RINNOVO PATENTI

DOCUMENTI necessari al rinnovo patente:

- PATENTE DI GUIDA in originale 

- Codice Fiscale

- Carta d'Identità

- 1 Foto tessera (capo scoperto e senza occhiali)

-Versamento pagoPa    9001

-Versamento papaPa    4028


Se la patente dovesse essere stata ritirata dalle forze dell'ordine in quanto si circolava con patente scaduta, al posto della patente sarà necessario avere con se copia in originale del verbale di ritiro.

Per monocoli, non esistendo più la categoria di patente speciale per questa patologia, è richiesto di portare il campo visivo eseguito non più di tre mesi prima della visita di rinnovo patente. Se si dovesse essere ancora in possesso di patente speciale bisognerà presentarsi anche con una copia dell'ultimo certificato medico rilasciato dalla commissione medica 

Visite Mediche in sede

GIOVEDÌ

 

SCADENZA PATENTE DI GUIDA

Tabella riepilogativa sulle validità delle patenti di guida

- Coloro che hanno compiuto 65 anni devono sottoporsi ad accertamento biennale se vogliono guidare autocarri di massa complessiva superiore a 3,5t, autotreni ed autoarticolati di massa complessiva non superiore a 20t, o macchine operatrici.

-  Coloro che hanno compiuto 65 anni, e fino a 68, per la guida di autotreni ed autoarticolati per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 20t devono munirsi di apposito attestato medico annuale.

-  Coloro che hanno compiuto 60 anni, e fino a 68, per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autosnodati o autoarticolati adibiti al trasporto di persone devono munirsi di apposito attestato medico annuale.

-  Per i diabetici trattati con insulina in possesso di patente C, D, CE o DE gli accertamenti hanno cadenza annuale, salvo periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità.

-  Eventuali limitazioni che riguardano la guida di autoveicoli di caratteristiche inferiori a quelle previste oppure la durata di validità della patente sono annotate sul documento stesso.

In tutti i casi, oltre alla conferma di validità della patente occorre sottoporsi agli accertamenti dei requisiti per la conferma del CAP quando prescritto. Per i titolari di KA e KB l’accertamento dei requisiti per la conferma di validità del certificato avviene ogni 5 anni  Dal 10.9.2008 il CAP KD è sostituito dalla CQC (carta di qualificazione del conducente) per patenti D, DE e dal 10.9.2009 occorre la CQC (carta di qualificazione del conducente) per conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di cose con veicoli per i quali occorre patente C, CE. La CQC dovrà essere rinnovata ogni 5 anni dopo aver frequentato apposito corso.



Se non si riceve la patente entro 15 giorni dalla data della visita medica occorre contattare:




RILASCIO PATENTI

DOCUMENTI necessari al rilascio patente:

- Codice Fiscale

- Carta d'Identità

- 1 Foto tessera (capo scoperto e senza occhiali)

- Certificato anamnestico

-Versamento C/C 4028

Codici da 01 a 99: codici armonizzati dell’Unione europea

CONDUCENTE (motivi medici)

01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi

01.01. Occhiali

01.02. Lenti a contatto

01.05. Occlusore oculare

01.06. Occhiali o lenti a contatto

01.07. Aiuto ottico specifico

02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione

03. Protesi/ortosi per gli arti

03.01. Protesi/ortosi per gli arti superiori

03.02. Protesi/ortosi per gli arti inferiori

 

