Gli stranieri che hanno ottenuto la residenza in Italia possono guidare con la patente rilasciata nel proprio Paese solo per la durata di 1 anno (a partire dalla data di acquisizione della residenza).
Attualmente la conversione è permessa a tutti i cittadini di:
Attualmente la conversione è permessa solo ad alcune categorie di cittadini dei seguenti Paesi:
* Canada (personale diplomatico e consolare)
* Cile (personale diplomatico e loro familiari)
* Stati Uniti (personale diplomatico e consolare e loro familiari)
* Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
Il titolare di patente di guida UE o SSE acquisita la residenza anche “normale” in Italia:
- Deve convertirla ( che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera ) dopo 2 anni dalla residenza se la patente è "senza limiti" di validità amministrativa (detta disposizione è in vigore dal 19 gennaio 2013 - Prot. n° 6946 del 26 marzo 2014 ).
STATI EXTRACOMUNITARI
Austria Albania (valido fino al 25 dicembre 2019)
Belgio Algeria
Bulgaria Argentina
Cipro, Brasile (valido fino al 13 gennaio 2023)
Croazia Filippine
Danimarca Giappone
Estonia Israele (valido fino al 10 novembre 2018)
Finlandia Libano
Francia Macedonia
Germania Marocco
Gran Bretagna Moldova
Grecia Principato di Monaco
Irlanda Repubblica di Corea
Islanda Repubblica di San Marino
Lettonia Serbia (valido fino all'8 aprile 2018)
Liechtenstein Sri Lanka (valido fino al 4 marzo 2022)
Lituania Svizzera (valido fino all'11.06.2021)
Lussemburgo Taiwan
Malta Tunisia
Norvegia Turchia
Paesi Bassi Ucraina (valido fino al 29/05/2021)
Polonia Uruguay (valido fino al 17 maggio 2020)
Portogallo
Repubblica Ceca
Repubblica Slovacca
Romania
Slovenia
Spagna
Svezia
Ungheria
Conversione patenti: elenco aggiornato a gennaio 2018
Gli extracomunitari che hanno ottenuto la residenza in Italia possono guidare con la patente rilasciata nel proprio Paese solo per la durata di 1 anno (a partire dalla data di acquisizione della residenza). La patente deve però essere accompagnata da un Permesso internazionale di guida o una traduzione giurata della patente stessa.
Dopo:
• o si deve fare la conversione
• o si devono rifare gli esami della patente
La conversione infatti è possibile solo se tra l'Italia e il Paese d'interesse esistono degli accordi reciproci. Questi accordi possono avvenire in qualsiasi momento, dunque è fondamentale rivolgersi all'autoscuola che, dopo avere contattato la Motorizzazione, può dare le informazioni più aggiornate in tal senso.
La conversione senza esami è possibile solo se:
la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia
il titolare della patente è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (chi è residente da più di quattro anni dovrà sostenere l'esame di revisione)
Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.
Per chi vuole avere un'idea delle possibilità esistenti, rendiamo disponibile un elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti (l'elenco è pubblicato anche sul sito del ministero dei Trasporti).
Attualmente la conversione è permessa a tutti i cittadini di:
Albania (valido fino al 12 luglio 2026)
Algeria
Argentina
Brasile (valido fino al 13 gennaio 2023)
Filippine
Giappone
Libano
Macedonia
Marocco
Moldova
Principato di Monaco
Repubblica di Corea
Repubblica di San Marino
Sri Lanka (valido fino al 4 marzo 2022)
Svizzera (valido fino al 12 giugno 2026)
Taiwan
Tunisia
Turchia
Ucraina (valido fino al 24 gennaio 2027)
Attualmente la conversione è permessa solo ad alcune categorie di cittadini dei seguenti Paesi:
* Canada (personale diplomatico e consolare)
* Cile (diplomatici e loro familiari)
* Stati Uniti (personale diplomatico e consolare e loro familiari)
* Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)