con la patente A, mentre ora si potranno guidare con la A1.

Per quanto riguarda invece le sanzioni relative alla guida senza patente della categoria corrispondente, la legge prevede ora non solo il pagamento di una sanzione amministrativa assai salata, ma anche il “fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo”. E qualora non fosse possibile disporre  il “fermo amministrativo o la confisca del veicolo” allora si applicherebbe  …”la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi”.


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