MODIFICHE DEL VEICOLO

10. Cambio di velocità modificato

10.02. Selezione automatica del rapporto di trasmissione

10.04. Dispositivo di controllo della trasmissione adattato

15. Frizione modificata

15.01. Pedale della frizione adattato

15.02. Frizione manuale

15.03. Frizione automatica

15.04. Misura per impedire il blocco o l’azionamento del pedale della frizione

20. Dispositivi di frenatura modificati

20.01. Pedale del freno adattato

20.03. Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro

20.04. Pedale del freno a scorrimento

20.05. Pedale del freno basculante

20.06. Freno manuale

20.07. Azionamento del freno con una forza massima di ... N (*) [ad. esempio: “20.07(300N)”]

20.09. Freno di stazionamento adattato

20.12. Misura per impedire il blocco o l’azionamento del pedale del freno

20.13. Freno a ginocchio

20.14. Azionamento del dispositivo di frenatura assistito da una forza esterna

25. Dispositivo di accelerazione modificato

25.01. Pedale dell’acceleratore adattato

25.03. Pedale dell’acceleratore basculante

25.04. Acceleratore manuale

25.05. Acceleratore a ginocchio

25.06. Azionamento dell’acceleratore assistito da una forza esterna

25.08. Pedale dell’acceleratore sul lato sinistro

25.09. Misura per impedire il blocco o l’azionamento del pedale dell’acceleratore

31. Adattamenti e protezioni dei pedali

31.01. Set supplementare di pedali paralleli

31.02. Pedali sullo stesso livello (o quasi)

31.03. Misura per impedire il blocco o l’azionamento dei pedali dell’acceleratore e del freno quando i pedali non sono azionati dai piedi

31.04. Fondo rialzato

32. Sistemi combinati di freno di servizio e di acceleratore

32.01. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato tramite una mano

32.02. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato da una forza esterna

33. Sistemi combinati di freno di servizio, acceleratore e sterzo

33.01. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite una mano

33.02. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite due mani

35. Disposizione dei comandi modificata. (interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione ecc.)

35.02. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo

35.03. Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo

35.04. Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo

35.05. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo e senza rilasciare i meccanismi dell’acceleratore e dei freno

40. Sterzo modificato

40.01. Sterzo con forza massima di azionamento di ... N (*) [ad esempio “40.01 (140N)”]

40.05. Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto ecc.)

40.06. Posizione adattata del volante

40.09. Sterzo controllato tramite piede

40.11. Dispositivo di assistenza al volante

40.14. Servosterzo alternativo adattato controllato tramite una mano o un braccio Servosterzo alternativo adattato controllato tramite due mani o due braccia

42. Dispositivi di visione laterale/posteriore modificati

42.02. Dispositivo retrovisore adattato

42.03. Dispositivo interno aggiuntivo che permette una visione laterale

42.05. Dispositivo di visione degli angoli ciechi

43. Posizione del sedile del conducente

43.01. Altezza del sedile conducente che consente una visione normale e a distanza normale dal volante e dai pedali

43.02. Sedile conducente adattato alla forma del corpo

43.03. Sedile conducente con supporto laterale per una buona stabilità

43.04. Sedile conducente dotato di braccioli

43.06. Adattamento della cintura di sicurezza

43.07. Tipo di cinture di sicurezza con supporto per una buona stabilità

44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)

44.01. Impianto frenante su una sola leva

44.02. Freno della ruota anteriore adattato

44.03. Freno della ruota posteriore adattato

44.04. Acceleratore adattato

44.08. Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il cuoio con ambedue i piedi contemporaneamente e di tenere in equilibrio il motociclo in posizione di arresto e di stazionamento

44.09. Forza massima di stazionamento del freno della ruota anteriore ... N (*) [ad esempio “44.09 (140N)”]

44.10. Forza massima di azionamento del freno della ruota posteriore ... N (*) [ad esempio 44.10(240N)”]

44.11. Poggiapiedi adattato

44.12. Manubrio adattato

45. Solo per motocicli con sidecar

46. Solo per tricicli

47. Limitata a veicoli di più di due ruote in cui non è necessario l’equilibrio del conducente per l’avviamento, l’arresto e lo stazionamento

50. Limitata ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo) Lettere utilizzate in combinazione con i codici da 01 a 44 per ulteriori specifiche:

a: a sinistra

b: a destra

c: mano

d: piede

e: nel mezzo

f: braccio

g: pollice

 

CODICI RELATIVI A LIMITAZIONI DELL’USO

61. Guida in orario diurno (ad esempio: da un’ora dopo l’alba ad un’ora prima del tramonto)

62. Guida entro un raggio di ... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell’ambito della città/regione

63. Guida senza passeggeri

64. Velocità di guida limitata a ... km/h

65. Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di una patente di categoria almeno equivalente

66. Guida Senza rimorchio

67. Guida non autorizzata in autostrada

68. Niente alcool

69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN

50436. L’indicazione di una data di scadenza è facoltativa (ad esempio, “69” o “69” (1.1.2016)]

 

QUESTIONI AMMINISTRATIVE

70. Sostituzione della patente n. ... rilasciata da ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio “70.0123456789.NL”)

71. Duplicato della patente n. ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio “71.987654321.HR”)

73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1)

78. Limitata a veicoli con cambio automatico

79. [...] Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell’articolo 13 della presente direttiva.

79.01. Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car

79.02. Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero

79.03. Limitata a tricicli

79.04. Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 kg

79.05. Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg

79.06. Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3.500 kg

80. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni

81. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni

95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l’obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fi no a [ad esempio: “95(1.1.12)”]

96. Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 kg quando la massa limite complessiva supera 3.500 kg ma non sup. a 4.250 kg

97. Non autorizzata per la guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 (**)

 

- Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.

 

Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11

La patente scade al compleanno

La novità si applica ai documenti di guida di categoria A e B con durata ordinaria, ma non a quelli di categoria C e D, alla CQC ed ai casi di validità temporale ridotta e di rinnovo in Commissione medica o presso specialisti diabetologi della Asl

Sarà più facile ricordare quando rinnovare la patente di guida: la scadenza del documento ora corrisponde alla data del compleanno del conducente.

Sono state applicate, infatti, anche alla patente di guida le nuove disposizioni sulla scadenza dei documenti di identità e di riconoscimento previste dal "decreto semplificazioni" (decreto legge 9 febbraio 2012), come stabilito dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione con la circolare n. 7 del 20 luglio 2012 e confermato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la circolare n. 23907 del 7 settembre 2012.

La modifica riguarda solo le patenti A e B (AM, A1, A2, A, B1, B e BE) con scadenza ordinaria, cioè con durata non limitata.

Nulla cambia, invece, per le patenti C e D (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE), per le CQC (Carta di qualificazione del conducente) e per le patenti A e B rinnovate con visita effettuata da una Commissione medica locale o da medici Asl specialisti nell'area della diabetologia e delle malattie del ricambio.

L'allineamento tra le due date, scadenza patente e compleanno, avverrà progressivamente per tutti i conducenti man mano che rinnoveranno, alla scadenza consueta, il proprio documento. Per i neopatentati, invece, sarà immediato appena otterranno l'abilitazione alla guida.

Si parte il 17 settembre 2012. Da questa data, infatti, in occasione della visita di conferma di validità della patente o del primo rilascio delle categorie di patente indicate prima, la prossima scadenza verrà fatta coincidere con il giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successivi al termine di validità ordinario previsto dal Codice della strada.

In questo modo, solo al primo rilascio o rinnovo effettuati dal 17 settembre 2012, al documento verrà, di fatto, attribuita una validità superiore al periodo standard.

Ad esempio, una persona che compie gli anni il 15 dicembre, ha una patente B valida 10 anni ed effettua la visita di conferma di validità il 10 ottobre 2013, avrà il documento rinnovato fino al 15 dicembre 2023: cioè per 10 anni, dalla data della visita, più i giorni fino al compleanno.

Invece, dai rinnovi successivi, che quindi dovranno essere effettuati entro la data del compleanno, il documento verrà confermato per il periodo di validità ordinario calcolato a partire dalla data della scadenza e non dalla data della visita medica. Per questo motivo, se la visita medica è effettuata dopo la scadenza, la durata di validità del documento sarà quella standard, ma risulterà ridotta dei giorni fatti inutilmente trascorrere prima di chiedere il rinnovo.

Ad esempio, una persona che ha una patente con validità di 10 anni che scade il 15 dicembre 2023, ormai allineata al compleanno, avrà il documento rinnovato fino al 15 dicembre 2033, sia che effettui la visita medica prima del 15 dicembre, sia che la effettui dopo. 






- Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie A, B, B + E e delle sottocategorie A1 e B1

- Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, C + E, D, D + E e delle sottocategorie C1, C1 + E, D1 e D1 + E.



NORMATIVA PER IL RILASCIO E RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA



Art. 322. Regolamento di Attuazione

Requisiti visivi

1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.

2. Per il conseguimento o la conferma di validità della patente di guida per motoveicoli od autoveicoli delle categorie A e B occorre possedere un'acutezza visiva non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsias differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.

3. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per gli autoveicoli delle categorie C, D, E occorre possedere un'acutezza visiva pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purchè la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, e l'acutezza visiva non corretta sia almeno pari ad un decimo per ciascun occhio.

4. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non può essere, del pari, superiore a tre diottrie.

5. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non potrà essere superiore a tre diottrie sia positive che negative.

6. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.

7. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche positive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l'uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace.

8. L'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto.

9. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari è considerato, in sede di esame, come visus naturale.

10. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.

11. Le patenti di guida della categoria C, D, E non devono essere rilasciate nè confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa.

12. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte della commissione medica locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui esito sarà subordinato il rinnovo della patente di guida.

13. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato dovrà essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potrà indicare l'opportunità che la validità della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni.


Art. 324. Regolamento di Attuazione

Valutazione psicodiagnostica e test psicoattitudinali

1. Per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E e per le patenti speciali delle categorie C e D, sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione.

2. Nel caso sia richiesta, ai sensi dell'articolo 119, comma 9, del Codice, una valutazione psicodiagnostica, devono essere effettuate, oltre alle prove di cui al comma 1, anche altre prove di attenzione, di percezione e, su specifica indicazione del medico o della commissione medica richiedente, prove di valutazione della personalità. In ogni caso gli psicologi che procedono alle valutazioni previste dal presente articolo devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'articolo 119, comma 9, del Codice, di una specifica formazione nel settore della sicurezza stradale.


Art. 325. Regolamento di Attuazione

Requisiti visivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D

1. Possono conseguire o ottenere la conferma di validità o essere sottoposti alla revisione della patente speciale delle categorie A e B:

a) i monocoli che abbiano nell'occhio superstite un'acutezza visiva non inferiore ad otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;
b) coloro che abbiano in un occhio un'acutezza visiva inferiore a un decimo non correggibile con lenti e nell'altro occhio un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;
c) coloro che, pur non avendo un'acutezza visiva pari al minimo prescritto per la patente di guida delle categorie A e B, posseggono tuttavia un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi complessivi con un minimo di un decimo nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purchè la differenza di rifrazione fra le due lenti non sia superiore alle tre diottrie;
d) coloro che raggiungono i minimi di visus prescritti dalle lettere a), b) e c) anche soltanto con l'adozione di lenti a contatto.

2. Ove ricorra il caso, i valori diottrici delle lenti devono essere calcolati come stabilito per il rilascio, la conferma e la revisione delle patenti di guida delle categorie A e B.

3. Le correzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 devono essere tollerate ed efficaci.

4. Gli interessati di cui alle lettere a) e b) devono possedere campo visivo normale e senso cromatico sufficiente nell'occhio superstite o migliore, nonchè sufficiente visione notturna. Quelli di cui alle lettere c) e d) devono possedere tali requisiti in ambedue gli occhi, nonchè sufficiente visione binoculare.

5. I valori dell'acutezza visiva previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo possono essere raggiunti anche con l'uso di lenti a contatto.

6. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti speciali di categoria C e D, i requisiti visivi richiesti sono gli stessi di quelli previsti per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione delle patenti di guida di categoria C e D.









Recapito al cittadino delle patenti emesse per conferma di validità (rinnovo) o per duplicato a seguito di smarrimento/furto/distruzione

Il servizio di recapito delle patenti ai cittadini prevede la spedizione delle patenti emesse per conferma di validità all'indirizzo di residenza o altro indirizzo indicato dal titolare della patente all'atto della presentazione della richiesta di rinnovo, e delle patenti emesse per duplicato a seguito di smarrimento, sottrazione, distruzione all'indirizzo di residenza del titolare.

Modalitá di recapito/consegna a domicilio

Il servizio di recapito dell'invio contenente la patente di guida, è svolto con modalità tali da massimizzare la possibilità della consegna presso l'indirizzo indicato dal titolare e comunque agevolandone il ritiro, in caso di mancato recapito, presso gli Uffici Postali che effettuano il servizio di giacenza.

Il servizio prevede un primo tentativo di recapito all'indirizzo di residenza. Nel caso di impossibilità di recapito per le seguenti motivazioni:

La patente viene restituita al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il relativo annullamento sull'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla guida e distruzione della stessa.

Nel caso in cui, sempre al primo tentativo di recapito, non sia possibile consegnare la patente per assenza del destinatario, l'addetto al recapito lascia un apposito avviso di mancata consegna (1° avviso di mancata consegna), nella cassetta postale del titolare. Il titolare in questo caso avrà la possibilità di concordare il giorno del recapito chiamando il Contact Center di Poste Italiane al numero 803.160. Tutte le informazioni utili per usufruire del servizio di recapito concordato (modalità e orari del servizio) sono riportate nel 1° avviso di mancata consegna.

Nel caso in cui il destinatario risultasse assente al momento del recapito "concordato", l'addetto al recapito lascia un apposito "Avviso di cortesia", nella cassetta postale del titolare, che riporta espressamente il tentativo di consegna della patente di guida.

Se il titolare non contatta il numero suindicato per concordare una data di recapito, o risulta assente in sede di recapito concordato, sarà comunque effettuato un secondo tentativo di recapito, che avverrà trascorsi 10 giorni naturali e consecutivi dalla data del primo tentativo e entro 30 giorni dallo stesso.

Se il titolare della patente dovesse risultare assente anche al secondo tentativo di recapito, la patente viene depositata presso l'Ufficio Postale di riferimento, dove rimarrà in giacenza per i successivi 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del secondo tentativo di recapito, e dove potrà essere ritirata dal titolare o suo delegato.

In questo caso, l'addetto al recapito lascia nella cassetta postale del destinatario il 2° avviso di mancata consegna, sul quale sarà riportato l'Ufficio Postale di riferimento e le modalità di pagamento all'atto del ritiro presso l'Ufficio Postale.

Per i successivi 60 giorni, a partire dalla data del secondo mancato recapito, il titolare o suo delegato potrà ritirare la patente presso l'Ufficio Postale indicato sul 2° avviso di mancata consegna, previo pagamento a sportello dell'importo previsto, senza oneri aggiuntivi per il servizio di giacenza.

Le patenti che, al 60° giorno dalla data del secondo tentativo di recapito non sono ritirate presso l'Ufficio Postale dal titolare o suo delegato, sono restituite al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il relativo annullamento sull'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla guida e distruzione delle stesse.

Modalità di pagamento

Il pagamento va effettuato tramite la funzione "Pagamento pratiche online PagoPA" nell'area privata del Portale dell'Automobilista. È dunque un pagamento anticipato rispetto alla consegna presso il domicilio o al ritiro presso l'Ufficio postale.

Per il rinnovo, il pagamento va effettuato prima della visita di accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida da parte dei medici abilitati. Insieme alla ricevuta di pagamento della visita medica (che ha costi e modalità diverse a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare), l'utente deve allegare la ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa "2S - RINNOVO PATENTE (ESCLUSA REGIONE SICILIA) / DUPLICATO PATENTE CON CONTESTUALE RINNOVO". Maggiori informazioni qui.

Nel caso di richiesta di duplicato a seguito di smarrimento/furto/distruzione, e in presenza di una patente duplicabile, è necessario pagare un bollettino PagoPA per la tariffa "2E - DUPLICATO PATENTE PER SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE, DISTRUZIONE". Maggiori informazioni qui.

Se la patente risulta "non duplicabile" al momento della denuncia oppure se, dopo il tentativo di consegna, l'Ufficio postale ha restituito il duplicato della patente al Ministero per errori nell'indirizzo del destinatario o per compiuta giacenza postale, l'interessato deve fare la richiesta di duplicato ad un Ufficio motorizzazione civile. Maggiori informazioni qui